Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41444 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41444 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a STIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ricorre cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Arezzo ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in or al delitto di furto aggravato.
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, proposto per violazione legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 6 comma primo, n. 4), cod. pen., sono manifestamente infondati, in quanto meramente reiterativi di quelli già proposti in sede di appello e adeguatamente disattesi dalla territoriale che, ha evidenziato il non modesto valore dei beni sottratti, facendo buon gove del principio di diritto secondo cui la concessione della circostanza attenuante in pa presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valor economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in consegu della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto pass sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241). Invero, anche soltanto rispetto alla sottrazione della carta di pagamento, giurisprudenza di legittimità afferma che non è applicabile la circostanza attenuante del dan di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o, comunque, di no speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulterio effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicaz documenti sottratti (Sez. 4, Sentenza n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952).
Manifestamente infondati sono anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i qual censura la dosimetria della pena con riguardo sia alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sia alla sanzione complessivamente irrogata, in quanto la cort territoriale, con argomentazione logica e sufficiente, dà conto dei criteri seguiti ai f determinazione della pena che individua nella pluralità di precedenti penali dai quali l’impu è gravato, e nella modalità organizzata dell’azione, espressione di una particolare propensio a delinquere dello stesso.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 giugno 2023
Il Consigliere estensore
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