Furto aggravato: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di furto aggravato rappresenta una fattispecie complessa che richiede un accertamento rigoroso della responsabilità. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti del ricorso di legittimità, ribadendo che non è possibile richiedere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti se la motivazione dei giudici precedenti è solida e coerente.
Il caso e la condanna
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per la sottrazione illecita di una fornitura energetica. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado, il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione contestando la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito. In particolare, la difesa mirava a scardinare la ricostruzione dei fatti che lo vedeva come l’effettivo utilizzatore della fornitura abusiva.
La decisione della Suprema Corte
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità: la Cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle prove, ma deve limitarsi a verificare che il ragionamento del giudice di merito sia privo di vizi logici. Nel caso di specie, i giudici d’appello avevano fornito una spiegazione impeccabile, supportata da un solido apparato indiziario e da dichiarazioni testimoniali dirette.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza evidenziano come il ricorrente si sia limitato a riproporre le medesime censure già sollevate in appello. Tali doglianze, essendo di natura meramente fattuale, sono state ritenute insindacabili in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva infatti già ampiamente giustificato la condanna per furto aggravato, basandosi su elementi certi come la sottoscrizione di documenti che attestavano l’uso della fornitura da parte dell’imputato. La mancanza di nuovi elementi di diritto o di evidenti illogicità nella sentenza impugnata rende il ricorso un tentativo vano di riaprire un dibattimento già concluso.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un’occasione per ridiscutere i fatti, ma uno strumento per correggere errori nell’applicazione della legge. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna penale, ma anche l’onere delle spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una strategia difensiva che, sin dai primi gradi, sia in grado di affrontare il merito delle accuse con precisione tecnica.
Cosa accade se si ripropongono in Cassazione gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti già valutati correttamente dai giudici di merito, limitandosi solo al controllo della legittimità.
Quali prove possono confermare la responsabilità per furto aggravato di forniture?
Un solido apparato indiziario, unito a dichiarazioni testimoniali o documenti sottoscritti che attestino l’uso effettivo della fornitura, è sufficiente per fondare una condanna.
Quali sono le sanzioni pecuniarie per un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è solitamente condannato a versare una somma alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41246 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41246 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LATIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato;
Considerato che mediante entrambi i motivi proposti l’imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell’affermazione della sua responsabilità penale per il reato ascritto, ossia doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, dalla Corte territoriale, la quale ha confermato la decisione di primo grado in forza di un solido apparato indiziario, corredato finanche dalle dichiarazioni sottoscritte del figlio dello stesso COGNOME, sulla circostanza che era il padre ad utilizzare la fornitura (pag. 2);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023