Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51598 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51598 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GARBAGNATE MILANESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al capo b) – improcedibile per difetto di querela con rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 marzo 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata il 12 novembre 2021 – all’esito di giudizio abbreviato – dal Tribunale di Monza.
Con la sentenza confermata in appello, NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile (in concorso con un minore nei cui confronti si è proceduto separatamente) di due furti aggravati commessi entrambi il 4 luglio 2018. Il primo (capo a), consistito nell’impossessarsi dell’autovettura Peugeot 208 targata TARGA_VEICOLO, parcheggiata sulla pubblica via, sottraendola alla proprietaria NOME COGNOME; il secondo (capo b), commesso al fine di commettere il reato di cui al capo a), consistito nell’introdursi nell’abitacolo dell’autovettura For Fiesta di proprietà di COGNOME NOME, compagno della AVV_NOTAIO, e nell’impossessarsi delle chiavi della Peugeot custodite nel vano portaoggetti.
Per quanto rileva in questa sede, il furto di cui al capo a) è stato qualificato come violazione degli artt. 110, 112 n. 4), 624, 625 n. 7 cod. pen.; il furto di cui al capo b), come violazione degli artt. 110, 112 n. 4, 624, 61 n. 2) cod. pen.
Contro la sentenza, l’imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore, cui ha conferito mandato ai sensi dell’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. Il ricorso si articola in due motivi che di seguito si riportano, ne limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
2.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata affermata la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo b) ritenuta la continuazione tra questo reato e quello di cui al capo a). Secondo il ricorrente con questa statuizione la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 84 cod. pen. Il reato di cui al capo b), infatti, avrebbe dovuto esser considerato assorbito nel reato di cui al capo a) del quale costituirebbe un antefatto non punibile. Decidendo diversamente, la Corte territoriale non avrebbe considerato che i due furti furono commessi nella medesima strada e nel medesimo contesto spazio-temporale e che il furto delle chiavi fu un antecedente necessario del furto della macchina.
2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge per non essere stata pronunciata sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo b). Osserva che vi è in atti una querela sporta da NOME COGNOME, ma tale querela era inidonea a rendere procedibile il furto delle chiavi commesso all’interno dell’auto di proprietà di NOME COGNOME, il quale non ha sporto autonoma querela. Secondo la difesa, la richiesta di punizione avanzata
dalla AVV_NOTAIO si riferisce al furto dell’auto e non anche al furto delle chiav che, secondo la sentenza impugnata, costituirebbe un distinto e autonomo reato in relazione al quale, dunque, avrebbe dovuto essere formulata specifica istanza di punizione.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al capo b) (improcedibile per difetto di querela), con rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 620 comma 1 lett. /) cod. proc. pen.
Con memoria del 13 novembre 2023, la difesa ha insistito per l’accoglimento di entrambi i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
Col primo motivo, il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 84 cod. pen. che esclude l’applicazione delle disposizioni sul concorso di reati quando «la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato».
Perché sia possibile ravvisare la figura del reato complesso è necessario che vi sia una interferenza fra norme incriminatrici in relazione ad un fatto oggettivo, comune agli ambiti applicativi delle stesse. Tale situazione è diversa da quella verificatasi nel caso di specie, nella quale l’interferenza non riguarda le fattispeci incriminatrici bensì i fatti concretamente realizzati, uno dei quali (il furto de chiavi) costituirebbe in tesi difensiva l’antefatto necessario dell’altro (il furto d macchina), di talché il disvalore del primo fatto sarebbe interamente esaurito nel disvalore del secondo, costituendo una modalità della sua realizzazione. Nel caso di specie, il pregresso furto delle chiavi non integra una aggravante del reato contestato al capo a) e non ne costituisce elemento costitutivo (tali sono l’impossessamento della cosa mobile altrui a fine di profitto e la sottrazione della stessa a chi la detiene). Pertanto, non si tratta di valutare se il primo furt costituisca elemento costitutivo del secondo, ma se, in concreto, il furto delle chiavi contestato al capo b) possa essere considerato una modalità di realizzazione del furto dell’autovettura e, pertanto, l’intero disvalore del fatto, sia esaurito da contestazione di cui al capo a).
Nel respingere analoga eccezione formulata nei motivi di appello, la Corte territoriale ha ritenuto che il furto delle chiavi della macchina di proprietà della NOME non possa ritenersi assorbito nel successivo furto di quella macchina perché NOME lo consumò introducendosi in un altro veicolo e perché l’impossessamento delle chiavi non è una modalità necessaria di consumazione del furto di un’auto, che può essere commesso anche senza avere disponibilità delle chiavi di accensione.
La motivazione è congrua e non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Si deve rilevare, infatti, che il furto delle chiavi fu commesso, oltre che in danno della COGNOME, anche in danno del compagno di lei, COGNOME NOME, il quale deteneva le chiavi e le custodiva all’interno della propria auto. Se è vero, inoltre, che, nel caso di specie, l’impossessamento della chiave fu prodromico all’impossessamento dell’auto, è pur vero che tale ultimo impossessamento sarebbe potuto avvenire con modalità diverse, integranti, esse sì, circostanze aggravanti del reato di furto, e ciò non fu necessario perché l’imputato poté avvalersi del fatto che una copia delle chiavi si trovava nel vano portaoggetti dell’autovettura di proprietà di COGNOME e questi l’aveva lasciata aperta.
2.1. Per giurisprudenza consolidata, l’antefatto non punibile ricorre nei casi in cui la commissione di un reato meno grave costituisce l’ordinario strumento per la commissione di un reato più grave (fra le tante: Sez. 2, n. 21987 del 14/01/2019, Ferretti, Rv. 276533). Come la “progressione criminosa” e il “postfatto non punibile”, questa figura non è autonomamente disciplinata, poiché rientra tra i casi di concorso apparente di norme da risolvere ai sensi dell’art. 15 cod. pen., attraverso una operazione interpretativa che impone la considerazione «congiunta» di due fattispecie tipiche, resa oggettivamente evidente dal fatto che per una di esse, destinata ad essere assorbita nell’altra, sia prevista una sanzione più lieve. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, nei casi in cui, questa operazione interpretativa sortirebbe esito inverso (per l’assorbimento della fattispecie più grave in quella meno grave), l’assorbimento deve essere negato, «dovendosi ravvisare un intento di consentire, attraverso un effettivo autonomo apprezzamento del disvalore delle ipotesi criminose, il regime del concorso dei reati. Invero, l’avere sottoposto a più benevolo trattamento il fatto/reato che potrebbe per la sua struttura essere assorbente, sta a dimostrare che della fattispecie eventualmente assorbibile non si è tenuto conto: pertanto la norma che la punisce è applicabile in concorso con l’altra, senza incorrere in duplicità di addebito» (in tal senso: Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, COGNOME, Rv. 218770, che, per queste ragioni, ha negato la possibilità di assorbire, quale antefatto non punibile, il delitto di ricettazione – punito più gravemente – in quello di commercio di prodotti con segni contraffatti).
Muovendo da queste premesse si è ritenuto che la contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. (possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli) s assorbita nel reato di furto aggravato, ma l’assorbimento è stato escluso qualora gli arnesi atti all’effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, non fosser stati utilizzati per commettere il furto o avessero caratteristiche tali da assumere autonoma rilevanza giuridica (tra le tante: Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015, dep. 2016, Patanè, Rv. 265585; Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278371; Sez. 5, n. 19047 del 19/02/2010, Kapsa, Rv. 247250).
La sentenza impugnata ha fatto buon governo di questi principi perché ha evidenziato che il furto delle chiavi dell’auto non costituiva l’ordinario strumento per la commissione del furto dell’auto e, dunque, che il fatto descritto al capo b) non integra un elemento costitutivo del fatto di cui al capo a).
3. Come risulta dalla lettura del capo di imputazione, al capo b) della rubrica è stata contestata all’imputato la violazione degli artt. 110, 112 n. 4, 624, 61 n. 2 cod. pen.: un reato procedibile a querela di parte anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. Non è controverso che, il giorno stesso dei fatti, NOME COGNOME, abbia denunciato il furto chiedendo «la punizione dei colpevoli nei termini prescritti dalla legge». La difesa sostiene, tuttavia, che l richiesta di punizione si riferirebbe esclusivamente al furto della macchina e non anche al furto delle chiavi, che avvenne all’interno dell’autovettura di proprietà di COGNOME, il quale non ha sporto alcuna querela.
L’argomento non ha pregio. Con la querela la persona offesa formula istanza di punizione per ogni reato ravvisabile nei fatti commessi in suo danno. Nel caso di specie la AVV_NOTAIO ha chiesto la punizione di coloro che si erano impossessati della sua auto e, poiché il furto era stato commesso previo impossessamento delle chiavi di quell’auto, questa richiesta comprende una richiesta di punizione degli autori del furto delle chiavi. Non rileva in contrari come la difesa vorrebbe sostenere, che le chiavi siano state sottratte nell’autovettura di proprietà di COGNOME che le deteneva. Ed invero, nei reati contro il patrimonio, quando il bene sia sottratto al detentore e questi sia diverso dal proprietario, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il diritto di proporre querela spetti anche al detentore, ma, certo, non esclusivamente a lui.
In tema di violazione di domicilio, ad esempio, si è affermato che la legittimazione a sporgere querela spetta sia al proprietario che al soggetto avente la materiale disponibilità dell’immobile (Sez. 5, n. 5592 del 19/11/2014, dep. 2015, Mallamo, Rv. 262813); con riferimento al reato di appropriazione indebita, si è affermato che il diritto di querela spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, l’abbia
consegnata a colui che se n’è appropriato illegittimamente (Sez. 2, n. 8659 del 25/11/2022, dep. 2023, Kohut, Rv. 284431). Le Sezioni unite di questa Corte, inoltre, hanno affermato che «il bene giuridico protetto dal delitto di furto individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito,·con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975). Con tale pronuncia si è riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela, ma certamente non si è inteso escludere tale possibilità per il proprietario; che del furto è persona offesa anche quando la cosa sia sottratta a un terzo detentore.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 novembre 2023
Il Con igli re estensore
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Il Presidente