Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8003 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 31/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8003 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME nata a Roma il 01/01/1972, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 03/07/2024;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
dato avviso alle parti;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 03/07/2024 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 15/06/2020, nel dichiarare la prescrizione della contravvenzione di cui all’articolo 5 l. 283/1962 (capo a), condannava NOME COGNOME alla pena di mesi 2 di reclusione per il reato di cui agli artt. 56-515 cod. pen..
Avverso tale sentenza l’imputata propone ricorso in cui lamenta omessa motivazione e travisamento della prova da parte dei due giudici del merito delle deposizioni del teste COGNOME il quale aveva affermato di comprare prodotti freschi ogni giorno e di compilare il menø quotidianamente.
Afferma anche che non vi fosse prova che gli alimenti fossero destinati ai clienti del ristorante.
Con un secondo motivo, lamenta mancanza di motivazione in ordine alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’articolo 131bis cod. pen..
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Il Collegio evidenzia come nel caso in esame ci si trovi in presenza, in punto di affermazione di
R.G.N. 34722/2024
responsabilità, di una «doppia conforme» di merito, posto che il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, Ł giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis , Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, COGNOME, Rv. 243636 – 01).
Tale situazione si proietta anche sulla possibilità di dedurre, come vorrebbe il ricorrente, il vizio di travisamento della prova, il quale, in caso di «doppia conforme», può essere dedotto con il ricorso per cassazione nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.).
Analogamente, si Ł ritenuto che il ricorso per cassazione Ø ammissibile laddove il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, COGNOME, Rv. 283777 – 01).
Detto travisamento deve tuttavia avvenire in forma di tale «macroscopica o manifesta evidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, COGNOME, Rv. 280155 – 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, COGNOME, n.m.).
E’ necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, di guisa che i travisamento sia tale da «disarticolare» l’intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 27758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01).
Ne consegue l’irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, COGNOME; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 276567 – 01)
Ipotesi certamente non ricorrente nel caso di specie, in cui le risultanze probatorie, e la loro valutazione, non appaiono ictu oculi travisate, posto che a pag. 5 la sentenza impugnata chiarisce che gli alimenti surgelati, non indicati nel menø, erano serviti almeno all’apericena.
3.2. NØ ha rilievo il fatto che non sia stato evidenziato il servizio di detti cibi surgelati, rinvenuti all’interno del ristorante, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 10375 del 11/12/2019, dep. 2020, COGNOME, n.m.), la disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menø o negli espositori nei quali gli stessi siano esposti a disposizione della clientela, integra il reato di tentativo di frode in commercio, indipendentemente dall’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore, in quanto tale comportamento Ł univocamente rivelatore della volontà dell’esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita (Sez. 3, n. 39082 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270836; Sez. 3, n. 30173 del 17/01/2017, Zhu, Rv. 270146; Sez. 3, n. 5474 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 259149; Sez. 3, n. 6885 del 18/11/2008, dep. 18/02/2009, Chen, Rv. 242736; Sez. 3, n. 23099 del 13/04/2007, Cambria, Rv. 237067).
BenchØ l’inizio della contrattazione possa, di regola, rendere inequivoca la condotta, e, quindi, determinarne la punibilità a titolo di tentativo di frode in commercio, ciò, tuttavia, non Ł sempre necessario per poter ritenere configurabile il tentativo quando, canne nel caso in esame, gli atti siano univoci anche in assenza di un inizio di contrattazione, che, quindi, non Ł presupposto ineludibile della configurabilità del tentativo.
Nel caso in cui gli alimenti surgelati siano conservati nelle cucine, in modo tale da renderne evidente la loro destinazione alla preparazione delle pietanze da somministrare ai clienti dell’esercizio commerciale, non occorre alcun inizio della contrattazione per ritenere che la condotta sia diretta in modo idoneo e non equivoco a realizzare il reato di frode in commercio, essendo chiara la destinazione di detti alimenti surgelati alla preparazione di cibi (Sez. 3, n. 10375 del 11/12/2019, cit.).
4. Il secondo motivo Ł manifestamente infondato.
A pagina 5, la sentenza impugnata chiarisce che ilo fatto, in ragione del numero di alimenti coinvolti e delle possibili implicazioni sulla salute degli avventori, non può ritenersi di particolare tenuità.
Motivazione congrua, con cui il ricorrente non si confronta in modo realmente critico, limitandosi ad impingere sul fatto (in particolare alla deposizione dell’COGNOME circa l’assenza di una bilancia) e con deduzioni manifestamente prive di prego (come quella sul concreto pericolo di compromissione della salute degli avventori, essendo pacifico che quelli in materia di alimenti sono reati di pericolo astratto).
5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 31/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME