Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30160 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIVA DEL PO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 4/5/2023 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 15/7/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condanNOME con rito abbreviato – alla pena di due anni di reclusione.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando – con unica censura – la motivazione della sentenza quanto al giudizio di responsabilità. La Corte non avrebbe risposto alla doglianza secondo cui la comunicazione di notizie di reato sarebbe insufficiente a riscontrare il ruolo di “cartiera” nella societ amministrata dal ricorrente, che avrebbe effettivamente acquistato merce da un fornitore croato, lo avrebbe custodito temporaneamente e, poi, rivenduto. La motivazione sarebbe assente anche in ordine alla spiegazione, offerta dalla difesa, circa l’avvenuta vendita al cliente finale prima ancora che il fornitore croato emettesse fattura, o quanto ad eventuali errori contenuti nel documento di trasporto. Ancora, nessuna motivazione risulterebbe quanto alla possibile vendita, da parte della stessa società, di materiale diverso da quello acquistato dall’ente croato. Infine, si contesta l’assenza di motivazione anche quanto alla cessione che il ricorrente avrebbe fatto della società, alla scadenza della presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché COGNOME riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello – tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello – pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che: a) la “RAGIONE_SOCIALE” – amministrata dal ricorrente – era una mera “cartiera” utilizzata nell’ambito di una cd. frode carosello: la società, infatti, e priva di dipendenti, di struttura aziendale, irreperibile nella sede legale, oltre non aver mai presentato una dichiarazione IVA; b) le fatture di vendita verso le destinatarie “Nuova Quadrimpianti, “Fogliani” e “Fuertec” riportavano date antecedenti a quelle delle fatture di acquisto; c) le merci dirette a queste ultime risultavano spedite prima ancora che “RAGIONE_SOCIALE.” le avesse ricevute dal proprio fornitore; d) la vendita oggetto delle fatture in questione conteneva un ricarico negativo, in contrasto con qualunque logica economica e senza alcuna spiegazione
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da parte del ricorrente. In sintesi, la sentenza ha individuato tutti gli elementi tipi della cd. frode carosello. Ancora, la Corte di appello ha evidenziato che se era vero che le acquirenti finali avevano pagato a “F.B.” l’importo delle fatture, era stato altresì accertato – altro evidente sintomo della frode – che questi importi erano poi tornati nella disponibilità delle beneficiarie, come analiticamente indicato in entrambe le sentenze di merito. Non può essere accolta, ancora, la censura che lamenta il vizio di motivazione quanto alla possibile vendita – sempre da parte di – di merce diversa da quella acquistata dal fornitore croato: questa circostanza, infatti, era risultata priva di ogni riscontro. Quanto, poi, al fatto ch sarebbe prassi frequente l’emissione della fattura di rivendita prima di quella d’acquisto, così come i possibili errori nei documenti di trasporto della merce, il Collegio osserva trattarsi di circostanze di mero fatto implicitamente superate dalla Corte di appello con i solidi ed oggettivi argomenti già richiamati. Infine, in ordine alla cessione della società da parte del COGNOME alla fine del 2017, basti qui osservare – come da sentenze – che questi aveva ricoperto la carica di amministratore unico dell’ente fino al 27/12/2017, ossia fino ad una data successiva all’ultima fattura oggetto di contestazione (24/10/2017). “FB.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso ih Roma, 21 giugno 2024