Furto Aggravato: La Placca Antitaccheggio Non Esclude l’Aggravante
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema ricorrente nei reati contro il patrimonio: la qualificazione del furto aggravato in esercizi commerciali. La questione centrale riguarda l’efficacia delle placche antitaccheggio nell’escludere l’aggravante dell’esposizione della merce alla pubblica fede. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato, offrendo importanti chiarimenti sulle misure di sicurezza adottate dai negozianti.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato nei gradi di merito per tentato furto aggravato e per aver contravvenuto a un divieto di ritorno in un comune. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione riguardo alla sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, del codice penale, ovvero l’aver commesso il fatto su cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede.
Secondo la tesi difensiva, la presenza di una placca antitaccheggio sulla merce sottratta avrebbe dovuto escludere tale aggravante, poiché il bene non sarebbe stato completamente privo di sorveglianza.
Il Furto Aggravato dall’Esposizione a Pubblica Fede
L’aggravante dell’esposizione a pubblica fede si configura quando i beni vengono lasciati in luoghi accessibili a tutti, fidandosi del generale rispetto della proprietà altrui. Negli esercizi commerciali, la merce esposta sugli scaffali rientra tipicamente in questa categoria: i clienti possono toccarla e prenderla liberamente, con la presunzione che la pagheranno alle casse.
La questione giuridica è se i moderni sistemi di sicurezza, come le placche antitaccheggio, interrompano questo rapporto di fiducia, instaurando un controllo talmente penetrante da impedire che la merce si possa considerare “esposta alla pubblica fede”.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno seguito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, riaffermando che la presenza di placche antitaccheggio non è sufficiente a escludere l’aggravante in questione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che la placca antitaccheggio è un dispositivo che non assicura un controllo costante e a distanza sulla merce. La sua funzione si limita a una “mera rilevazione acustica” al momento del passaggio ai varchi di uscita, qualora non sia stata rimossa. Questo sistema, sebbene utile, non equivale a una sorveglianza continua che sottrae il bene alla disponibilità indiscriminata del pubblico.
In altre parole, la merce rimane esposta alla pubblica fede perché il controllo non è preventivo, ma interviene solo a sottrazione già avvenuta e al tentativo di superare le casse. La fiducia nel comportamento onesto dei clienti, che costituisce il presupposto dell’aggravante, non viene meno. La possibilità che la merce venga occultata e portata via esiste, e l’allarme sonoro è solo un tentativo di intercettare il colpevole a fatto compiuto.
Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma un principio fondamentale: per escludere l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede, è necessario un sistema di sorveglianza che permetta un controllo continuo e diretto sulla merce, tale da impedire materialmente l’occultamento o la sottrazione. Un semplice allarme acustico alle casse non possiede queste caratteristiche. Questa pronuncia ribadisce la tutela rafforzata per gli esercenti commerciali, riconoscendo che, nonostante le tecnologie di sicurezza, la loro attività si basa ancora in gran parte sulla fiducia riposta nel pubblico. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
 
La presenza di una placca antitaccheggio su un prodotto esclude l’aggravante del furto per esposizione a pubblica fede?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la placca antitaccheggio non esclude l’aggravante perché non garantisce un controllo a distanza sulla merce, ma consente solo una rilevazione acustica al varco di uscita a sottrazione già avvenuta.
Perché un dispositivo antitaccheggio non è considerato un sistema di controllo sufficiente a proteggere la merce?
Perché il suo funzionamento non impedisce l’occultamento della merce e la sua sottrazione dagli scaffali. Il controllo che esclude l’aggravante deve essere continuo e tale da eliminare la condizione di affidamento sul comportamento del pubblico, cosa che un semplice allarme sonoro non fa.
Cosa si intende per “esposizione della merce alla pubblica fede” in un negozio?
Si intende la prassi per cui la merce viene lasciata sugli scaffali, liberamente accessibile e maneggiabile dai clienti, basandosi sulla fiducia che questi la paghino alle casse anziché sottrarla. Questa fiducia è il presupposto dell’aggravante.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34557 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34557  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, dichiarando il non doversi procedere per il reato di cui al capo 2) e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato condannato per aver contravvenuto al divieto di ritorno nel comune di Pisa e per tentato furto aggravato;
Consideratd che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n.7, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata motivazione di legittimità, integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all’interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaCcheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, COGNOME, Rv. 278383 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. ·
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025.