Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19696 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19696 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Genova, con ordinanza del 26 aprile 2025 ha rigettato l’istanza di Zoltan Takacs volta ad ottenere la sospensione o il rinvio della consegna, istanza proposta ai sensi degli artt. 23 e 24 l. n. 69 del 2005.
2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NOME COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza suindicata per violazione di legge (artt. 24, comma 2, l. n. 69 del 2005, in relazione all’art. 661, comma 2, cod. proc. pen. e all’art. 63, l. 689/1981) e cumulativi vizi di motivazione.
Sostiene che la conclusione della Corte di appello sarebbe erronea nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti le condizioni per disporre, in sede esecutiva, il rinvio o la sospensione della consegna tenuto conto che NOME COGNOME ha processi penali pendenti in Italia, come risultava fin dal momento dell’arresto per la esecuzione dei mandati di arresto europeo: in particolare, il ricorrente era sottoposto in Italia ad un processo, pendente presso il Tribunale di La Spezia, per il quale era stata emessa sentenza del 24 novembre 2024, con la condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità, e ad altri due procedimenti, pendenti dinanzi al Tribunale di Firenze, l’uno (RGNR 9448/2020), rinviato all’udienza del 19 giugno 2025 e l’altro (RGNR 13798/2020), con udienza fissata all’8 luglio 2025.
Sarebbe, soprattutto, erronea la conclusione della Corte di appello secondo cui la decisione del Tribunale di La Spezia non è esecutiva: l’imputato, infatti, è stato ammesso al regime di lavoro di pubblica utilità, con le prescrizioni di cui all’art. 56ter l. n. 689 del 1981 e risulta preso in carico dall’UEPE competente.
Ne consegue che la Corte di appello, in presenza di una statuizione esecutiva, non avrebbe potuto procedere ad alcuna valutazione discrezionale in merito alla consegna ma avrebbe dovuto disporre il rinvio della consegna stessa ovvero concordare le modalità di riconsegna. Il potere discrezionale della Corte di appello in materia di rinvio sussiste solo in presenza di equivalenza di concomitanti procedimenti penali pendenti dinanzi alle diverse autorità giudiziarie e non nel caso in cui una delle decisioni sia esecutiva.
3.Il ricorso è stato fissato in trattazione orale, nelle forme di cui all’art. 22, comma 3, l. n. 69 del 2005.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non impugnabile.
Va premesso, in fatto, che con sentenza dell’11 marzo 2025, la Corte di appello di Genova ha disposto la consegna di NOME COGNOME all’autorità giudiziaria dell’Ungheria, in esecuzione di due mandati di arresto processuali per essere sottoposto a interrogatorio, mandati emessi entrambi dal Tribunale di Buda e, precisamente, il mandato n. 39.Bny. 4594/2021, correlato al mandato di arresto del 20 maggio dell’Agenzia Nazionale delle Imposte e delle Dogane, e il mandato n. 26. B 326/ 2023 del 30 marzo 2023, relativo a 131 reati commessi tra il 2003 e il 2005 per truffe, falso, insolvenza fraudolenta.
Con sentenza del 15 aprile 2025 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Zoltan Takacs e risulta che in data 30 aprile 2025 la consegna è stata eseguita.
2.A fondamento della richiesta di rinvio della consegna, il ricorrente allega la disposizione di cui all’art. 24, comma 2, l. n. 69 del 2005 secondo la quale
E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la facoltà riconosciuta alla Corte d’appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del predetto mandato implica una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall’art. 20 della l. n. 69 cit., del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l’abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez. 6, n. 35181 del 28/09/2010, COGNOME, Rv. 248006).
Nella specie, la Corte di appello, ha effettuato la suddetta valutazione, ritenendo che non vi fossero ragioni per rinviare la consegna, e, vieppiù, il ricorrente non ha addotto, a dimostrazione dell’interesse dell’impugnazione sul punto, ragioni meritevoli di apprezzamento.
Invero l’interesse del ricorrente di difendersi nell’ambito dei processi a suo carico in Italia non è menomato dalla decisione di consegna, in quanto il suo coattivo trasferimento all’estero costituisce causa di legittimo impedimento alla prosecuzione dei processi, e, in ogni caso, non gli impedisce di impugnare le sentenze di primo grado, eventualmente emesse, mentre il relativo giudizio di appello non verrebbe in ogni caso celebrato in sua assenza, stante il legittimo impedimento, costituito dallo stato di detenzione dell’imputato all’estero (tra le tante, Sez. 4, n. 47497 del 03/11/2011, COGNOME, Rv. 251740).
Né è fondato il rilievo secondo cui la esecutività della sentenza (nel caso, quella del Tribunale di La Spezia), è di per sé ostativa alle valutazioni discrezionali della Corte di appello che sarebbe stata tenuta a riconoscere prevalente l’esecuzione della pena inflitta in Italia.
L’art. 24 l. n. 69 cit. attribuisce, infatti, alla Corte il potere discrezionale di rinviare la consegna, senza però fissare alcun parametro di riferimento.
In presenza di richiesta dell’interessato, la Corte di appello può valutare la richiesta ma la decisione di rinviare o meno la consegna della persona ricercata implica in ogni caso una valutazione di opportunità (cfr. Sez. 6, 14 dicembre 2005, Dobos, Rv. 232638), che deve tener conto non solo della gravità dei reati addebitati e dello stato del procedimento in Italia (Sez.6, n. 22451 del 3 giugno 2008, Viscuso, Rv. 229943) ma anche di altri parametri pertinenti, quali lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l’eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l’entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione (Sez.6, n. del 05/03/2014, B, Rv.259340). La esecutività o irrevocabilità della sentenza adottata dal giudice italiano non produce, dunque, alcun automatismo quale causa di rinvio della consegna ma entra in gioco quale parametro di valutazione del giudice, al pari degli altri indicatori rilevanti per le valutazioni discrezionali della Corte di appello, alla stregua di un principio di opportunità la cui ratio non è quella della tutela della posizione del consegnando, bensì il rispetto del principio di collaborazione tra Stati.
Una valutazione complessa, dunque, quella a base della decisione di rinvio della consegna, valutazione che, nel caso in esame, la Corte di appello di Genova ha puntualmente compiuto valorizzando lo stato dei procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Firenze e sottolineando che la coeva consegna osta alla celebrazione dei processi, sicchè alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente viene in rilievo, Con riguardo alla sentenza del Tribunale di La Spezia ha evidenziato, infine, che i fatti per i quali si procede sono meno gravi rispetto a quelli oggetto di contestazione in Ungheria.
La gravità dei reati per i quali si procede in Ungheria e, correlativamente, l’entità della pena da scontare per effetto della condanna del Tribunale di La Spezia, sono stati esaustivamente apprezzati, con una valutazione non sindacabile in questa sede, per ritenere senz’altro prevalente l’interesse alla celebrazione dei processi in Ungheria, tanto a prescindere da eventuali condotte decettive del consegnando nel corso della procedura di consegna.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare nella misura di euro 3.000,00 (tremila).
La Cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia, ai sensi dell’art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005. Così deciso il 23 maggio 2025