Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6208 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6208 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 05/02/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/09/2025 della Corte d’appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso alle parti.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Palermo, giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Palermo in data 21 luglio 2025, sia perchØ errato nella indicazione della data di inizio della decorrenza della pena (fissata al 17 luglio 2023 anzichØ al 28 marzo 2017), sia perchØ non rispettoso dell’ordinanza della Corte d’appello di Palermo in data 4 luglio 2025 che, in sede di unificazione dei reati per la continuazione, aveva rideterminato la pena base da eseguire nei confronti del condannato in quella complessiva di sette anni e dieci mesi di reclusione, da aggiungersi alla pena di otto mesi e dieci giorni di reclusione per la sentenza del Tribunale di Palermo in data 31 luglio 2014 (n. 2 nel provvedimento di cumulo della Procura generale di Perugia in data 17 aprile 2024).
1.1. Il giudice dell’esecuzione, dopo avere dato atto che l’incidente proposto dal condannato ha per oggetto un provvedimento già esaminato dal giudice dell’esecuzione e deciso con ordinanza 13 agosto 2025, ha soggiunto che lo stesso Ł ammissibile poichØ presenta profili di contestazione diversi da quelli precedentemente sottoposti che riguardavano soltanto la detrazione dei periodi di liberazione anticipata.
Ricorre NOME COGNOME,a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, sviluppando due motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione della legge penale, in relazione all’omesso esame delle questioni dedotte con incidente di esecuzione del 18 agosto 2025, ovvero decise con una motivazione apparente.
La decisione impugnata Ł, infatti, incomprensibile perchØ non Ł chiarito l’iter logico
seguito, nonchØ incoerente, incompleta e irragionevole in quanto priva di una argomentata valutazione delle doglianze difensive.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione della legge penale, in riferimento alla mancata applicazione dell’articolo 657, comma 4, cod. proc. pen., con riguardo alla determinazione della pena da espiare.
L’ordinanza impugnata richiama i titoli detentivi n. 7 e n. 8 e afferma che la pena per detti titoli sarebbe stata scontata dal 28 marzo 2017 al 30 ottobre 2020, senza avvedersi che il titolo n. 8, coincidente con la sentenza della Corte d’appello di Palermo in data 24 febbraio 2016, definitiva il 1 marzo 2017, Ł stato ricompreso nell’ordinanza di unificazione dei reati per continuazione pronunciata in data 4 luglio 2025, sicchØ a far tempo da detta data (28 marzo 2017) doveva essere determinato il termine di decorrenza della pena complessivamente rideterminata.
Del resto, con l’ordinanza 4 luglio 2025, la suddetta pena irrogata dalla Corte d’appello di Palermo veniva ridotta, da anni tre mesi quattro di reclusione ad anni uno e mesi due di reclusione, con la conseguenza che il condannato aveva subìto un periodo di carcerazione senza titolo.
D’altra parte, il ricorrente Ł stato condannato dalla sentenza della Corte d’appello di Palermo in data 24 febbraio 2016 per associazione mafiosa, dal gennaio 2013, alla pena di anni tre anni e mesi quattro di reclusione, poi rideterminata con il provvedimento del 4 luglio 2025, ma pur sempre per un fatto commesso anteriormente all’inizio di espiazione della pena, sicchØ anche tale porzione di pena andava comunque considerata agli effetti dell’articolo 657 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
L’ordinanza del giudice dell’esecuzione, Corte d’appello di Palermo in data 18 agosto 2025, così riassume i termini della questione:
con l’ordinanza in data 4 luglio 2025, la Corte d’appello di Palermo ha unificato per continuazione, in sette anni e dieci mesi di reclusione, i fatti decisi con tre sentenze: 1) sentenza della Corte d’appello di Perugia in data 20 dicembre 2021 (quattro anni e dieci mesi di reclusione); 2) sentenza della Corte d’appello di Palermo in data 24 febbraio 2016 (tre anni e quattro mesi di reclusione) – queste due condanne già unificate con ordinanza della Corte d’appello di Perugia in data 6 dicembre 2023 (sei anni di reclusione); 3) sentenza della Corte d’appello di Palermo in data 9 giugno 2023 (quattro anni e otto mesi di reclusione);
la pena per la sentenza n. 2) Ł stata espiata dal 28 marzo 2017 al 28 luglio 2020;
COGNOME NOME Ł ininterrottamente detenuto dal 28 marzo 2017, dapprima in espiazione della suddetta pena e, in seguito, per altri titoli definitivi e cautelari, tra i quali spicca l’ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo in data 30/11/2017, eseguita il 5/12/2017, per i fatti poi giudicati dalla sentenza n. 3.
Tanto premesso, il ricorso fondatamente denuncia la scarsa perspicuità del provvedimento e, in particolare, che il giudice dell’esecuzione non abbia compiuto un adeguato sindacato del provvedimento emesso dal pubblico ministero che ordinava in data 21 luglio 2025 l’esecuzione della pena di due anni e dieci mesi di reclusione a far data dal 12 luglio 2023, ivi inclusa la pena di otto mesi e dieci giorni di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Palermo in data 31 luglio 2014.
Va anzitutto ricordato che l’unificazione dei reati ex art. 671 cod. proc. pen. non
comporta di per sØ il superamento del limite alla fungibilità contenuto nell’art. 657 cod. proc. pen.
4.1. La norma oggetto di scrutinio detta una regola precisa alla quale corrisponde il divieto di fungibilità di un periodo di detenzione precedentemente sofferta senza titolo in relazione a un reato successivamente commesso, essendo irrilevante che vi sia stata da parte del condannato previsione o preordinazione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 198 del 2014, ha chiarito che «non Ł fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, si tiene conto soltanto della custodia cautelare subita o delle pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale la pena che deve essere eseguita Ł stata inflitta. Lo sbarramento temporale fissato dalla norma censurata Ł imposto dall’esigenza di evitare che l’istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una “riserva di impunità”; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logicogiuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinchØ la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa. Non sussiste, pertanto, la violazione degli invocati parametri e, in particolare, dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, poichØ il rimettente qualifica come presunzione assoluta quella che, in realtà, Ł una delle ragioni giustificatrici della limitazione denunciata; il che esclude che possa essere accolta anche la richiesta, formulata in via subordinata, di trasformare l’ipotetica presunzione assoluta in relativa».
4.2. Sotto altro profilo, il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che «allorchØ si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non Ł possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto all’unitaria detrazione del presofferto, altrimenti, periodi di carcerazione anteriore verrebbero ad essere imputati anche alla pena per i reati commessi successivamente, in violazione del principio secondo cui la fungibilità della custodia cautelare o della pena sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato giudicato in separato procedimento Ł consentita solo a condizione che tale reato sia stato commesso anteriormente alla detenzione subita senza titolo» (Sez. 1, n. 983 del 14/02/1997, COGNOME, Rv. 207184; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618).
4.3. Deve, dunque, ancora una volta ribadirsi il principio secondo il quale il reato continuato crea una unicità giuridica fittizia, mentre deve riprendere la considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono allorquando il dato temporale di consumazione dei reati diviene dirimente a qualunque fine.
¨ quanto il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto verificare nella specie, perchØ la limitazione normativa dettata in tema di fungibilità non consente di valutare come espiata una pena sofferta in epoca pregressa alla data di consumazione del reato (sulla necessaria considerazione, ai fini della fungibilità, delle date di consumazione di tutti i reati che compongono la figura del reato continuato, al fine di operare la distinzione richiamata vedi Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, COGNOME, Rv. 233589; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, COGNOME, Rv. 243809; nonchØ Sez. 1, Sapia, cit.; in questo senso Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, COGNOME, Rv. 271651), mentre prevede la fungibilità nel caso opposto.
Il giudice dell’esecuzione deve, infatti, fare applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «allorchØ si debba procedere, ai fini della
determinazione della pena detentiva da eseguire, al computo della custodia cautelare subita sine titulo per piø fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell’inizio della detenzione senza titolo e stabilire l’aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta» (Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275327; in precedenza Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017 dep. 2018, COGNOME, Rv. 272101), facendo riferimento alle date di commissione dei reati che risultano dal provvedimento di esecuzione e, ove mancanti, dai titoli definitivi di condanna.
4.4. ¨ importante ricordare, poi, che la giurisprudenza di legittimità Ł stabilmente orientata ad affermare che «in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell’unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, Ł riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non piø sottoposto alle limitazioni previste dall’art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197).
In forza di tale consolidato principio, quando il nuovo reato sopravviene al precedente ed Ł stato commesso dopo la rimessione in libertà a seguito della espiazione di una parte della pena inflitta con la precedente condanna, non si deve procedere al cumulo di tutte le pene, ma unicamente al cumulo parziale ex art. 663 cod. proc. pen. della porzione di pena residua con quella inflitta per il nuovo reato; nel caso opposto, invece, si deve procedere a un unico cumulo delle pene che, una volta determinate nella loro complessiva durata, avranno decorrenza dalla data della carcerazione.
Nel caso in esame, a fronte di un unitario e ininterrotto periodo di carcerazione e all’apparente assenza di cumuli cd. parziali, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto verificare le date di consumazione dei reati nonchØ l’eventuale data di cessazione della permanenza per i reati associativi, ciò allo scopo di verificare se detti reati siano anteriori o posteriori al periodo di detenzione subìto, a nulla rilevando la formale espiazione della pena per la sentenza n. 2 ove il rapporto esecutivo non si sia interrotto.
5.1. Il giudice dell’esecuzione, nella libertà delle proprie determinazioni di merito, procederà a nuovo giudizio attenendosi ai richiamati principi di diritto e compiendo le verifiche istruttorie eventualmente necessarie.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Palermo.
Così Ł deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME