Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17837 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17837 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di tentato furto pluriaggravato (artt. 56, 61, n. 5, 624, 625, comma primo, nn. 2, 7 e comma secondo, cod. pen.), commesso il 10 ottobre 2018 in concorso con COGNOME NOME (giudicato separatamente) e consistito nell’aver compiuto «atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di due bottiglie di vino e del cassetto del registratore (contenente la somma contante di circa 65 euro) sottraendoli da un esercizio
commerciale »; in particolare COGNOME si introduceva all’interno dell’esercizio commerciale, dopo averne infranto la vetrina a calci e veniva messo in fuga dall’arrivo delle forze di polizia; COGNOME accompagnava il complice sul luogo del fatto, rimaneva all’interno della vettura, in attesa del ritorno del COGNOME, svolgendo anche la funzione di “palo”; «fatto aggravato per essere stato commesso con l’uso di violenza sulle cose, su cosa (ovvero la vetrina) esposta per necessità alla pubblica fede nonché profittando di circostanze di tempo (e segnatamente dell’orario notturno) tali da ostacolare la pubblica e privata difesa».
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il sostituto processuale del proprio difensore, articolando tre motivi, ripresi anche nella successiva memoria difensiva.
2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione per la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dagli imputati (allora indagati) in sede di convalida di arresto, che scagionerebbero completamente il ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede.
La risposta offerta sul punto dalla Corte di appello sarebbe incongrua, poiché si adagerebbe su principi giurisprudenziali elaborati in tema di reato di danneggiamento, senza tenere conto che nel caso di furto la vetrina non è l’oggetto del reato, ma solo l’ostacolo posto a presidio del bene tutelato dalla norma.
Il ricorrente osserva che l’esclusione della aggravante si riverbera vuoi sul giudizio di bilanciamento, espresso in termini di mera equivalenza, vuoi sul riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis cod. pen..
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen..
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che non sorgono problemi sulla punibilità del furto ex d. Igs. n. 150 del 2022, poiché è in atti la querela sporta dalla persona offesa, contenente
una espressa istanza punitiva (cfr. verbale redatto dalla Questura di Messina alle ore 2:00 del 10 ottobre 2018, nella immediatezza del fatto).
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello prende in considerazione la versione offerta dall’imputato e dal correo in sede di interrogatorio dinanzi al g,i.p., ma la ritiene inverosimile alla luce dei contrari, e più affidabili, elementi raccolti in istruttoria (pagg. 3 e 4)
Si tratta di motivazione immune da vizi logici, incensurabile in questa sede.
4. Il secondo motivo è fondato.
4.1. L’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. prevede un aggravamento di pena quando il furto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.
La lettera della norma è chiara lì dove parla di fatto commesso “su” cose esposte alla pubblica fede: la qualità richiesta deve assistere specificamente le cose oggetto del furto, non altre cose comunque coinvolte nell’azione furtiva.
Va rimarcata la differente locuzione che, invece, è impiegata nel numero 2 del medesimo comma («se il colpevole usa violenza sulle cose»), in questo caso si fa generico riferimento non all’oggetto del furto ma alle modalità della condotta posta in essere dall’agente e quindi a tutto quanto rimane coinvolto nell’azione criminosa. È per tale ragione che la giurisprudenza di legittimità ritiene che, ai fini della configurabilità della aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. «non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla “res” oggetto dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa» (Sez. 2, n. 3372/13 del 18 dicembre 2012, COGNOME, Rv. 254782; Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478).
4.2. Ne deriva che nel caso di specie se è vero che la vetrina è cosa esposta, per necessità, a pubblica fede è del pari vero che il tentativo di furto non ha riguardato la vetrina, ma i beni contenuti all’interno dell’esercizio commerciale: quindi ricorre certamente la circostanza aggravante della violenza sulle cose, ma non quella di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. che, lo stesso capo di imputazione, riferisce, in modo espresso ma erroneo, alla “vetrina”.
Il terzo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
La decisione della Corte di appello sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen., si conforma pienamente alla giurisprudenza di legittimità che esclude che possa riconoscersi l’attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che, nella commissione di un furto, abbia svolto la funzione di “palo”, in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell’attività criminosa, rafforzando l’efficienza dell’opera degli esecutori materiali e garantendo loro l’impunità (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281312 – 02); tanto più che nella specie, come osserva il giudice di merito, l’imputato non si è limitato a fungere da palo, ma ha trasportato il correo, con la propria autovettura, sul luogo del furto, ponendosi in attesa per poi ospitarlo nuovamente a bordo, una volta commesso il reato (Sez. 2, n. 21453 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 275817 01).
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla circostanza di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen..
Il giudice di rinvio provvederà anche a valutare, in base alle modifiche introdotte dal d. Igs. n. 150 del 2022, la sussistenza o meno delle condizioni per riconoscere la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. dato che il fatto rientra nei nuovi limiti edittali e la valutazione già formulata dalla Corte di appello in termini di non esiguità del danno e di non particolare tenuità del fatto è meramente enunciata senza l’esposizione di alcuna ragione a sostegno (cfr. pag. 4).
Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza di cui all’art. · 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 23/03/2023