Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41565 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41565 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOME, nato a Montecatini Terme il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Pescia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 21/01/2025 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati l’AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 21 gennaio 2025 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 25 gennaio 2023 del G.u.p. del Tribunale di Pistoia che, con il rito abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alle pene di legge per violazioni dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000.
Gli imputati presentano un unico ricorso affidato a due motivi.
Con il primo lamentano il vizio di motivazione perchØ i Giudici non avevano preso in considerazione il mutuo e avevano travisato il fatto laddove avevano affermato che non erano stati effettuati i lavori di ristrutturazione ma solo acquisti di beni strumentali. Pongono poi un problema di qualificazione RAGIONE_SOCIALE condotte ascritte loro ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 anzichØ dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000.
Con il secondo eccepiscono il vizio di motivazione perchØ la Corte di appello non aveva applicato l’art. 13 comma 3ter , considerato l’entità della somma evasa rispetto al
volume d’affari e avendo gli imputati pagato tutto prima del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
1.1.I Giudici di merito hanno accertato in fatto che, nel 2016, NOME COGNOME, come socio amministratore de ‘RAGIONE_SOCIALE‘, già ‘RAGIONE_SOCIALE‘, attiva nel settore della ristorazione, e NOME COGNOME, come socia, hanno avuto un’anomala movimentazione di cassa che si attestava su valori superiori a 50.000,00 euro per diversi mesi consecutivi, fino a raggiungere dei picchi di giacenza superiori a 100.000,00 euro in alcune giornate dei mesi di aprile e di maggio 2016. I verificatori hanno accertato che sul conto cassa erano presenti ingenti versamenti in contanti, denominati ‘finanziamento soci’ per la somma complessiva di 427.360,00 euro, versamenti che venivano fatti con cadenza giornaliera, in contanti, quasi sempre per un importo unitario di 2.999,00 euro. COGNOME ha spiegato che derivavano dai prestiti dei parenti piø stretti per lavori di ammodernamento dei locali, producendo all’uopo anche un contratto di prestito di 800.000 euro del padre NOME, regolarmente registrato. SennonchØ, da ulteriore documentazione sono emersi ricavi non contabilizzati per 551.787,44 mentre il finanziamento Ł stato ritenuto non giustificato sulla base della movimentazione di cassa, visti i saldi giornalieri del conto per importi molto elevati per lunghi periodi di tempo e visti i saldi attivi presso le banche per l’importo complessivo di euro 1.500.000,00. E’ anche risultato che i lavori di ristrutturazione sono stati commissionati da altro soggetto, la RAGIONE_SOCIALE, costituita dall’imputato nel 2010, che aveva ricevuto un mutuo di 1.800.000,00 euro e aveva stipulato successivamente un contratto di locazione non finanziaria con RAGIONE_SOCIALE. Alla luce di tutte queste circostanze, e in particolare dell’anomala movimentazione dei conti cassa, della mancanza di documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione e del ruolo della DA.GI., i Giudici hanno concluso che il mutuo privato era stato stipulato solo per giustificare l’ingresso in cassa di contanti derivanti da ricavi non contabilizzati.
1.3. E’ ineccepibile poi la spiegazione in ordine alla corretta qualificazione RAGIONE_SOCIALE condotte tenute, ai sensi dell’art. 3 e non dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, dal momento che non si verte in tema di infedeltà della dichiarazione ma di frode realizzata con gli artifici dei finanziamenti e dei prestiti con causali di comodo (per una definizione della condotta fraudolenta, si veda Sez. 3, n. 2292 del 22/11/2012, dep. 2013, Stecca, Rv. 254136 – 01).
1.4. Il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego dell’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, Ł del pari generico. La Corte territoriale, pur dando conto dell’integrale pagamento del cospicuo debito tributario, ha osservato che il pagamento Ł avvenuto dopo la formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche e dopo l’accertamento e comunque ha stimato ingente l’evasione, perchØ superiore al doppio della soglia di punibilità. I ricorrenti hanno sostenuto che invece era irrisoria considerato il complessivo volume d’affari della società, ma tale tesi difensiva Ł disancorata dal dato normativo. L’invocato comma 3ter , aggiunto all’art. 13 dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. n. 87 del 2024 consente l’applicazione della speciale causa di proscioglimento se il giudice ravvisi come prevalenti le circostanze indicate alle lettere da a) a d). Nel caso in esame, dunque, a dispetto del pagamento di cui alla lett. b), la Corte di appello ha stimato come maggiormente pregnante, escludendo in radice la possibilità di applicare la speciale causa di proscioglimento, il dato dell’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità, pari a 30.000,00 euro, scostamento che la legge impone di valutare rispetto alla soglia di punibilità e non al volume d’affari o al patrimonio della società. La motivazione non Ł manifestamente illogica o contraddittoria e resiste alle censure sollevate.
1.5.Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, il 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME