Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1337 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1337 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME, nato a Bergamo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/10/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste dei Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del 25 febbraio 2020 del Tribunale di Bergamo che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di furto aggravato – così riqualificato il fatto originariamente ascritto quale ricettazione – ed evasione contestati rispettivamente ai capi 1 e 2 del procedimento iscritto al n. 2607/19 r. g. trib., ritenuta la continuazione tra gli stessi ed applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica ed
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infraquinquennale, nonché per i reati di furto aggravato contestati ai capi 1), 2) e 3) nel procedimento n. 2609/19 r. g. trib. e, applicata la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i tre reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione ai reati di furto contestati ai capi 1) e 2) in seno al procedimento n. 2609/19 r. g. trib., la violazione dell’art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen., per – avere la Corte di appello ritenuto applicabile l’aggravante del travisamento.
I furti erano stati commessi dal COGNOME avvicinandosi, a bordo di un motociclo, accanto alle biciclette condotte dalle vittime ed asportando le borse che le derubate avevano collocato nel cestino portapacchi.
Sostiene il ricorrente che non ogni travisamento comporta l’applicazione della aggravante, ma solo quello finalizzato a rendere l’autore del delitto più sicuro ed audace nell’esecuzione del reato nonché ad accrescere l’effetto intimidatorio della sua azione, mentre nel caso di specie il COGNOME non indossava il casco per tali scopi, ma solo per proteggere la propria incolumità, in ottemperanza alle disposizioni che regolano la circolazione stradale; né il COGNOME aveva adottato altri accorgimenti finalizzati ad occultare le proprie fattezze, atteso che per le modalità della commissione del fatto egli non aveva interesse a nascondere i propri tratti somatici, in quanto le vittime avevano potuto vederlo solo di spalle, dopo che egli, superandole, aveva prelevato le loro borse dal cestino.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione ai reati di furto contestati ai capi 1) e 2) in seno al procedimento n. 2609/19 r. g. trib., la violazione dell’art. 625, primo comma, n. 6, cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto applicabile l’aggravante del fatto commesso sul bagaglio di viaggiatori.
Sostiene il ricorrente che alle persone offese non può attribuirsi la qualifica di viaggiatrici, atteso che le stesse si stavano spostando da un punto all’altro della stessa città e che il mezzo di trasporto da esse utilizzato, una bicicletta, non rientra tra quelli previsti dalla norma, né il furto è avvenuto in uno dei luoghi previsti dall’art. 625, n. 6, cod. pen.
2.3. GLYPH Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, sempre in relazione ai medesimi reati di furto, la violazione dell’art. 625, primo corri ma, n. 4, cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto applicabile l’aggravante del fatto commesso con destrezza.
Sostiene che egli si è limitato ad approfittare dell’imprudenza delle persone offese, che avevano lasciato nel cestino portapacchi delle biciclette le loro borse, e l’attività da lui posta in essere non costituisce espressione di particolare scaltrezza o abilità; egli si è limitato alla mera apprensione di quanto lasciato incustodito.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in relazione ai tre reati di furto contestati in seno al procedimento n. 2609/19 r. g. trib. e del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche applicate in relazione agli altri reati, indicando una serie di elementi a sostegno dell’accoglimento delle relative istanze e lamentando la misura eccessiva della pena irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ai fini della sussistenza della aggravante del travisamento è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa.
Peraltro, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod. pen., le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell’agente per il solo fatto della loro esistenza, salvo che esse siano state incolpevolmente ignorate o ritenute insussistenti.
Non rileva, quindi, che il COGNOME abbia indossato il casco al fine di rispettare le norme sulla circolazione stradale; egli era consapevole – o comunque avrebbe dovuto esserlo – che il casco, coprendo una parte del volto ed i capelli, avrebbe reso più difficoltoso il suo riconoscimento ad opera delle vittime e tanto basta per la sussistenza dell’aggravante (vedi Sez. 2, n. 1712 del 03/11/2021 dep. 2022, Perfetti, Rv. 282517, che, in tema di rapina, ha affermato che ricorrono gli estremi dell’aggravante del travisamento, ai sensi dell’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., nel caso in cui l’agente indossi una mascherina, non rilevando, in contrario, che l’uso della stessa sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, atteso che la parziale copertura del volto mediante la mascherina è funzionale al compimento dell’azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile).
2. Infondato è il secondo motivo di ricorso.
Deve essere richiamato il principio espresso da questa Corte, posto a fondamento della pronuncia impugnata, secondo cui la persona offesa si qualifica
viaggiatore anche se si sposta da un luogo all’altro con qualsiasi veicolo, sicché l’attenzione alle implicazioni del viaggio allenta il controllo sul proprio bagaglio, che può consistere anche solo in una borsa che contenga documenti e valori (Sez. 5, n. 9103 del 16/10/2019, dep. 2020, Seferi, Rv. 278789; Sez. 5, n. 24386 del 28/04/2011, Li Volsi, 250464).
Nel caso di specie, dunque, risulta correttamente applicato dalla Corte territoriale il principio appena enunciato, atteso che, contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente, ai fini della qualifica di viaggiatore risultano irrilevant la distanza chilometrica percorsa e le ragioni dello spostamento, essendo rilevante in sé lo spostamento da un luogo all’altro con il proprio veicolo e dovendo all’uopo intendersi per bagaglio le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali, od anche per ragioni attinenti alla propria attività lavorativa o, in genere, alle finalità del viaggio.
Del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevante il tragitto che le due persone offese dovevano percorrere, in tal modo applicando correttamente la citata disposizione.
Né rileva che il mezzo utilizzato fosse una bicicletta, atteso che la disposizione fa riferimento ai veicoli di ogni specie, mentre ai fini dell’aggravante, ove il furto sia commesso sul bagaglio che si trovi sul veicolo, non è necessario che esso avvenga anche all’interno di uno dei luoghi previsti dall’art. 625, primo comma, n. 6, cod. pen.
Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, atteso che rientra nella nozione di furto con destrezza anche quello commesso mediante una azione così rapida e repentina da sorprendere la vigilanza pur apprestata dalla persona offesa (ex multis Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, 279361, F’.v. 279361), quale è appunto quella che viene attribuita all’imputato nella ricostruzione del fatto operato dalla Corte di appello.
4. Il quarto motivo è inammissibile.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in relazione ai reati contestati ai capi 1), 2) e 3) in seno al processo n. 2609/19 r. g. trib., deve osservarsi che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai film della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti penali dell’imputato e ha illustrato le ragioni per le quali devono ritenersi privi di pregio gli argomenti addotti a sostegno dell’applicazione delle attenuanti generiche.
Quanto, poi, al diniego della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche in relazione agli altri reati per i quali è stata pronunciata condanna, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 69 cod. pen., essendo stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/10/2022.