Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6450 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6450 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, con la quale è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato e condannato al pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza dell motivazione posta alla base dell’affermazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., è manifestamente infondato atteso che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, l circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistem videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azion criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comm primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv 280157);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell’esclusione della circostanza attenuante di cu all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., non è deducibile in sede di legittimi in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quell già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gl stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, Rv. 243838); che, parimenti, il ricorrente non s confronta con le ragioni rassegnate per il diniego dell’invocato beneficio del sospensione condizionale della pena;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026.