Furto aggravato auto: le chiavi nel cruscotto non salvano il ladro
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso di furto aggravato auto e chiarisce un punto fondamentale: la negligenza del proprietario che lascia la vettura aperta con le chiavi inserite non esclude la maggiore gravità del reato. Questa decisione consolida un principio giuridico importante sull’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, offrendo spunti di riflessione sulla tutela dei beni in luoghi pubblici.
I fatti del caso
Il caso ha origine dal ricorso di un imputato, condannato in Corte d’Appello per il furto di un’autovettura. La difesa del ricorrente si basava su due motivi principali. Il primo, e più rilevante, contestava la sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 625, n. 7, del codice penale, ovvero l’aver commesso il fatto su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede. Secondo l’imputato, poiché il proprietario aveva lasciato l’auto con la portiera aperta e le chiavi inserite nel cruscotto, non si poteva parlare di affidamento alla pubblica fede, ma piuttosto di una condotta negligente che avrebbe dovuto escludere l’aggravante. Il secondo motivo, invece, riguardava la presunta eccessività della pena inflitta.
La configurabilità del furto aggravato auto
L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è un elemento cruciale in molti casi di furto. Essa si applica quando il bene sottratto si trova in un luogo pubblico o aperto al pubblico senza una custodia diretta e continua, basandosi sulla fiducia collettiva. Un veicolo parcheggiato lungo una strada pubblica è l’esempio classico di un bene esposto per necessità alla pubblica fede: il proprietario, infatti, non può portarlo con sé e deve necessariamente fare affidamento sull’onestà altrui. La questione centrale sollevata dal ricorrente era se la sua condotta negligente potesse interrompere questo nesso di fiducia.
La posizione della giurisprudenza
La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, si è allineata alla giurisprudenza consolidata. I giudici hanno sottolineato che i veicoli lasciati in sosta sulla pubblica via sono sempre esposti per necessità alla pubblica fede. Le circostanze specifiche del caso, come la portiera aperta e le chiavi inserite, non solo non eliminano l’aggravante, ma, al contrario, “semmai incrementano l’affidamento alla pubblica fede”.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che la ratio della norma non è quella di premiare o punire la diligenza del proprietario, bensì quella di offrire una tutela rafforzata a quei beni che, per abitudine o necessità, sono meno custoditi. La legge protegge la fiducia generalizzata nel rispetto della proprietà altrui, a prescindere dal fatto che tale fiducia sia o meno ben riposta in un caso specifico.
L’aggravante, quindi, si fonda sulla situazione oggettiva della cosa (esposta per necessità, consuetudine o destinazione) e non sulla condotta, diligente o meno, del possessore. Valutare il comportamento di ogni singolo proprietario per decidere se applicare o meno l’aggravante sarebbe contrario allo scopo della norma. La presenza delle chiavi inserite non rappresenta un invito a commettere il reato, ma una circostanza che rende il bene ancora più vulnerabile e, per questo, meritevole della tutela rafforzata prevista per il furto aggravato auto.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla pena, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, riaffermando che la commisurazione della sanzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che nel caso di specie era stato esercitato in modo congruo e giustificato.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione è netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare: la responsabilità penale per il furto di un veicolo non viene attenuata dalla disattenzione del proprietario. La legge penale tutela il diritto di proprietà anche contro le condotte predatorie che sfruttano la negligenza altrui. Questo principio riafferma che l’ordinamento giuridico non tollera che la facilità dell’azione criminale possa tradursi in un trattamento sanzionatorio più mite per il colpevole.
 
Lasciare l’auto aperta con le chiavi inserite esclude l’aggravante del furto per esposizione alla pubblica fede?
No, secondo la Corte di Cassazione, tali circostanze non solo non escludono l’aggravante, ma al contrario rafforzano l’affidamento alla pubblica fede, poiché la condotta del proprietario è irrilevante ai fini della configurabilità del reato aggravato.
Perché un’auto parcheggiata in strada è considerata ‘esposta alla pubblica fede’?
Perché è esposta per necessità, dato che il conducente non può portarla fisicamente con sé. La legge intende tutelare in modo più rigoroso i beni che, per abitudine generalizzata o necessità, vengono lasciati meno custoditi, fidandosi dell’onestà del prossimo.
Qual è stata la decisione finale della Corte sul ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la condanna per furto aggravato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4721 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4721  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il furto di una autovettura;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. sul rilievo che la vettura era stata lasciata con la portiera aperta e le chiavi inserite, è manifestamente infondata poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (che registra una pronuncia di senso contrario, Sez. 4, Sentenza n. 12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv. 269393 – 01, risalente ad oltre sei anni fa, rimasta isolata e del tutto sganciata dalla corretta lettura della aggravante in parola) i veicoli lasciati in sosta lungo la via pubblica sono sempre esposti per necessità alla pubblica fede (dato che il conducente non può portarli con sé); mentre le circostanze che, nella specie, la portiera fosse aperta e le chiavi inserite nel cruscotto non elidono, ma semmai incrementano l’affidamento alla pubblica fede; del resto è incontroverso che l’aggravante poggia sulla situazione della cosa – esposta per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede – non sulla condotta diligente o meno del possessore; invero la ratio della disposizione guarda unicamente all’opportunità di tutelare più rigorosamente le cose meno custodite, quando ciò avvenga in base all’abitudine generalizzata di fidarsi del prossimo, a prescindere dal fatto che tale fiducia sia o meno ricompensata; basta, in altri termini, la presenza di una delle tre cause di esposizione indicate dalla legge, senza che si debba procedere altresì ad una valutazione della condotta di ogni singolo possessore nell’amministrare le proprie cose;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che attiene al trattamento punitivo, è manifestamente infondato poiché la commisurazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che, nella specie, ne ha giustificato l’esercizio in modo congruo (pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024