Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47411 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47411 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME FOGGIA il DATA_NASCITA
NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministe e, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha GLYPH cluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/1/2023, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara, che ha dichiarato NOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli del reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento (art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.), così riqualificata l’originaria contestazione di ricettazione.
Gli imputati, evidenzia la Corte di merito in sentenza, venivano fermati dalla Polizia Stradale di Pescara a seguito della notizia acquisita della realizzazione di alcuni furti in danno di esercizi commerciali del centro “Iper Pescara Nord”. Nella vettura sulla quale viaggiavano insieme, condotta da NOME, venivano rinvenuti numerosi beni muniti di sistema antitaccheggio e due borse schermate con materiale isolante. Dalle indagini espletate si evinceva come gli imputati si fossero resi responsabili dei furti denunciati dai commercianti, dandosi successivamente alla fuga.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati tutti, articolando, a mezzo dei rispettivi difensori, i seguenti motivi di ricorso.
Per NOME NOME e NOME.
Il comune difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, con starati atti, lamenta la violazione dell’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
La Corte di appello, si legge nei ricorsi, avrebbe errato nel riconoscere la sussistenza dell’aggravante in parola.
Avrebbe trascurato di considerare l’orientamento maggioritario di legittimità, in base al quale l’aggravante del mezzo fraudolento implica una condotta posta in essere nel corso dell’azione criminosa, caratterizzata da particolare insidiosità, astuzia e scaltrezza, volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese che questi ha approntato. Tali caratteristiche non possono riconoscersi nel fatto di avere occultato sulla propria persona o all’interno di una valigia merce esposta in un esercizio di vendita o in un self-service, trattandosi di ordinari accorgimenti adoperati all’atto della sottrazione.
La Corte di merito non si sarebbe confrontata adeguatamente con tali argomentazioni, essendosi limitata a confermare la decisione del primo giudice.
Per COGNOME NOME
Motivo unico: illogicità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità penale della imputata.
La Corte di appello, nell’argomentare la decisione di condanna, avrebbe fatto mero rinvio alla motivazione del giudice di prime cure, non fornendo alcuna risposta alle doglianze difensive. x L’apparato argomentativo sarebbe meramente apparente, essendo frutto di arbitrarie congetture e supposizioni, prive di concreti riferimenti alle emergenze probatorie.
Un’attenta lettura delle risultanze probatorie non consente di affermare con certezza che COGNOME NOME abbia partecipato al furto commesso in danno dei vari esercizi commerciali depredati. Invero, non si rinvengono in atti immagini del sistema di videosorveglianza del centro commerciale che immortalino la dinamica del furto ed i suoi autori.
La mera presenza della ricorrente a bordo della vettura successivamente al furto non è circostanza idonea a dimostrare “al di là di ogni ragionevole dubbio” la sua partecipazione al reato.
Per NOME NOME
Motivo unico: inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; carenza di motivazione sulla prova della esistenza della reale partecipazione della ricorrente al reato.
Nei fatti non ricorre l’aggravante dell’impiego del mezzo fraudolento. 4/ Ammesso che gli imputati abbiano utilizzato l’accorgimento di occultare la merce all’interno di una borsa schermal, tale circostanza non è idonea a configurare l’aggravante in parola. Alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974), l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza, idonee a sorprendere la contraria volontà della persona offesa ed a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei suoi beni. In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha escluso la configurabilità dell’aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita “RAGIONE_SOCIALE“.
La frode rilevante, pertanto, non può riferirsi a qualunque banale accorgimento, ma richiede un’astuta, ingegnosa e sofisticata predisposizione di mezzi volti ad eludere e soverchiare le difese approntate dalla vittima.
Manca inoltre qualunque dimostrazione del contributo offerto dalla ricorrente nella realizzazione del furto.
Le indagini hanno accertato la semplice presenza della donna nella vettura in cui era presente la merce sottratta; i giudici avrebbero dovuto fornire idonea giustificazione in ordine alla partecipazione morale o materiale della ricorrente al fatto in contestazione.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
La difesa di COGNOME NOME ha depositato memoria conclusiva nella quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nel richiedere l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti da NOME e NOME sono inammissibili.
La difesa dei predetti imputati contesta la ricorrenza nei fatti dell’aggravante del mezzo fraudolento.
Come rammentato dalla difesa, questa Corte, nel suo massimo consesso, ha chiarito che in tema di furto, l’aggravante del “mezzo fraudolento” è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa .
In applicazione del principio enunciato, le Sezioni Unite, condividendo l’orientamento in base al quale, ai fini della configurabilità dell’aggravante è richiesto un quid pluris rispetto alla semplice attività di occultamento della res sottratta, hanno escluso l’aggravante in parola nel caso di occultamento in una borsa di merce priva di placca antitaccheggio, esposta in un esercizio commerciale nel quale i clienti si servono da soli (self service).
Il caso oggetto del presente giudizio è tuttavia diverso da quello esamiNOME dalle Sezioni Unite, essendo la borsa rinvenuta nella disponibilità degli imputati dotata di un’apposita schermatura, la quale è finalizzata ad impedire che i sistemi di rilevamento posizionati alle casse degli esercizi commerciali si attivino al passaggio della merce sottratta.
In un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame questa stessa Sezione ha ritenuto sussistente l’aggravante del mezzo fraudolento (Sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 275271 – 01).
La schermatura, infatti, costituisce uno stratagemma insidioso che impedisce l’attivazione dei sistemi di allarme predisposti negli esercizi
commerciali, soverchiando e sorprendendo la diversa volontà del detentore. La Corte di appello ha dunque offerto congrua motivazione sul punto, conforme agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.
Del pari inammissibile, per i motivi fin qui illustrati, è l’analogo motivo di doglianza proposto dalla difesa di COGNOME NOME, che, nella parte iniziale del ricorso, pone la questione della insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 2 cod. pen.
Devono essere invece accolti i ricorsi riguardanti l’affermazione di penale responsabilità di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
La Corte di appello non chiarisce quale contributo sia stato offerto nella commissione del reato di furto dalle imputate.
Come è noto, ai fini del concorso di persone nel reato, è necessaria la dimostrazione di un qualunque contributo offerto dal soggetto agente nella realizzazione del fatto tipico. Il contributo può manifestarsi in comportamenti di partecipazione materiale o morale nella realizzazione del reato.
Il contributo materiale, nel reato di furto, si realizza nella forma di una qualunque azione positiva diretta allo spossessamento del bene; il contributo morale è quello che si realizza mediante l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti, anche mediante il semplice rafforzamento del proposito criminoso.
La Corte di merito ha desunto il coinvolgimento delle due imputate nella commissione del furto dalla circostanza che queste sono state sorprese nell’auto condotta da NOME, dove era presente la merce sottratta e la borsa “schermata”.
Manca ogni doveroso approfondimento necessario per ricavare, anche da prove logiche, il contributo prestato dalle due ricorrenti nel compimento dell’azione criminosa in contestazione.
3 In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di NOME NOME e di COGNOME NOME con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende In Roma, così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pres GLYPH t