Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48788 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48788 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME, che
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 dicembre 202.2, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza, pronunciata il 23 settembre 2020 dal Tribunale di Rimini, con la quale NOME è stato ritenuto responsabile di un tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 625 n. 2 e n, 7 cod. pen. perché commesso con mezzo fraudolento (utilizzo di una borsa schermata) su beni esposti in vendita in un negozio.
Contro la sentenza della Corte di appello l’imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore.
2.1 Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta sussistente l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. senza aver valutato in concreto quali fossero le caratteristiche del negozio, se la merce esposta fosse sottoposta a sorveglianza e controllo da parte dei commessi, e senza neppure tenere conto del fatto che, su almeno uno dei portafogli dei quali l’imputato aveva cercato di impossessarsi, era apposta una placca antitaccheggio. La difesa osserva che il Tribunale ha qualificato il fatto come furto tentato perché l’intera azione delittuosa si svolse sotto il controllo del commessa e sostiene che, se controllo vi fu, allora i beni in vendita nel negozio non erano esposti alla pubblica fede.
2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge per essere stata ritenuta sussistente l’aggravante di cui all’ad. 625 n. 2 cod. pen. Sostiene che non è stato accertato se le schermature presenti sulla borsa nella quale l’imputato aveva nascosto la rei:udiva fossero idonee ad impedire il funzionamento delle barriere antitaccheggio sicché il reato· è stato ritenuto aggravato non perché realizzato con una condotta fraudolenta, ma per una intenzione fraudolenta della cui concretizzazione non v’è prova.
2.3. Col terzo motivo, la difesa rileva che la querela in atti è stata proposta dalla commessa del negozio e non è mai stata ratificata dal proprietario si tratterebbe pertanto di una querela irrituale; inidonea ab origine a consentire di procedere per il furto se, come richiesto, la sussistenza delle aggravanti fosse esclusa e, comunque, inidonea a rendere procedibile il reato a seguito della modifica dell’art. 624 comma 3, cod. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 che ha reso procedibili a querela di parte anche i furti aggravati dalla esposizione alla pubblica fede e dall’uso di mezzo fraudolento.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
Le sentenze di merito – che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595) – chiariscono che, il giorno dei fatti, NOME COGNOME, commessa del negozio “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, situato all’interno di un centro commerciale, notò un giovane (poi identificato in NOME) che infilava all’interno di una borsa che teneva a tracolla alcuni borselli in vendita nel negozio. La commessa avvisò la vigilanza e fermò l’uomo. Dalle sentenze di primo e secondo grado risulta che i borselli erano esposti sugli scaffali (pag.3 della sentenza di primo grado, pag. 3 della sentenza impugnata). La sentenza di appello dà atto che la COGNOME non ha «saputo indicare con precisione il punto in cui aveva fermato» il giovane uomo e tuttavia ha riferito: che egli si trovava in compagnia di una ragazza; che la ragazza usci «tranquillamente dal negozio» e, «ad un certo punto, anche il ragazzo era all’esterno dello stesso». Dalle sentenze di primo e secondo grado risulta, inoltre, che la polizia giudiziaria intervenuta su posto perquisì NOME e notò all’interno della borsa nella quale egli aveva occultato i borselli una schermatura costituita da «pannelli non rigidi ricoperti d scotch marrone». L’operante, sentito in udienza, ha dichiarato di avere rinvenuto pannelli simili in altri interventi. Ha detto di non aver verificato se quei pann fossero capaci di impedire il funzionamento delle placche antitaccheggio perché non lo aveva ritenuto necessario trattandosi di pannelli analoghi ad altri che aveva sequestrato in occasione di interventi precedenti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Col primo motivo di ricorso, la difesa contesta la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. Sostiene che la motivazione fornita dalla sentenza impugnata sarebbe carente perché sarebbe stato necessario verificare che, per le dimensioni del negozio o per altre ragioni, il personale non fosse in grado di esercitare una sorveglianza efficace e constante sulla merce esposta, ciò che, in concreto, avvenne atteso che la COGNOME vide NOME infilare i borselli nella sacca che aveva a tracolla e lo seguì.
L’argomento non ha pregio. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di
legittimità, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’esposizione alla pubbl fede è necessario che il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell’azio delittuosa non possa esercitare una vigilanza continua sul bene (Sez. 2, n. 42023 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277046; Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271602). La ricorrenza di tale condizione è oggetto di accertamento del giudice di merito che, se assistito da motivazione immune da vizi, non è censurabile con il ricorso per cassazione. Nel caso di specie, la motivazione è completa e scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. I giudici di merito h rilevato, infatti, che NOME NOME NOME i borselli dai banchi di vendita ov erano esposti e che la commessa non lo stava sorvegliando, ma si insospettì e lo seguì solo perché si accorse che aveva preso più oggetti e li aveva infilati in una borsa.
Manifestamente infondato è anche l’ulteriore argomento secondo il quale le merci non erano esposte alla pubblica fede perché nel negozio vi erano dispositivi antitaccheggio e quei dispositivi eran presenti su almeno uno dei borselli sottratti. A questo proposito basta osservare che, secondo la giurisprudenza prevalente, «integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all’interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placc antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza» (Sez. 5, rt 17 del 21/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278383; Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269923; Sez. 5, n. 47570 del 23/09/2015, Altanzul, Rv. 265913).
4. Col secondo motivo di ricorso, la difesa sostiene che l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. sarebbe stata ritenuta sussistente senza aver verificato se i pannelli presenti nella borsa ove NOME occultò i beni prelevati dai banchi di esposizione fossero idonei ad inibire la funzionalità delle barriere antitaccheggio. Così argomentando la difesa invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi in termini specifici con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte di appello e dal Tribunale. I giudici di merito hanno ritenuto, infatti, che i pannelli presenti nella borsa fosse idonei a impedire il funzionamento dei sistemi antitaccheggio osservando: da un lato, che si trattava di oggetti che l’operante sentito in udienza ha riferito di a rinvenuto in altri interventi per furto; dall’altro, che, in concreto, le antitaccheggio non suonarono e, poiché (come anche il ricorrente riconosce) almeno uno dei borselli era dotato di placca, l’efficacia dei pannelli è dimostrata.
L’argomentazione è completa e coerente. Come si è detto, infatti, pur con qualche incertezza, la COGNOME ha dichiarato che NOME NOME da negozio. Non è illogico, inoltre, aver attribuito rilevanza al dato di esperienza riferito dall’ag di polizia giudiziaria intervenuto sul posto che ha riferito di aver verificato in a occasioni l’idoneità ai fini indicati di pannelli come quello rinvenuto nella borsa NOME.
Basta ricordare allora che secondo il constante orientamento della giurisprudenza di legittimità «l’aggravante del “mezzo fraudolento” è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa» (tra le tante: Sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018, dep. 2019 Chaketadze Zubar, Rv. 275271).
Col terzo motivo la difesa sostiene che la querela in atti, presentata da NOME COGNOME, commessa presso l’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE“, a ciò delegata dalla responsabile del negozio, non sarebbe stata validamente proposta.
L’argomentazione sviluppata non tiene conto di quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo le quali «il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta l qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975).
A ciò deve aggiungersi che, nei limiti delineati dagli artt. 2210-2213 cod. civ., «i commessi sono muniti ex lege del potere di rappresentanza dell’imprenditore in relazione agli atti ordinariamente correlati alle operazioni di cui sono incaricati» tali operazioni comprendono la custodia, gestione e alienazione delle merci presenti in un negozio cui consegue, in caso di furto, il potere di proporre querela (in tal senso: Sez. 5, n. 47830 del 11/11/2022, COGNOME, non massimata, pag. 3 della motivazione).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s processuali.
Così deciso il 15 novembre 2023
Il Consiglie estensore nte
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