Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7951 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7951 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
il difensore di parte civile ha presentato conclusioni e nota spese
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co D.L. n. 137/2020
Motivi della decisione
Ricorre per Cassazione Musa NOME AVV_NOTAIO avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha confermato in punto di responsabilità la sentenza d tribunale che, all’esito del giudizio ordinario, l’aveva condannato per violaz dell’articolo 642 cod. pen. per avere denunciato alla RAGIONE_SOCIALE Mestre un falso fatto di intossicazione aliment avvenuto presso detto locale al fine di ottenerne l’indennizzo.
Deduce il ricorrente:
con il primo motivo violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica fatto. Sostiene che non si sia in presenza di frode assicurative ma di un tent di truffa, considerato che l’imputato, oltre a essere estraneo al rap assicurativo tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE avrebbe agito non in conc bensì contro l’assicurato, unico destinatario della richiesta di risarcimen danni.
Rileva che la Corte d’appello ha ritenuto il reato di cui all’articol affermando che, vertendosi in un’ipotesi speciale di truffa, il reato non è attrib solo al contraente del rapporto assicurativo, ma sì ravvisa in un’azione fraudole diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicurative, attravers manipolazione illecita del rapporto contrattuale attuabile anche da sogge estranei al sinallagma
Ritiene il ricorrente che la Corte d’appello con le dette argomentazioni dimost di aderire ad un orientamento non pacifico della Suprema Corte. Richiama giurisprudenza contraria secondo la quale ove il terzo, estraneo al rappo assicurativo, all’insaputa dell’assicurato, commette una simulazione di infortu al fine di conseguire il prezzo dell’RAGIONE_SOCIALE risponde di truffa consumat tentata e non di frode RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione (N. 4389 del 2019 Rv. 274901 – 01 n. 43534 del 2021 Rv. 282350 – 02) ha già avuto modo di affermare che la fattispecie prevista dall’art. 642 cod. pen. costituisce un’ speciale di truffa e non integra un reato “proprio” attribuibile esclusivament contraente del rapporto assicurativo, ma può essere ravvisata in ogni azio fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attrav la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da sogg estranei al sinallagma. Il legislatore con la fattispecie in esame ha
predisporre una tutela speciale e in qualche modo “rafforzata” a tutela del mercato delle assicurazioni, predisponendo la tutela anticipata nel caso in cui l’azione fraudolenta tipica del reato di truffa si innesti su un rapporto assicurativo.. La fattispecie prevista dall’art. 642 cod. pen. si presenta “speciale” rispetto all’archetipo della truffa perché predispone una tutela anticipata e rafforzata del patrimonio delle società che gestiscono le assicurazioni; non si tratta dunque di un reato “proprio” attribuibile esclusivamente al contraente, essendo riconoscibile in presenza di ogni azione fraudolenta diretta invece a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici, attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, all’evidenza effettuabile anche da soggetti estranei al sinallagma.
Nel caso in esame la Corte d’appello ha rilevato che il fine perseguito dal Musa era quello di ottenere l’indennizzo dalla RAGIONE_SOCIALE assicuratrice dell’esercizio commerciale, tanto che nella missiva inviata dallo RAGIONE_SOCIALE, espressamene si affermava “restiamo in attesa di eventuale contatto con i dati della vostra RAGIONE_SOCIALE “.
Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.
La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche si rivela del tutto coerente e congrua, considerato che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.
Può quindi affermarsi che i giudici di merito si sono conformati al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590), secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ed alla mancanza di elementi positivi di particolare pregnanza. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in cassazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Ammende. L’imputato deve essere condannato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che vengono liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa dell ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese d rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legg
Roma, 22/11/2023
Il giudice estensore
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NOME COGNOME GLYPH
La presidente