Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10525 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10525 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FASANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del concorso nei delitti di cui agli artt. 615 quater e 640 ter cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con i primi due motivi, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 192 del codice di rito e all’art. 615 quater, cod. pen. I giudici di merito non hanno dimostrato che le transazioni fraudolente, per l’importo totale di euro 220, siano state eseguite dall’imputato; i trasferimenti del denaro, dai conti giochi alle carte intestate all’imputato, avrebbero potuto essere effettuati per errore. Né vi è prova che l’imputato abbia conseguito un profitto attraverso la volontaria manipolazione del servizio informatico; si contesta, quindi, la ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 615 quater cod. pen., ascritto al capo a) della rubrica, e la natura congetturale della motivazione, resa in palese violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
2.2 Con i motivi terzo e quarto, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131 bis cod. pen., evidenziando, in particolare, la modesta entità del danno patrimoniale arrecato alla vittima.
2.3 Col quinto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis, 62, n. 4, cod. pen., alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale, alla ritenuta recidiva e alla mancata concessione dei benefici di legge.
È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso. Sono altresì pervenute note scritte dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato, con cui si chiede l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.
1 COGNOME
I primi due motivi – congiuntamente esaminabili, in quanto logicamente connessi – sono inammissibili, sia perché aspecifici sia per manifesta infondatezza degli assunti difensivi.
Deve rilevarsi, innanzitutto, come il ricorrente eluda il confronto con la parte motiva (sulla mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01), là dove si è efficacemente disattesa la tesi difensiva, evidenziando l’avvenuto incameramento del profitto da parte dell’imputato e, quindi, la consumazione di una frazione essenziale e costituiva del reato de quo (cfr. Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, COGNOME, Rv. 278518 – 01: «il delitto di frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest’ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui»: in motivazione la Corte ha precisato che la manipolazione del sistema informatico, in quanto modalità “speciale” e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa “semplice”, non esaurisce e perfeziona l’illecito che, pertanto, si consuma nel momento dell’ottenimento del profitto; Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016, confl. comp. in proc. Vizcaino, Rv. 268252 – 01: «il reato di frode informatica si consuma nel momento in cui il soggetto agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui»). In secondo luogo, le doglianze in esame si connotano per il carattere congetturale – e, quindi, non idoneo a scalfire la motivazione della argomentazione, secondo cui i trasferimenti del denaro – dai conti giochi on line alle carte intestate all’imputato – avrebbero potuto essere effettuati da terzi per errore. La tesi difensiva, riproposta in tal sede, è stata già adeguatamente disattesa dai giudici dell’appello, che ne hanno razionalmente rimarcato l’inverosimiglianza e, quindi, la mancata idoneità a dimostrare l’assenza di dolo nella condotta ascritta al capo a) dell’imputazione.
I motivi terzo e quarto – congiuntamente esaminabili, in quanto logicamente connessi – sono, del pari, inammissibili, perché aspecifici e reiterativi. Diversamente da quanto contestato, la Corte territoriale ha reso adeguate ragioni in merito al diniego dell’invocata causa di non punibilità. Nell’escludere la riconducibilità della concreta fattispecie nell’alveo dell’inoffensività delineato
2 COGNOME
dall’art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale ha valorizzato, con rilievo assorbente e non contrastante con i canoni delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), l’offensività della condotta dell’imputato, correlata, all’evidenza, alle modalità dell’azione.
Eludendo la ratio decidendi evincibile dal complessivo costrutto motivazionale delle sentenze di merito, conformi (sul significato della conformità delle decisioni di primo e secondo grado e sulle condizioni necessarie affinché le motivazioni delle due decisioni possano confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità, v., tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595) quanto alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione della personalità dell’imputato, il ricorrente si limita a rivendicare la modesta entità del danno patrimoniale arrecato e l’assenza di costituzione di parte civile, in tal modo disallineando la censura dal fondamento giustificativo del diniego della causa di non punibilità in parola.
Il quinto motivo è inammissibile, perché aspecifico. Anche in tal caso, la difesa evita il confronto, critico ed effettivo, con la parte motiva dedicata al trattamento sanzionatorio, in cui nessuna delle censure mosse in appello è rimasta priva di adeguata replica.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata, nella sentenza impugnata, alla luce dell’assenza di apprezzabili segni di resipiscenza dell’imputato e delle modalità dell’azione, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). È stata altresì congruamente motivata la mancata concessione della circostanza di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., atteso che il pregiudizio cagionato non è stato considerato lievissimo (v. ex plur., Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di, Rv. 280615 – 01), con ragioni che si sottraggono alle censure, meramente contestative, della difesa.
Non si riscontrano, inoltre, né violazioni di legge o né vizi motivazionali in relazione alla determinazione della pena, anche considerata l’assenza di significativi discostamenti dal minimo edittale. Deve pertanto ribadirsi il principio,
emerso da costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, come nel caso in scrutinio, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr., ad es., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Quanto alla contestazione della recidiva, la doglianza è del tutto aspecifica (riferendosi, la difesa, genericamente alla risalenza del precedente).
Si osserva, infine, come anche la doglianza concernente il silenzio della Corte territoriale circa i benefici di legge – invocati, già in appello, in maniera enerica – sia connotata dal difetto di specificità. A tal riguardo, deve ricordarsi che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici proposti in concorso con altri motivi specifici – evenienza che peraltro, per le ragioni fin qui esposte, non caratterizza il ricorso in esame – non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01).
5. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo COGNOME < w a determinare in euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle lCI ( – 7) spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle O O W ammende. COGNOME 00 2
Così deciso in Roma, il 27/02/2026 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente