Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6505 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6505 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 27/11/2025
Composta da
– Presidente –
FILIPPO COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/05/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, volta all’attribuzione del periodo di detenzione sofferto in eccesso, in relazione alla sentenza indicata sub 3) del cumulo disposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli del 23/12/2024 (pronuncia della Corte di appello di Napoli del 27/11/2025, passata in giudicato il 05/04/2017), rispetto alla condanna ivi riportata sub 1) (pronuncia della Corte di appello di Napoli del 14/02/2024, che aveva riconosciuto la continuazione fra le condotte di cui alle medesime sentenze ed aveva rideterminato la pena complessivamente inflitta al condannato nella misura di anni dodici di reclusione).
1.1. Il provvedimento di cumulo di pene concorrenti, attualmente in esecuzione a carico del condannato, comprende – per quanto ora di interesse – i seguenti titoli:
a) sentenza indicata sub 1) del cumulo, emessa dalla Corte di appello di Napoli il 14/10/2024
e divenuta irrevocabile il 14/02/2024, di condanna alla pena di anni dodici di reclusione ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza del 27/11/2015 della Corte di appello di Napoli, esecutiva il 05/04/2017 e indicata sub 3) del cumulo in esecuzione, relativa ai reati di cui:
all’art. 416bis cod. pen. (fatto accertato in Napoli, fino al 15/07/2021);
all’art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 (fatto accertato in Napoli, dal 02/09/2018 al 15/07/2021);
agli artt. 10 e 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 416bis .1 cod. pen. (fatto accertato in Napoli, fino al 15/07/2021);
all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 (fatto accertato in Napoli, fino al 22/07/2021);
sentenza riportata sub 2) del cumulo sopra detto, emessa dal Tribunale di Napoli il
30/03/2017 e passata in giudicato in data 08/03/2024, per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., commesso in Napoli il 29/03/2017, con pena inflitta pari a mesi otto di reclusione, oggetto di provvedimento di computo di custodia cautelare sofferta per altro reato del 16/03/2024, relativamente al periodo dal 22/07/2021 al 21/03/2022, per un totale di mesi sette e giorni trenta;
sentenza riportata sub 3) del cumulo stesso, emessa dalla Corte di appello di Napoli il 27/11/2015 e divenuta irrevocabile il 05/04/2017, per il reato di cui all’art. 74 T.U. stup, accertato in Napoli fino al luglio 2008, con pena inflitta di anni sei e mesi otto di reclusione, assorbita nella condanna di cui al punto 1) del cumulo stesso e interamente espiata dal 28/12/2015 al 02/09/2018, tenuto conto di 495 giorni di liberazione anticipata.
1.2. La decisione reiettiva assunta dalla Corte di appello di Napoli, dunque, si fonda sulla ritenuta insussistenza dei presupposti dettati dall’art. 657 comma 4 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’erronea applicazione dell’art. 657 comma 4 cod. proc. pen., a causa della mancata attribuzione del presofferto, quanto al titolo sub 3) in quello sub 1).
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per vizio motivazionale in relazione alla mancata attribuzione del presofferto, quanto al titolo sub 3) in relazione a quello sub 1).
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per la mancata attribuzione del presofferto, in relazione al titolo sub 3) con riferimento a quello sub 2).
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
I tre motivi di doglianza della difesa non colgono nel segno e non si confrontano con i corretti assunti della Corte d’Appello, che risultano espressi in una motivazione completa e logica, nonchØ priva di errori in diritto sostanziale e processuale. Le ulteriori osservazioni che la difesa utilizza, poi, tendono a spostarsi su delle valutazioni di merito, che sono tipiche di altra sede processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Va evidenziato, in primo luogo, come le censure contenute nell’impugnazione, sintetizzate in parte narrativa, si sviluppino interamente sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre una nuova interpretazione degli elementi di valutazione e conoscenza emersi, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, piø che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen.
Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchØ illustrati come maggiormente plausibili, o perchØ assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si Ł in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
D’altronde, nessun vizio logico Ł ravvisabile nella motivazione sviluppata dal Giudice dell’esecuzione, che presenta, al contrario, una struttura argomentativa lineare, oltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà o errore in diritto e che, pertanto, Ł meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma, nel giudizio di legittimità.
I primi due motivi scaturiscono da una evidente matrice comune e ben si prestano, quindi, a una agevole trattazione congiunta.
3.1. Sostiene la difesa che – già in fase di cognizione – si era riconosciuta la sussistenza della continuazione, fra i fatti giudicati mediante le due sentenze sopra indicate; ciò ad onta del considerevole lasso di tempo che le separa, così attestandosi la sussistenza – in capo al ricorrente – di una ultraventennale militanza all’interno del RAGIONE_SOCIALE, con il ruolo di gestore della piazza di spaccio del rione Monterosa la Maiella. E quindi, sebbene la condotta ex art. 74 T.U. stup., giudicata sub c) dell’editto accusatorio, sia stata formalmente contestata dal 02/09/2018 al luglio 2021, la partecipazione del COGNOME all’associazione RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata ritenuta sussistente, senza soluzione di continuità, sin dal 2008. Analoghe considerazioni andrebbero fatte – in ipotesi difensiva – quanto alla partecipazione all’associazione di stampo mafioso contestata, fino al 2021, al capo A) della rubrica, di cui alla sentenza riportata sub 1) del cumulo.
3.2. La seconda doglianza Ł incentrata sul fatto che, pur emergendo – dalla motivazione delle sentenze di merito – la partecipazione continuativa di COGNOME alle attività illecite del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dal dato formale riportato in contestazione, si sia ritenuta non fungibile la carcerazione espiata sine titulo , con riferimento alla sentenza inserita sub 3) nel cumulo.
3.3. Nell’auspicare tali difformi esiti, però, la difesa esorbita dai limiti propri del giudizio di legittimità, andando a invadere il campo del merito e proponendo doglianze che sono interamente versate in fatto; si deduce, infatti, l’esistenza di una lunghissima militanza del ricorrente nel suddetto RAGIONE_SOCIALE e si invoca la fissazione dell’ingresso del condannato in tale sodalizio all’anno 2008, ossia sin dal tempo della contestazione relativa alla sentenza sub 3) del cumulo.
3.3.1. La doglianza, in tal modo, trascura la natura permanente dei reati associativi giudicati con la sentenza sub 1) del cumulo, consumati fino all’anno 2021; tale natura elide la possibilità di ritenere integrata la condizione fissata dall’art. 657 comma 4 cod. proc. pen., consistente nella anteriorità della pena espiata in eccesso (nel caso di specie, negli anni che vanno dal 2015 al 2018), relativamente al reato sub 3), rispetto alla commissione del reato dalla cui pena – attenendosi all’auspicio difensivo – si dovrebbe scomputare l’eccesso.
3.3.2. La regola ermeneutica alla quale rifarsi, nella specifica materia, scaturisce dalla considerazione della natura intrisecamente unitaria del reato permanente; ciò impedisce che si possa effettuare una ideale scomposizione della complessiva fattispecie in plurimi segmenti, ciascuno costituente autonomo reato, che siano in parte antecedenti e in parte successivi, rispetto alla esecuzione dello stato detentivo. Deriva da tale impostazione concettuale il fatto che – agli effetti della previsione ex art. 657 comma 4 cod. proc. pen. non possa esser considerato come sofferto successivamente, rispetto alla consumazione del reato permanente, il periodo di privazione della libertà personale subito senza titolo per il fatto diverso, durante il tempo della permanenza del reato considerato [si veda, sul punto, il dictum di Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1988, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212216 – 01, relativa a una fattispecie nella quale erano stati tra loro unificati, sotto il vincolo della continuazione, tanto il delitto associativo di cui all’art. 416bis cod. pen., quanto altri reati già giudicati ed era stata domandata la detrazione del periodo di custodia cautelare sofferto relativamente a
questi ultimi, anzichØ del minore periodo computato in sede di esecuzione, corrispondente all’aumento di pena stabilito per detti reati a titolo di continuazione; nello stesso senso, si richiama Sez. 1, n. 1436 del 10/03/1998, Pesce, Rv. 210202 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di fungibilità delle pene, ai sensi dell’art. 657, comma quarto, c.p.p., ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, si possono computare la custodia cautelare subita o le pene espiate “senza titolo” (ovvero quando il titolo sia venuto meno), purchØ successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire: nel caso in cui detto reato sia di natura permanente, avendo, ontologicamente e giuridicamente, una struttura unitaria, non Ł possibile operare una sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori ed in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo per altro fatto. Ne consegue, che non può dirsi sofferta “dopo” tale reato, la carcerazione senza titolo qualora il reato permanente si protragga al di là della carcerazione stessa. Tale conclusione non urta contro i principi costituzionali: la permanenza del reato, invero, non Ł un fatto oggettivo, sganciato dalla volontà del soggetto, ma, al contrario, dipende proprio da tale volontà, essendo nella volontà e nella attivazione del soggetto il venir meno della permanenza; per cui l’applicazione dell’art. 657, comma quarto, c.p.p., nei termini così precisati, non determina disparità di trattamento, atteso che la situazione di colui che “protrae la permanenza del reato” senza interromperla, al di là del termine di cui alla citata disposizione, Ł ben diversa da quella di colui che abbia commesso un reato esauritosi antecedentemente a quel momento: tra i due, infatti, solo il primo Ł nella condizione di poter protrarre un comportamento criminoso in modo da farvi rientrare (quale pena da detrarre) una detenzione già sofferta››; sulla medesima direttrice interpretativa, infine, si Ł posizionata anche Sez. 1, n. 12675 del 06/02/2025, NOME, Rv. 287785].
La censura, già per come Ł formulata, non merita quindi accoglimento.
Con il terzo motivo, la difesa ha domandato anche l’attribuzione della pena espiata in eccesso, di cui alla sentenza sub 3) del suddetto cumulo, alla condanna riportata con sentenza del Tribunale di Napoli e indicata, nel medesimo cumulo, sub 2). La difesa lamentava, dunque, la mancata attribuzione in fungibilità della pena espiata sine titulo , in ordine alla condanna sub 3), così da non intaccare la carcerazione espiata dal 22/07/2021 al 21/03/2022 e poterla imputare integralmente alla condanna sub 1) del cumulo.
Corretta e adeguatamente motivata appare però – ad onta delle deduzioni difensive – la decisione assunta dal Giudice dell’esecuzione, laddove ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine a tale porzione dell’istanza. La Corte di appello, infatti, ha deciso in tal senso, considerando esser stato già attribuito in fungibilità – quanto a tale titolo – un periodo di carcerazione sofferta per altro.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 27/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME