Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42486 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42486 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 18/10/2022 della corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME ; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese processuali; COGNOME NOME che ha lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIOto insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 ottobre 2022 la corte di appello di Napo confermava la sentenza del 19 gennaio 2021 del tribunale di Napoli, con l NOME NOME era stato condannato in ordine al delitto di cui all’ar quinquies del Dlgs. 165/2001.
Avverso tale sentenza NOME, mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso, deducendo tre motivi di impugnazione.
Deduce, con il primo, il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla censura proposta dalla difesa in relazione ad una ordinanza adottata alla udie del 7 novembre 2019. Si osserva che l’affermazione di cui alla sentenza d tribunale, per cui nei giorni in contestazione o anche la sera prima sareb risultati contatti con un numero di utenza da ritenersi in uso al ricorrente, riferito dal teste COGNOME e confermato dalla analisi della documentazio acquisita, sarebbe stata fondata su dati inutilizzabili perchè la individua dell’COGNOME come usuario della utenza in questione sarebbe avvenuta solo mediante l’ascolto di telefonate ritenute inutilizzabili ed inoltre mai sarebber acquisiti al riguardo tabulati telefonici. A fronte quindi della richiesta, i grado, di espunzione dal fascicolo del dibattimento di tutti gli atti di in relativi alle intercettazioni, con la predetta ordinanza – poi impugnata con a appello per la mancata espunzione degli atti dichiarati inutilizzabili senza tut alcuna risposta sul punto – il giudice aveva risposto che comunque quel documentazione pur non espunta non sarebbe stata utilizzabile e se lo fosse st avrebbe potuto innescare un motivo di appello. Salvo invece attingervi, mediant i brogliacci di intercettazioni non espunti, come sostenuto nella sente impugnata, per le affermazioni sopra sintetizzate quanto all’utilizzo di ut telefonica da parte dell’COGNOME. L’omessa decisione avrebbe consentito anche a giudici di appello di utilizzare la prove invece inutilizzabili.
Si aggiunge che non sarebbe corrispondente a realtà la dichiarazione dell corte di appello per cui il riferimento all’COGNOME e all’uso di utenza telef sarebbe stato ricavato dal primo giudice dai brogliacci depositati dal pubbl ministero alla udienza del 4 aprile del 2019, laddove invece, alla luce dei ve di udienza, non risulta il predetto deposito da parte del P.M., tanto che i brogl non risulterebbero presenti nel fascicolo processuale. Anche ove fossero st presenti si sarebbe trattato di attività di indagine non utilizzabile anche al di quanto statuito dal primo giudice e sopra sintetizzato. La contestata ome motivazione sarebbe altresì decisiva.
Con il secondo motivo rappresenta il vizio ex art. 606 comma i lett. c cod. proc. pen. in ragione della intervenuta utilizzazione dei brogliacci seb dichiarati inutilizzabili e nella parte inerente conversazioni tra utenze.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 192 comma 2 cod. proc pen. e il vizio di motivazione, A fronte dei motivi di gravame, la corte di ap avrebbe dovuto spiegare NOME fosse la prova da cui trarre la certezza processu della individuazione di COGNOME NOME NOME utilizzatore del cellulare n. 388522438 mentre si sarebbe limitata solo a richiamare dati definiti esteriori rispet conversazioni intercettate e ricondotti ai brogliacci, omettendo di chiarire la che avrebbe ricondotto con certezza la predetta utenza telefonica all’imputato. assenza della prova certa della disponibilità, in capo al ricorrente, della pr utenza, sarebbe illogica la conclusione della Corte di appello quanto a sussistenza di contatti telefonici tra il ricorrente e il coimputato COGNOME perché il teste COGNOME avrebbe chiarito che era giunto alla individuazi dell’COGNOME NOME usuario della predetta utenza solo attraverso l’ascolto delle c conversazioni. Inoltre, i giudici di .appello avrebbero superato senza risp l’ulteriore doglianza difensiva in ordine alla presenza o meno del ricorrent ufficio in tutti i giorni e le ore in cui sarebbero state effettuate le attestazioni elettroniche di presenza del coimputato, atteso che sarebbe s assente ogni accertamento sui turni di servizio svolti dall’imputato.
Si contesta, quindi, la complessiva valutazione di dati che secondo la corte appello avrebbe condotto ad appurare, con certezza, la costante presenza i servizio dell’COGNOME, oltre che ribadendo un utilizzo non consentito di att intercettazioni, anche sostenendo l’inesistenza, diversamente da quanto affermat dalla corte di appello, di un esame della memoria del cellulare dell’COGNOME da c sarebbero emersi contatti con il coimputato, nonché rilevando come la cort avrebbe alfine valorizzato un unico indizio certo, NOME la accertata presenz ufficio dell’COGNOME al momento dell’accesso, ivi, da parte degli operanti, n mattina del 21 marzo 2017, che rimarrebbe una mera circostanza isolata al fin di dimostrare il coinvolgimento nelle irregolari timbrature di presenza contesta
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato. Innanzitutto emerge che la corte ha rispost alla censura difensiva sull’intervenuto utilizzo di prove inutilizzabili da par primo giudice, quanto alla individuazione dell’usuario della utenza attrib all’COGNOME. Per cui non sussiste alcuna carenza di motivazione, unico motivo invero, formalmente sollevato. Ad ogni modo, quanto alla ritenuta inutilizzabili dei brogliacci cui secondo la corte di appello il tribunale avrebbe attint operare l’attribuzione all’imputato della utenza telefonica in contestazione osservato, quanto alla affermazione per cui in realtà tali brogliacci non sareb presenti nel fascicolo dibattimentale, che essa, pur di rilievo processua
inammissibile, per la mancata allegazione del medesimo fascicolo di riferimento indisponibile per questa Corte tra gli atti di cui essa può nell’immediato acce posto che, a fronte, in sostanza, di una censura di travisamento della prova inesistenza della stessa, rileva il principio, non rispettato dal ricorrente, se NOME colui che intenda dedurre, in sede di legittimità, il travisamento di una p ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la compl trascrizione dell’integrale contenuto degli atti che intende far valere, o curando che l’atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo produrlo in copia, (cfr. Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 (dep. 26/04/2018) R 273261 – 01 COGNOME; anche in motivazione, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012 ) Rv. 252349 – 01 S.; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 (deo. 15/11/2011 ) Rv. 251516 – 01 COGNOME). Principio che con riguardo al caso di speci implica la allegazione del fascicolo dibattimentale che si assume non contenere brogliacci in questione.
Quanto poi alla tesi per cui, in ogni caso, essi sarebbero stati dichiarat utilizzabili dal primo giudice è anche essa chiaramente infondata, posto ch indiscutibile che il tribunale si è limitato a rigettare la richiesta di perizia alle intercettazioni siccome ritenute disposte in altro procedimento al di fuor limiti consentiti, così circoscrivendo il suo dictum alle intercettazioni s rispetto alle quali, correttamente la corte di appello ha distinto i citati br nella parte in cui fossero inerenti non già alle intercettazioni bensì, per quan di interesse, a dati di traffico telefonico quali elementi “esteriori” ovvero d dalla conversazione telefonica (investita invece dalla dichiarazione inutilizzabilità del primo giudice) (cfr. sul punto Sez. 5 -, n. 8968 del 24/02 Rv. 282989 – 01).
In tale ultimo senso è utile ricordare che da tempo questa Suprema Corte ha già condivisibilmente rilevato che la declaratoria di inutilizzabilità intercettazioni captate su un’utenza, non implica la impossibilità di u probatoriamente il dato costituito dal semplice accertamento del contatto tra utenze, così come avviene attraverso la lettura dei tabulati (cfr. Cass 41052/05, COGNOME). Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6/2000 (rv 215841), prima che la materia risultasse specificamente disciplinata da legge, ultimo con riferimento alla legge 23 novembre 2021, n. 178 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, hanno chiarito che “ai fini dell’acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto motivato dell’autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l’osservanza delle disposizioni relative all’intercettazione di
conversazioni o comunicazioni di cui agli art. 266 c.p.p. e segg.”. Sulla scorta di tale principio, questa Corte ha altresì già in passato affermato che “in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, i dati provenienti dalla rilevazione automatica delle chiamate in partenza da apparecchi telefonici pubblici su una utenza privata sono utilizzabili anche quando tale non sia il contenuto della conversazione intercettata, in quanto il mezzo tecnico adoperato, di limitata intrusione, è assimilabile al sistema di acquisizione dei tabulati telefonici, che sono acquisibili sulla base della semplice autorizzazione del P.M.” (Cass. Sez. 2 n. 45622 del 25/09/2003 rv. 227154; Sez. 2, n. 41052 del 25/10/2005 Rv. 232594 – 01). Si è quindi osservato (cfr. Sez. 4, n. 26361 del 25/03/2009 Rv. 244384 – 01) c in base alla differenza fra i meccanismi di acquisizione dei tabulati, rispe provvedimenti di autorizzazione all’effettuazione di intercettazioni telefoniche alle diverse regole relative, non vi sono ragioni per ritenere che il divi utilizzabilità delle intercettazioni previsto dall’art. 271 cod. proc. pen. si estenda, necessariamente ed automaticamente, ai contenuti tipici dei tabulati e cioè contatti fra utenze ed alla durata delle comunicazioni, evidenziati n intercettazioni ritenute inutilizzabili. Il principio di conservazione deg processuali impone di riconoscere ad un atto gli effetti minimi per i quali ab requisiti di legge.
In tal senso, quindi, la autorizzazione delle intercettazioni ovvero la conval se d’urgenza, ben può ritenersi tenere luogo dell’ordinanza del Gip di acquisizi dei tabulati all’epoca necessaria per l’acquisizione di questi ultimi, nella p cui non riguarda le intercettazioni, al contrario escluse. L’ordinanza del giudic merito di acquisizione delle intercettazioni, se pur era inidonea a ren utilizzabili le stesse, ha però lo stesso contenuto di un provvedimento che disp l’acquisizione dei tabulati e può validamente consentire l’ingresso nel processo dati relativi (sostanzialmente in tal senso cfr. Sez. 4, n. 26361 del 25/03/2009 244384 – 01).
Così precisato l’ambito dei dati ricavati dai cd. brogliacci, va considerato in tal guisa i dati in parola rientravano in legittimi documenti, come tali acqui su richiesta di parte come avvenuto.
Va aggiunto, in ogni caso, che rispetto alla produzione dei brogliacci, per parte non inerente le intercettazioni, non risulta, né lo stesso ricorrente lo af che vi sia stata tempestiva specifica opposizione alla loro produzione e inserime nel fascicolo dibattimentale. Per cui, al riguardo, anche ove si volesse ritener la parte in discussione, la loro erronea introduzione nel fascicolo dibattiment e non è tale il caso per quanto immediatamente sopra rilevato -, trovereb applicazione comunque il principio per cui l’inutilizzabilità degli atti erroneam inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica ma consegue al
tempestiva eccezione di parte, da proporre entro il termine previsto dall’art. comma 2, cod. proc. pen., posto che la legge consente l’acquisizione, su accor delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 431, comm proc. pen. (Sez. 3 – n. 24635 del 04/02/2021 Rv. 281781 – 02). Va peralt aggiunto che alla luce degli atti allegati dalla difesa il giudice ha espressamente ritenuto acquisibile l’informativa di pg ai fini delle celle telefo
Il secondo motivo è manifestamente infondato alla luce delle considerazioni elaborate riguardo al primo motivo cui si rinvia, per cui deve ritenersi, c correttamente sostenuto in sentenza, che i giudici abbiano valorizzato, rispett documentazione acquisita al fascicolo, dati esteriori alle conversazioni e come non rientranti nella intervenuta dichiarazione di inutilizzabilità delle intercett
Anche il terzo motivo è inammissibile. Va ribadita la legittimità del richia operato in sentenza ai dati ricavati dai giudici circa i contatti tra gli im desunti dai brogliacci in uno con le dichiarazioni dei testi esaminati sui pr dati di traffico. Rispetto a tali considerazioni il motivo è inammissibile innanz in assenza di completa allegazione degli atti dichiarativi con cui si oppone che dati sarebbero comunque mero frutto dell’esame, da parte di testi sentiti, co dagli stessi sarebbe stato sostenuto, di conversazioni inutilizzabili.
Quanto alle critiche sul mancato accertamento della presenza in uffici dell’COGNOME, si oppone ad esse una congrua motivazione che oltre a valorizzare l significativa presenza in ufficio dell’COGNOME la mattina dell’accesso nel suo uf effettuato dagli operanti, con il rinvenimento sulla scrivania del b dell’imputato, così che solo il ricorrente poteva ritenersi logicamente autore irregolare registrazione, ha anche valorizzato gli accertamenti, qui già ril come legittimi, sui contatti intercorsi tra i due coimputati proprio in pross delle date delle registrazioni di presenza in contestazione. E in aggiunta rile altresì gli esiti, conformi ai predetti distinti dati, di controlli effettuati sul del telefono sequestrato al COGNOME.
A tale ultimo proposito, va osservato che in sede di legittimità, allorché co ricorso per cassazione sia eccepita l’illegale assunzione di una prova, è consen procedere alla cosiddetta prova di resistenza, ossia valutare se tali elemen prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione d giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fi stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa, senza l’utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove riten per sè sufficienti a giustificare l’identico convincimento” (ex plurimis, Sez. 1255 del 28/11/2013 (dep. 14/01/2014) Rv. 258007 – 01; Sez. 6, n. 10094 del
22/02/2005 Rv. 231832 – 01). Nel caso di specie, la coerente e logica motivazion della sentenza impugnata, mantiene la saldezza del suo apparato argomentativo nei confronti del ricorrente anche in difetto del contenuto dei dati estern intercettazioni di cui si è disquisito già riguardo al primo motivo, atteso profilo inerente ai contatti telefonici tra il ricorrente e il coimputato, siccom attesta dai giudici, in ogni caso, la verifica degli stessi anche mediante il ce del coimputato e in occasione delle date delle irregolari registrazioni di prese appare comunque assicurato nonostante e pur a prescindere dalla considerazione dei dati documentali esterni alle intercettazioni e prima valutati.
Quanto poi alla tesi per cui, a tale ultimo riguardo sarebbe emerso travisamento della sentenza di primo grado secondo cui i controlli degli operan avrebbero riguardato l’acquisizione di un elenco di telefonate ed sms e non sarebbero tradotti in una analisi della memoria del cellulare del COGNOME, e non trova pregio: posto che il vizio di travisamento rilevante rispetto motivazione, attiene alla prova e non ad una distinta sentenza, NOME quella primo grado, ed al riguardo non si solleva alcuna eccezione di travisamento d dichiarazioni di polizia giudiziaria circa quanto appurato dal telefono del NOME né tantomeno se ne allegano gli integrali atti dichiarativi.
Consegue da quanto sinora osservato che è del tutto destituita di fondamento la tesi per cui la prova del coinvolgimento del ricorrente sarebbe fondata sull’un indizio certo della sua presenza in ufficio in occasione dell’accesso ivi operanti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto c il ricorso debba essere rigettato con condanna dell’imputato al pagamento dell spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sosten nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3642,05 o accessori di legge. Dispone trasmettersi copia del dispositivo della sentenza ASL 1 Napoli centro.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua Condanna inoltre l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e dif sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi 3642,05 oltre accessori di legge. Dispone trasmettersi copia del dispositivo de sentenza alla ASL 1 Napoli centro.
Così deciso, Roma, 8 giugno 2023
Consigliere
Il Presiclénte