Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12503 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12503 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Catanzaro il 02/12/1971
avverso l’ordinanza del 09/01/2025 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 09/01/2025 il Tribunale di Asti confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti in data 09/12/2024 nei confronti di NOME COGNOME in relazione alla somma di euro 85.297.359/52.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 3 Cost. Ritiene il difensore che l’ordinanza del Tribunale del riesame e prima ancora il decreto di sequestro preventivo non sono adeguatamente motivati in punto di ‘ fumus commissi delicti ‘; che entrambi i provvedimenti siano frutto del pregiudizio in ordine alle origini calabresi del ricorrente, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio; che l’orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte territoriale – secondo il quale, qualora sia stata esercitata l’azione penale e sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, sia precluso l’ulteriore esame del ‘fumus commissi delicti’ – contrasti con il disposto di cui all’art. 3 Cost., sollevando sul punto questione di legittimità costituzionale.
R.G.N. 4198/2025
Motivazione Semplificata
Il ricorso Ł inammissibile per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui Ł affidato.
3.1. Invero, nei confronti del Varano risulta emesso decreto di giudizio immediato in data 23/02/2024, di talchŁ Ł impedito l’esame del ‘ fumus commissi delicti ‘. In proposito, Ł consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo il quale, in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l’emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del ‘ fumus commissi delicti ‘, essendovi, in tali casi una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell’accusa (cfr., Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 280694 – 03; Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, Ponteggi, Rv. 275227 – 01; Sez. 2, n. 52255 del 28/10/2016, COGNOME, Rv. 268733 – 01; Sez. 5, n. 51147 del 02/10/2014, COGNOME, Rv. 261906 – 01; Sez. 5, n. 26588 del 09/04/2014, COGNOME, Rv. 260569 – 01). La ‘ ratio ‘ della preclusione Ł collegata ad una valutazione del giudice sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l’accusa in giudizio: il decreto che dispone il giudizio, così come quello di giudizio immediato, in particolare, cristallizzando le imputazioni, presuppongono una valutazione giudiziale sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l’accusa in giudizio e non possono quindi essere privati della loro rilevanza per ragioni connesse al sistema impugnatorio delle misure cautelari reali.
Solo per completezza, va evidenziato che, nel caso di specie, il Varano Ł stato sottoposto anche a misura cautelare personale sul presupposto della sussistenza di un grave quadro indiziario – confermato anche dal Tribunale del riesame – in relazione agli stessi reati per i quali Ł intervenuto il provvedimento ablatorio.
3.2. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, rileva il Collegio che la stessa Ł formulata in termini del tutto generici, circostanza che – di per sØ – ne impedisce lo scrutinio, sol che si consideri che non risultano nemmeno indicate le norme che si assumono confliggenti con gli artt. 3 e 111 Cost.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME