Furto Aggravato Supermercato: La Sorveglianza Non Esclude l’Aggravante
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema di grande attualità: il furto aggravato supermercato. Con una recente ordinanza, i giudici hanno chiarito che la semplice presenza di sistemi di vigilanza e di personale addetto alla sicurezza non è sufficiente, di per sé, a escludere la particolare gravità del reato. Questo principio si basa sulla natura stessa della merce esposta sugli scaffali, considerata affidata alla “pubblica fede”.
Analizziamo insieme questa importante decisione per comprendere le logiche giuridiche che la sostengono e le sue implicazioni pratiche per la gestione della sicurezza nei punti vendita.
I Fatti del Caso e il Ricorso
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per furto aggravato, commesso all’interno di un esercizio commerciale. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua argomentazione su un unico, specifico motivo: la presunta insussistenza della circostanza aggravante prevista dall’articolo 625, comma 2, numero 7 del Codice Penale. Questa norma punisce più severamente chi ruba cose “esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede”.
Secondo la tesi difensiva, il controllo esercitato dagli addetti alla sorveglianza sull’imputato era stato talmente penetrante, già prima della commissione del fatto, da far venir meno l’affidamento del bene alla pubblica fede. In altre parole, la merce non era più semplicemente “esposta”, ma era sotto la stretta vigilanza del personale, il che avrebbe dovuto derubricare il reato a furto semplice.
La Decisione della Cassazione sul Furto Aggravato Supermercato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una mera riproposizione di argomenti già correttamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno confermato l’orientamento secondo cui la vigilanza all’interno di un supermercato, per sua natura, ha un carattere “occasionale e a campione”.
Le Motivazioni: Perché la Sorveglianza non è Sufficiente?
Le motivazioni della Corte si fondano su una constatazione pragmatica. Un sistema di vigilanza, per quanto sofisticato, non è di per sé idoneo a impedire in assoluto la sottrazione dei beni esposti in un supermercato. La merce sugli scaffali rimane accessibile a chiunque e, quindi, esposta alla pubblica fede.
Il controllo degli addetti alla sicurezza, anche quando si concentra su un soggetto specifico, non trasforma la natura della sorveglianza da campionaria a totale e continua. Finché esiste la possibilità materiale per l’avventore di sottrarre il bene eludendo il controllo, anche solo per un istante, la condizione di esposizione alla pubblica fede non viene meno. Di conseguenza, la circostanza aggravante del furto aggravato supermercato è correttamente applicata. La decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da vizi logici e corretta in punto di diritto, rendendo il ricorso infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza italiana: per escludere l’aggravante, non basta dimostrare l’esistenza di un sistema di sorveglianza, ma è necessario provare che tale controllo fosse così costante e diretto sulla cosa da interrompere del tutto il rapporto di affidamento tra il proprietario e il pubblico. In pratica, il bene dovrebbe essere sotto il controllo diretto e ininterrotto di una persona, cosa che non accade per la merce esposta sugli scaffali di un esercizio commerciale. La decisione conferma che investire in sistemi di sicurezza è fondamentale per la prevenzione, ma non modifica la qualificazione giuridica del reato una volta che questo viene commesso.
La presenza di telecamere e addetti alla sicurezza in un supermercato esclude automaticamente l’aggravante del furto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la sola presenza di un sistema di vigilanza non è, di per sé, idonea a impedire la sottrazione dei beni e quindi non esclude la circostanza aggravante del furto commesso su cose esposte alla pubblica fede.
Cosa significa che la sorveglianza ha un carattere “occasionale e a campione”?
Significa che il controllo non è continuo e totale su ogni singolo cliente e su ogni prodotto. Anche se il personale di sicurezza monitora l’area o un sospetto, questa attività non elimina la possibilità fisica per chiunque di sottrarre la merce, che resta quindi affidata alla correttezza generale dei clienti.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una semplice ripetizione di quelle già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso non ha sollevato nuovi profili di violazione di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9077 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9077 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Cor d’appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggrava
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, il quale denunzia violazione di le vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggr di cui all’art. 625 co. 2 n. 7 c.p., è indeducibile in questa sede in quanto r di doglianze già prospettate in sede di appello ed ivi congruamente disat avendo i giudici di secondo grado dato atto, con motivazione esente da vizi lo e argomentativi nonché corretta in diritto, della irrilevanza della circo addotta dalla difesa, di un controllo più penetrante sulla persona dell’imputa prima della commissione del fatto da parte degli addetti alla sorveglianza. Le spiegazioni in fatto addotte in sentenza hanno chiarito le ragioni in ba quali non muta il carattere occasionale e a campione della sorveglianza ope neppure la presenza di un sistema di vigilanza,
dall’esercizio commerciale sulla res di per sé inidoneo ad impedire la sottrazione dei beni esposti nel supermerca
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024