Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6251 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6251 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOME, nato a Scafati il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 30/10/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 30 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 20 aprile 2022 del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui agli art. 56 e 517 cod. pen. (capo 1) e NOME COGNOME per i reati di cui all’art. 517 cod. pen. (capo 2) e di cui agli art. 56 e 517 cod. pen. (capo 3).
NOME COGNOME eccepisce la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione perchØ le salviette che aveva messo in commercio possedevano le proprietà igienizzanti, da non confondere con quelle sanificanti e disinfettanti, grazie alla clorexidina digluconato (primo e terzo motivo); perchØ non era stato esplorato l’elemento psicologico considerato che il prodotto era in vendita presso una ferramenta, per giunta, era stato acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE sulla base di un contratto estimatorio in conto vendita con cui si era certificata non solo la provenienza dei beni ma anche la manleva da responsabilità per inesatte dichiarazioni (secondo motivo); per il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 131bis cod. pen. (quarto motivo).
NOME COGNOME eccepisce l’illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione e la violazione di legge
perchØ era un errore considerare l’emblema RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come simbolo distintivo di presidi medico-chirurgici, infatti, nella nota del 20 febbraio 2019 il RAGIONE_SOCIALE aveva chiarito che i prodotti distintivi dovevano riportare la scritta ‘prodotto biocida , autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE o autorizzazione UE ai sensi del Reg. UE n. 528/2012 oppure indicazione del presidio medico chirurgico, con il numero di registrazione del RAGIONE_SOCIALE ai sensi del d.P.R. n. 392 del 1998 (primo motivo) l’illogicità e la carenza di motivazione nella determinazione RAGIONE_SOCIALE pena da irrogare perchØ non erano state applicate le circostanze attenuanti generiche nonostante l’incensuratezza, la disparità di trattamento con il coimputato pregiudicato e la già riconosciuta sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
1.1.I primi tre motivi articolati da COGNOME sono manifestamente infondati perchØ fattuali e rivalutativi. I Giudici di merito hanno accertato che ha venduto prodotti gel recanti etichette e segni che traevano in inganno gli acquirenti sulle qualità di presidio medico chirurgico durante la pandemia da Covid-19, il che integra il contestato reato di cui all’art. 517 cod. pen. Correttamente la Corte territoriale ha risposto alle censure di appello, osservando che l’imputato, nonostante avesse le competenze per verificare la qualità dei prodotti commercializzati, aveva omesso ogni controllo in ordine alla corrispondenza RAGIONE_SOCIALE etichette alle prescrizioni ministeriali e che irrilevante era l’argomento difensivo RAGIONE_SOCIALE regolare contabilizzazione degli acquisti e RAGIONE_SOCIALE vendite, siccome circostanza attinente alla disciplina tributaria e non a quella RAGIONE_SOCIALE correttezza nei commerci. Il ricorrente si Ł limitato in questa sede a riprodurre le medesime doglianze, già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito, e quindi a denunciare la mancanza di un’analisi chimica del prodotto commercializzato nonchØ a invocare la sua buona fede avendo assunto i fornitori la responsabilità RAGIONE_SOCIALE qualità del prodotto consegnato. Si tratta di argomenti di stile che non valgono a disarticolare la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, motivatamente confermata dalla sentenza di secondo grado. Il ricorrente, infatti, non ha indicato elementi di prova trascurati dai Giudici, decisivi ai fini del ribaltamento RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna. Il quarto motivo relativo al diniego RAGIONE_SOCIALE causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 131bis cod. pen. Ł parimenti inconsistente perchØ non si confronta con la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale ha ritenuto la condotta grave per il vantaggio tratto dalla contingenza pandemica e il dolo intenso, siccome l’imputato non aveva esitato a commercializzare prodotti disinfettanti speculando sulla paura RAGIONE_SOCIALE gente, così ponendo a rischio la salute privata e pubblica per tornaconto personale.
Va ribadito che il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall’art. 131bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità RAGIONE_SOCIALE condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Non Ł, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che basta anche un solo elemento, purchØ decisivo, quale a esempio la gravità del fatto, per escludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, COGNOME, Rv. 273678 – 01). La
motivazione di diniego RAGIONE_SOCIALE causa di proscioglimento da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di appello Ł dunque ineccepibile.
1.2.Il primo motivo di COGNOME, relativo alla capacità decettiva del simbolo RAGIONE_SOCIALE croce rossa, Ł manifestamente infondato. Già la Corte territoriale ha precisato che non si verte nell’alienazione dell’ aliud pro alio di cui all’art. 515 cod. pen. bensì nella frode commerciale sulla qualità del prodotto di cui all’art. 517 cod. pen. Infatti, i pittogrammi riportati sui beni in sequestro corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente per i presidi medico chirurgici e per questo possono essere impressi sui prodotti esclusivamente in base ad utilizzazione ministeriale nella specie carente. Anche il secondo motivo Ł manifestamente infondato. E’ irrilevante il confronto con la pena irrogata ad altro imputato siccome in tema di determinazione RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE pena, il giudice del merito, nell’ipotesi di piø soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non Ł gravato dell’onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa RAGIONE_SOCIALE singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione RAGIONE_SOCIALE pene inflitte (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, COGNOME, Rv. 288093 – 03 e Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, COGNOME, Rv. 269317 – 01). Per il resto, la Corte di appello ha ben motivato sul fatto che l’incensuratezza non Ł condizione di attribuzione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e che la condotta Ł stata grave e il dolo particolarmente intenso.
GLYPHSulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza ‘versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità’, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione RAGIONE_SOCIALE consistenza RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME