Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10906 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10906 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari – in data 29 aprile 2025, di conferma della sentenza emessa in data 18 aprile 2024 dal Tribunale di Nuoro, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada;
considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento all’affermazione di responsabilità (in relazione all’elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie) sono inammissibili, in quanto mera riproposizione di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d’appello con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 9 – 11 sentenza impugnata); la Corte territo riale, infatti, ha rilevato che il ricorrente, dopo aver causato un incidente che aveva provocato sia danni alle auto che lesioni alle persone, pur essendone consapevole, si era allontanato dal luogo del sinistro senza attendere le forze dell’ordine;
posto che, come evidenziato dai giudici di merito, il COGNOME non poteva fare affidamento, al fine di consentire la identificazione, sulla presenza del passeggero NOME sul luogo del sinistro, in quanto da un lato costui era ferito e dunque, ben poteva essere già stato trasportato in ospedale; dall’altro che la targa dell’auto consente solamente di risalire al proprietario dell’auto e non anche all’effettivo conducente, fermo restando che la presenza dei documenti all’interno del veicolo non rappresentava una circostanza agevolmente rilevabile dagli accertatori, in quanto l’auto era ribaltata (p. 11 sentenza impugnata);
considerato che, in ogni caso, appare del tutto irrilevante la circostanza secondo cui l’auto e i documenti dell’imputato erano rimasti sul luogo del sinistro, al pari del passeggero dell’auto investitrice, essendo pacifico che il reato di fuga dopo un investimento è finalizzato a garantire non solo l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento, ma anche la ricostruzione delle modalità del sinistro e l’individuazione del veicolo investitore (anche conservando immodificato lo stato dei luoghi), ovvero attività anche solo ostacolate dall’allontanamento;
ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata fa buon governo del consolidato principio giurisprudenziale (con cui il ricorrente non si confronta) per cui l’elemento materiale del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada «consiste
nell’allontanarsi dal luogo dell’investimento, così da impedire o anche solo da ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente» (Sez. 4, n. 8431 del 09/12/2021, dep. 2022, COGNOME, non mass.), a nulla rilevando, quindi, che tali accertamenti, in un momento successivo, siano stati ugualmente espletati, trattandosi di un reato omissivo di pericolo (Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 282294 – 01);
considerato, quanto all’elemento soggettivo (contestato con il secondo motivo) che il dolo richiesto deve investire essenzialmente l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone (Sez. 4, n. 26012 del 15/02/2023 non mass.; Sez. 4 n. 34335 del 3/6/2009, COGNOME, Rv. 245354 – 01), mentre invece il ricorrente pone in evidenza, con argomentazioni versate in fatto, quelli che ritiene essere i motivi della condotta;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026
I Cons gliere estensore
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