Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9854 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9854 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME, nata in RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento, con rinvio alla Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Sassari ha assolto NOME dal reato di cui all’art. 515 cod. pen. perché il fatto non sussiste e ha disposto la restituzione di quanto in sequestro in favore dell’avente diritto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari lamentando violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 515 cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che nei confronti della NOME, imputata per il delitto di cui all’art. 515 cod. pen., perché esponeva negli scaffali per la vendita al pubblico del proprio esercizio commerciale giocattoli recanti la marcatura CE difforme da quanto previsto dalla Direttiva 2009/48/CD sulla sicurezza dei giocattoli, concorrendo in tal modo a indurre il consumatore finale in inganno, è stata pronunciata sentenza di assoluzione con formula liberatoria piena; che la decisione è stata giustificata dal fatto che «è prassi commerciale diffusa l’apposizione sulla merce fabbricata nella Repubblica Popolare cinese del marchio CE, avente caratteristiche simili a quello europeo ma che in realtà si riferisce all’acronimo RAGIONE_SOCIALE. Trattasi di espediente certamente idoneo a confondere ma che esclude la contraffazione del marchio europeo»; che quanto affermato dal primo giudice non appare rispettoso dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui «in tema di delitti contro l’industria ed il commercio, l’esposizione per la vendita al pubblico di giocattoli con un marchio CE, acronimo di RAGIONE_SOCIALE, differente da quello CE (Comunità Europea) per la sola impercettibile diversa distanza tra le due lettere, integra il tentativo di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 cod. pen., in quanto la marcatura europea non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, ma, attestando la conformità del bene agli standard europei, costituisce anche una garanzia della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista» (Sez. 3, n. 43622 del 12/06/2018); che il Tribunale ha ulteriormente valorizzato, in termini positivi per l’imputata, la circostanza che i prodotti fossero comunque sicuri per l’utenza e rispettosi degli standard di qualità, traendo tale conclusione dai cd. test report depositati dalla difesa, e che sotto questo profilo, tuttavia, deve osservarsi che i risultati d’idoneità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Giocattoli 2009/48 CE dei beni oggetto del reato documentati dai cd. test report non possono assumere alcun rilievo (su questione analoga, Sez. 3, n. 43622 del 12/06/2018). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte «In tema di delitti contro l’industria ed il commercio, l’esposizione per la vendita al pubblico di giocattoli con un marchio CE, acronimo di RAGIONE_SOCIALE, differente da quello CE (Comunità Europea) per la sola impercettibile distanza tra le due lettere, integra il tentativo del reato di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 cod. pen., in quanto la marcatura europea non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, ma, attestando la conformità del bene agli standard europei, costituisce anche una garanzia della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista» (Sez. 3, n. 43622 del 12/06/2018, S., Rv. 273946 – 01; analogamente, Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, dep. 2019, la, Rv. 275932 01; Sez. 3, n. 42953 del 09/07/2014, dep. 2015, Savino, Rv. 265567 – 01).
Pertanto, non può condividersi la decisione del Tribunale di Sassari con la quale il fatto contestato è stato ritenuto insussistente essendo “prassi commerciale assai diffusa” l’apposizione sulla merce fabbricata nella Repubblica Popolare Cinese del marchio CE, avente caratteristiche simili a quello europeo, ma che costituisce l’acronimo di RAGIONE_SOCIALE e perché si tratta di “espediente certamente idoneo a confondere l’acquirente, ma che esclude la contraffazione del marchio europeo”. Del pari irrilevante, come dedotto dal ricorrente, la produzione dei test report per ogni singolo giocattolo, attestanti la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme europee, dovendosi al riguardo richiamare la sopra richiamata pronuncia n. 43622 del 2018 con la quale è stato affermato che non «può darsi, neanche, in astratto, l’ipotesi di merci prive della marcatura CE (Comunità Europea) che siano comunque dotate di tutti tali requisiti, perché l’apposizione del marchio CE da parte del produttore ha la funzione di certificare la conformità del prodotto con i requisiti essenziali richiesti dal mercato europeo; e tale certificazione costituisce in sé un essenziale elemento qualitativo del prodotto». Infine, non può ritenersi rilevante per la contestata ipotesi di frode nell’esercizio del commercio il richiamo contenuto nella sentenza impugnata al d. Igs. 11 aprile 2011, n. 54 (Attuazione della direttiva 2009/48/CE suila sicurezza dei giocattoli) che contempla sanzioni per merci prive di marcatura CE.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alliCorte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari che nel nu giudizio si adeguerà al principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari.
Così deciso il 04/02/ 2026.