Fungibilità della Pena: No al Computo della Cauzione con Obblighi Lievi
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 10521 del 2024, ha affrontato un’interessante questione riguardante la fungibilità della pena, ovvero la possibilità di detrarre dalla condanna definitiva i periodi di restrizione della libertà subiti prima della sentenza. La Corte ha stabilito che un periodo trascorso all’estero in libertà su cauzione, con l’obbligo di permanere nella propria abitazione per sole quattro ore notturne, non può essere equiparato agli arresti domiciliari.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso di un individuo condannato in Italia, il quale aveva trascorso un periodo nel Regno Unito sottoposto a una misura cautelare britannica. Questa misura prevedeva specifiche prescrizioni, tra cui:
1. L’obbligo di rimanere nella propria abitazione tra la mezzanotte e le ore 4:00 del mattino.
2. L’obbligo di ‘soggiornare e dormire ogni notte’ presso un indirizzo specifico.
Attraverso un incidente di esecuzione, il ricorrente aveva chiesto che questo periodo fosse computato nella pena da scontare, sostenendo che la combinazione delle due prescrizioni lo obbligasse a una permanenza domiciliare ben più lunga, dal tramonto all’alba, rendendo la misura del tutto simile agli arresti domiciliari.
La Decisione della Cassazione sulla Fungibilità della Pena
La Corte di Appello di Napoli aveva già respinto la richiesta, ritenendo che solo la prima prescrizione definisse un obbligo orario, limitato a quattro ore, e che tale restrizione non fosse sufficientemente afflittiva da poter essere assimilata alla detenzione domiciliare.
La Corte di Cassazione ha confermato questa linea, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici supremi hanno considerato logica e corretta l’interpretazione data dalla Corte territoriale, respingendo la tesi del ricorrente come irragionevole.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione coordinata delle prescrizioni imposte dall’autorità britannica. La Cassazione ha chiarito che le due clausole avevano funzioni diverse e complementari:
La prescrizione n. 1 stabiliva il quando* della restrizione, ovvero la fascia oraria specifica (00:00 – 04:00).
La prescrizione n. 6 stabiliva il dove* della restrizione, ovvero il luogo in cui l’obbligo doveva essere adempiuto.
Secondo la Corte, l’interpretazione del ricorrente, che estendeva l’obbligo a tutte le ore notturne, era illogica perché avrebbe privato di qualsiasi significato la prescrizione n. 1, rendendola completamente superflua. Se l’obbligo fosse stato ‘dal tramonto all’alba’, non ci sarebbe stato bisogno di specificare una fascia oraria di sole quattro ore.
Di conseguenza, la Corte ha concluso che la limitazione della libertà personale era circoscritta a sole quattro ore al giorno. Questo lasso di tempo non è paragonabile, per intensità e grado di afflittività, alla misura degli arresti domiciliari, che impone una permanenza coatta e continua presso il proprio domicilio, salvo autorizzazioni specifiche.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di fungibilità della pena: non ogni restrizione della libertà è automaticamente computabile ai fini della pena da espiare. È necessaria una valutazione qualitativa e quantitativa della misura subita. Perché vi sia fungibilità, la misura cautelare deve comportare una compressione della libertà personale sostanzialmente analoga a quella della detenzione in carcere o agli arresti domiciliari.
Questa decisione fornisce un importante criterio interpretativo per i casi futuri, specialmente quelli che coinvolgono misure cautelari emesse da autorità straniere. La mera imposizione di un coprifuoco notturno di breve durata non è sufficiente a integrare i presupposti per l’applicazione dell’art. 657 del codice di procedura penale, consolidando un orientamento giurisprudenziale rigoroso sulla materia.
Un periodo in libertà su cauzione all’estero può essere scalato dalla pena da scontare in Italia?
Sì, ma solo se le restrizioni imposte sono così severe da essere assimilabili, per durata e natura, agli arresti domiciliari. Un obbligo di permanenza in casa di sole quattro ore notturne, come nel caso esaminato, non è stato ritenuto sufficiente.
Come devono essere interpretate più prescrizioni restrittive imposte da un’autorità straniera?
La Corte di Cassazione le interpreta in modo logico e coordinato, assegnando a ciascuna un significato specifico. Si evita un’interpretazione che renderebbe una delle clausole inutile o superflua. Nel caso di specie, una prescrizione definiva l’orario e l’altra il luogo, senza sovrapporsi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per manifesta infondatezza?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito perché le argomentazioni presentate sono ritenute palesemente prive di fondamento giuridico. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, può essere disposta una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti sviluppati nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto deducono una asserita violazione di legge che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che:
nel provvedimento impugnato la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che l’avviso di concessione d cauzione con prescrizioni, che l’autorità giudiziaria britannica ha emesso nei confronti del ricorrent aprile 2019, obbligasse questi a permanere nella propria abitazione soltanto tra mezzanotte e le ore 4.0 del mattino, quindi per un totale di sole 4 ore, e, coerentemente con l’indirizzo della giurispruden legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 37302 del 09/09/2021, COGNOME, Rv. 281908; Sez. 1, Sentenza n. 36231 del 08/11/2016, dep. 2017, Curea, Rv. 271043), ha ritenuto che tale prescrizione non renda il period trascorso in libertà su cauzione assimilabile ad una detenzione agli arresti domiciliari, ai fini della fu di cui all’art. 657 cod. proc. pen. richiesta dal ricorrente con l’incidente di esecuzione;
il ricorso evidenzia che nell’avviso (che, peraltro, è del 3 aprile 2019, il ricorrente chiede la f per il periodo dal 21 novembre 2018 al 10 marzo 2020; l’avviso prodotto, quindi, non coprirebbe in ogn caso tutto il periodo richiesto) esisteva una ulteriore prescrizione che imponeva al ricorrente anch “soggiornare e dormire ogni notte al INDIRIZZO” – che dalla intestazione de provvedimento stesso emerge essere l’indirizzo in cui questi era domiciliato – e sostiene che ciò comportava l’obbligo di rimanere nell’abitazione per tutte le ore intercorrenti tra il tramonto ed il sole, e quind durata ogni giorno diversa, dipendente dal moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole, e che pote arrivare anche a 16 ore al giorno;
l’argomento è manifestamente infondato, perché la interpretazione che il giudice del merito ha dat dell’avviso dell’autorità britannica non è illogica, atteso che essa finisce con il distinguere in quest tra prescrizione che individua il periodo in cui era disposto l’obbligo di permanenza nell’abitazione (la da mezzanotte alle 4.00) e prescrizione che individua il luogo in cui doveva essere espiato l’obbligo permanenza nell’abitazione (la n. 6: “soggiornare e dormire ogni notte al INDIRIZZO SMI IBT”), ed il cui riferimento alla “notte” doveva intendersi richiamare implicitamente per relationem, e con espressione sintetica, la fascia oraria indicata nella prescrizione n. 1; irragionevole è, i l’interpretazione proposta nel ricorso, che ritiene che la fascia oraria di permanenza nell’abitazione f stata fissata dalla prescrizione n. 6, interpretazione che finisce per togliere qualsiasi senso alla prescr n. 1 (che sarebbe totalmente assorbita dalla n. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.