Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10919 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10919 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VILLA SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 20 aprile 2017, NOME COGNOME è stato condannato alla complessiva pena di anni 21 di reclusione, di cui 3 a titolo di aumento ex art. 81, secondo comm cod. pen. per il reato satellite di cui all’art. 416-bis cod. pen. (commess 13.1.1986 al 18.7.1995), giudicato con pronuncia del 3 aprile 2001 e già unificat per continuazione al reato di tentata estorsione aggravata (commesso dal giugno al novembre 1997), oggetto della sentenza del 14.1.1999 .
Con provvedimento di esecuzione pene concorrenti del 14 giugno 2019, il Pubblico ministero procedente, dopo avere formato due distinti cumuli – quello definito “A”, in cui erano ricomprese le sentenze del 14.1.1999 e del 3.4.2001 pe le quali non risultava pena residua ancora da scontare e quello definito “B”, in era inserita soltanto la sentenza del 20.4.2017 – ha determinato in 9 anni giorni di reclusione la pena residua da scontare, previa eliminazione d presoff erto.
Con atto rivolto alla Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzion COGNOME ha chiesto decurtarsi la pena in espiazione, in applicazione del fungibilità, dei periodi liberazione anticipata concessigli per la pena espia esecuzione delle sentenze del cumulo “A”.
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza osservando che il condannato aveva interamente espiato le pen di cui al cumulo “A” prima della commissione dei fatti oggetto della sentenza de 20-4.2017 e che, pertanto, trovava applicazione la preclusione prevista dall’a 657, comma 4, cod. proc. pen. che vieta di computare i crediti di pena.
Ricorre per cassazione COGNOME, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 657 cod. proc. pen.
Lamenta che l’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, che impongon qualora, a seguito del riconoscimento della continuazione, la pena detentiv espiata in esecuzione di condanna sia stata già valutata ai fini della concessi della liberazione anticipata, di considerare in decurtazione anche i peri interessati a tale beneficio. In caso contrario, ci sarebbe una evidente dispari trattamento con il detenuto che ottiene l’unificazione in sede esecutiva ex art. cod. proc. pen. di più reati con pena interamente espiata, ma non valutata ai f della liberazione anticipata posto che quest’ultimo è pacificamente legittimato ottenere il beneficio. Non rileva la preclusione di cui all’art. 657, comma 4, proc. pen. che non opera con riferimento all’istituto della liberazione anticipat
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato
In premessa va ricordato che quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, n possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, dal qu venga unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto verrebber altrimenti ad essere imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai r commessi successivamente, in violazione del disposto di cui all’art. 657, comma
4, cod. proc. peri., il quale consente la fungibilità solo a condizione che il giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente (Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Rv. 233589 – 01).
Altrettanto pacifico è che qualora sia chiesta la concessione della liberazion anticipata anche in relazione a periodo di detenzione sofferto in custodia cautel e ritenuto fungibile con pena inflitta per altra condanna, ma compreso in unic pena, siccome determinata in forza dell’applicazione in executivis della discipli del reato continuato, è illegittima la sua mancata valutazione ai fini di d beneficio, in quanto la citata applicazione comporta che quello risultante sia titolo esecutivo unico, all’interno del quale riprendono vigore, ai fini del favo anche le pene già espiate che vi siano state incluse (Sez. 1, n. 25102, 16704/2004, Rv. 228242 – 01).
L’ordinanza impugnata non si è discostata dai principi richiamati.
Il giudice dell’esecuzione ha correttamente rigettato la richiesta condannato di decurtare i periodi di liberazione anticipata dalla pena in esecuzio relativa al reato giudicato con la sentenza inserita nel cumulo “B” sull’esatto ril che quest’ultimo era stato commesso in epoca successiva alla detenzione subita da COGNOME per i reati oggetto delle le sentenze inserite nel cumulo “A”, com indicato nel provvedimento impugnato con statuizione non avversata specificamente nel ricorso per cassazione. Trova, infatti, applicazione anche co riferimento ai periodi di liberazione anticipata la regola stabilita dall’art comma 4, cod. proc. pen. che, tende ad evitare l’incentivazione alla commissione di reati che deriverebbe dalla possibilità di configurare, a favore del soggetto abbia subito una detenzione rivelatasi poi senza titolo, una sorta di «credit pena» da utilizzare in compensazione con la pena che potrebbe essere inflitta pe reati futuri rispetto a quella detenzione.
Per completezza, deve rimarcarsi che i principi espressi dalle pronunce citat nel ricorso (Sez. 1, n. 12430 del 20/07/2016, dep. 2017, Corso, Rv. 269509 – 01; Sez. 1, n. 11446 del 03/03/2015, Prronaj, Rv. 262886 – 01) in base al quale, fini delle valutazioni inerenti alla liberazione anticipata, la pena deve e considerata unica qualora sia riconosciuta la disciplina del reato continuato, d essere correlato al principio relativo alla fungibilità della pena, come eme dall’attenta lettura dei precedenti giurisprudenziali evocati, espresso, infat relazione a periodi di detenzione ritenuti fungibili con pena inflitta per condanna.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condanna al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali. Così deciso, in Roma 17 gennaio 2024.