Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32400 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2023 del TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME volto ad ottenere la revoca dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal P.M. presso il Tribunale di Perugia il 13/07/2023 e contestuale scarcerazione, con trasmissione al P.M. per l’emissione di un nuovo provvedimento di cumulo tenendo conto del disposto di cui all’art. 656 comma 4 bis cod. proc. pen..
A ragione il G.E. ha osservato che: la pena irrogata al COGNOME con sentenza del Tribunale di Perugia del 23/12/2009 irr. il 19/04/2017 è stata oggetto di un autonomo titolo esecutivo (n. NUMERO_DOCUMENTO SIEP) e la relativa pena è stata espiata interamente dal COGNOME in regime di affidamento in prova al servizio sociale; detta pena interamente espiata non può, ai sensi dell’art. 656 comma 4 bis cod. proc. pen. essere dichiarata fungibile in relazione al titolo esecutivo per il quale è stato introdotto l’incidente di esecuzione, in quanto la pena non è stata revocata e per il reato non è stata concessa amnistia o indulto; conseguentemente il P.M. non aveva l’onere, prima di emettere l’ordine di esecuzione, di inviare gli atti al magistrato di sorveglianza per provvedere all’eventuale applicazione della liberazione anticipata.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che denuncia, con un unico motivo, l’erronea applicazione degli artt. 656 comma 4 bis e 663 comma 1 cod. proc. pen..
Deduce il ricorrente che:
al COGNOME veniva dapprima notificato un provvedimento di pene concorrenti con contestuale decreto di sospensione dell’esecuzione della pena di anni 4 di reclusione del 10/08/2022 (n. 640/2020 SIEP);
successivamente, il 13/07/2023, veniva emesso GLYPH un ulteriore provvedimento di unificazione pene concorrenti con inserimento di un ulteriore titolo esecutivo (di mesi 3 di reclusione) che integrava il precedente, con conseguente revoca della sospensione dell’esecuzione per il superamento del limite di 4 anni, ed emissione di ordine di arresto per la carcerazione del COGNOME, eseguito il 19/08/2023;
la Difesa, con istanza del 14/09/2023, chiedeva al PM di rettificare il provvedimento da ultimo emesso integrandolo con l’esecuzione n. 257/2017 relativo alla pena di anni 2 di reclusione, espiata in regime di affidamento in prova, ricorrendo i presupposti del concorso delle pene ex art. 663 cod. proc. pen. e l’applicabilità della procedura prevista dall’art. 656 comma 4 bis cod. proc. pen. in quanto computando la liberazione anticipata sulla pena presofferta dell’emanando provvedimento di pene concorrenti, integrato con il titolo dei due anni di reclusione, la pena residua da espiare sarebbe stata inferiore ad anni 4 di reclusione;
il PM respingeva l’istanza sul presupposto che le pene espiate non fossero cumulabili, e la Difesa proponeva l’incidente di esecuzione deciso con l’impugnata ordinanza dal G.E..
Osserva quindi la Difesa come abbia errato il G.E. nel respingere l’incidente di esecuzione proposto dal momento che, in virtù del principio di unitarietà del rapporto esecutivo, nel provvedimento di cumulo emesso dal PM doveva essere inserita anche la pena già espiata di cui al procedimento esecutivo n. 257/2017, con conseguente doverosità della sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 656 comma 4 bis cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e dev’essere respinto.
Preliminarmente, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., il pubblico ministero, chiamato a curare l’esecuzione delle pene detentive brevi, deve, contestualmente all’ordine di esecuzione, adottare un decreto di sospensione, assegnando al condannato il termine di trenta giorni per valutare la proposizione di richiesta di ammissione ad una o più misure alternative.
In particolare, qualora l’abbassamento della sanzione da eseguire al di sotto delle soglie indicate dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. consegua all’ipotetica concessione della liberazione anticipata, relativa ai periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile, il pubblico ministero, ai sensi dell’art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., prima di adottare l’ordine di esecuzione, deve trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza affinché questo decida sull’istanza mentre il soggetto è in libertà.
Nel caso di specie, del tutto correttamente il G.E. ha respinto l’istanza formulata dal condannato, sul presupposto della esclusione della fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen., relativamente alla pena già espiata in affidamento in prova al servizio sociale dal COGNOME (dal 16/07/2018 al 15/07/2020), non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 657 comma 2 cod. proc. pen. (in quanto la pena non è stata revocata e per il reato non è stata concessa amnistia o indulto).
Conseguentemente il G.E. ha logicamente argomentato come il PM, prima di emettere l’ordine di esecuzione, non aveva l’onere di trasmettere gli atti al magistr di sorveglianza per provvedere all’eventuale applicazione della liberazione anticipata
Giova, sul punto ricordare, il principio già affermato da questa Corte per cu l’istanza di liberazione anticipata è ammissibile quando lo stato di lib dell’interessato derivi da un provvedimento che abbia disposto la sospensione dell’esecuzione della pena, sia pure in via provvisoria, mentre è inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia interamente espiata ed il condannat ormai libero per il titolo esecutivo in questione, intenda imputare il beneficio ad fini (sez. 1, n. 43786 del 10/11/2011, COGNOME, Rv. 250996 – 01; Sez. 1, n. 16269 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234220 – 01), come avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordin all’imputazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/04/2024