Furto Aggravato Supermercato: La Cassazione Chiarisce il Ruolo della Videosorveglianza
Il fenomeno dei furti nei grandi magazzini è una problematica costante che solleva interessanti questioni giuridiche. Una delle più dibattute riguarda la configurabilità del furto aggravato supermercato quando l’esercizio commerciale è dotato di moderni sistemi di sicurezza come telecamere, personale di vigilanza e dispositivi antitaccheggio. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata sul tema, offrendo chiarimenti decisivi sull’aggravante dell’esposizione della merce alla pubblica fede.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda una persona condannata in primo e secondo grado per tentato furto. L’imputata aveva sottratto della merce dagli scaffali di un noto supermercato, tentando poi di superare le casse senza pagare. La difesa ha basato il proprio ricorso per cassazione sulla presunta insussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 625, comma 1, n. 7 del codice penale, ovvero l’aver commesso il fatto su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede.
Secondo la tesi difensiva, il complesso sistema di controlli del supermercato – personale, videosorveglianza e sistemi di rilevamento ai varchi – avrebbe di fatto annullato l’affidamento alla pubblica fede, esercitando un controllo costante sulla merce e sui clienti.
La questione giuridica sul furto aggravato supermercato
Il nodo centrale della questione era stabilire se la merce in un supermercato, pur essendo materialmente accessibile a tutti, possa considerarsi non esposta alla pubblica fede in presenza di misure di sicurezza attive. La difesa sosteneva che la scelta commerciale del “self-service”, mirata al profitto, non potesse tradursi in un’aggravante a carico del reo, specialmente quando l’azienda si è già tutelata con appositi sistemi di vigilanza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato la validità dell’aggravante, ribadendo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. La decisione si fonda su argomentazioni precise che bilanciano la modalità di vendita dei supermercati con la ratio della norma penale.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si articolano su due punti principali.
In primo luogo, si chiarisce che l’esposizione della merce su banchi e scaffali è una modalità di vendita funzionale e tipica dei grandi magazzini. Questa pratica, per la sua diffusione e accettazione sociale, rientra a pieno titolo nell’ipotesi di esposizione “per consuetudine” alla pubblica fede, prevista esplicitamente dalla norma.
In secondo luogo, e questo è l’aspetto più rilevante, la Corte ha stabilito che la presenza di un sistema di videosorveglianza non è, di per sé, sufficiente a escludere l’aggravante. Citando precedenti sentenze, i giudici hanno affermato che l’aggravante viene meno solo quando sulla merce viene esercitata una custodia continua e diretta. La sorveglianza praticata dagli addetti nei supermercati, invece, ha un carattere discontinuo, occasionale e “a campione”. Allo stesso modo, le telecamere sono uno strumento idoneo a registrare l’azione criminosa o a fungere da deterrente, ma non a impedirla nel suo svolgimento. Per escludere l’aggravante, sarebbe necessario un sistema di controllo talmente pervasivo da annullare del tutto il rischio che il furto venga commesso, trasformando la vigilanza da generica a specifica e costante su ogni singolo bene.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale in materia di furto aggravato supermercato: i sistemi di sicurezza passiva o di vigilanza non continuativa non eliminano l’affidamento che il commerciante ripone nella correttezza dei clienti. La modalità self-service si basa proprio su questa fiducia collettiva, e la sua violazione giustifica un trattamento sanzionatorio più severo. Di conseguenza, finché la vigilanza non sarà così capillare da controllare ogni movimento su ogni singolo prodotto in tempo reale, il furto di merce dagli scaffali continuerà a essere considerato aggravato dall’esposizione alla pubblica fede. Questa decisione ribadisce la prevalenza della ratio della norma, volta a proteggere i beni in situazioni di vulnerabilità creata da necessità, destinazione o, come in questo caso, da una consolidata consuetudine commerciale.
La presenza di telecamere e sistemi di sicurezza in un supermercato esclude l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede in caso di furto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la presenza di un sistema di videosorveglianza o di altri controlli non esclude l’aggravante, a meno che non si tratti di un sistema di custodia continua e diretta, capace di impedire l’azione criminosa e non solo di rilevarla.
Perché la merce sugli scaffali di un supermercato si considera esposta alla pubblica fede?
Si considera esposta alla pubblica fede “per consuetudine”. La modalità di vendita self-service, tipica dei supermercati, è una pratica commerciale consolidata che si basa sulla fiducia riposta nella generalità dei clienti, i quali hanno libero accesso alla merce.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati. Di conseguenza, la condanna precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34622 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34622 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELEGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n.7 cod. pen. commesso il 15 gennaio 2021 sottraendo merci dai banchi di vendita di un supermercato «RAGIONE_SOCIALE» e portandosi all’uscita del negozio senza aver provveduto al pagamento.
L’esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n.7 cod. pen. Sostiene che tale aggravante avrebbe dovuto essere esclusa, sia in ragione del complesso sistema di controlli predisposto dalla società (con personale, sistemi di ripresa video, sistemi di sicurezza apposti sui prodotti con rilevamento ai varchi) sia perché la ipotizzata esposizione alla pubblica fede non sarebbe affatto imposta dalla necessità, trattandosi di una scelta commerciale determinata da fini di lucro.
Rilevato che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l’aggravante osservando che l’esposizione della merce su banchi di esposizione è funzionale alle modalità di vendita proprie di un grande magazzino, sicché in questo tipo di esercizi commerciali, i beni sono esposti alla pubblica fede “per consuetudine”, ipotesi espressamente prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Rilevato che, per giurisprudenza costante, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen non è esclusa dalla presenza di un sistema di videosorveglianza quando non si accompagni ad esso un sistema idoneo ad impedire l’azione criminosa (fra le tante: Sez.2, n. 2724 del 26/11/2015, dep.2016, Rv. 26580801).
Rilevato, infatti, che «sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. “sub specie” di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service” la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Rv. 262663).
Ritenuta la manifesta infondatezza e, dunque, l’inammissibilità del ricorso.
Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Cons i igliere estensore
Il Pres
Così deciso il 7 ottobre 2025