Frazionamento della Pena: La Cassazione Conferma l’Indivisibilità in Fase Esecutiva
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un’importante questione relativa all’esecuzione delle sanzioni penali, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento. Il tema centrale è il frazionamento della pena, ovvero la possibilità di scomporre una condanna nelle sue singole parti. La Suprema Corte ha fornito una risposta netta, dichiarando inammissibile la richiesta di un condannato e consolidando un orientamento giurisprudenziale cruciale.
Il Caso: La Richiesta di Scomposizione della Sanzione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato avverso un’ordinanza del Tribunale di Rimini. Quest’ultimo, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza del condannato volta a ottenere una scomposizione della pena inflittagli. L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere un risultato non consentito dall’ordinamento: il frazionamento della pena nelle sue componenti interne, presumibilmente per accedere a benefici o modalità esecutive diverse per ciascuna ‘frazione’.
La Decisione della Cassazione e il Principio di Unitarietà
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un canone giuridico consolidato: il principio di unitarietà del reato e della pena. Secondo tale principio, la sanzione derivante da un singolo reato è considerata un’entità unica e indivisibile e, come tale, non può essere ‘frazionata’ a fini esecutivi.
I giudici hanno sottolineato come questa logica si distingua nettamente dal caso del cumulo di pene concorrenti, che si verifica quando un soggetto viene condannato per una pluralità di reati. In tale ultima ipotesi, le diverse pene vengono sommate e gestite secondo regole specifiche, ma ciascuna mantiene la propria individualità. Nel caso di un singolo reato, invece, la pena è una sola e non può essere scomposta.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul Frazionamento della Pena
Nelle motivazioni, la Corte ha spiegato che la richiesta del ricorrente mirava a un risultato “non consentito”. Per rafforzare questa affermazione, i giudici hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità, citando due precedenti sentenze (n. 6622/2008 e n. 20508/2013). Sebbene tali pronunce riguardassero la diversa materia dell’indulto, esse avevano già affermato il principio secondo cui la pena non può essere frazionata nelle sue componenti interne.
La ratio di questo orientamento risiede nella necessità di preservare la coerenza e l’integrità della sanzione penale come definita dal giudice della cognizione. Permettere un frazionamento della pena in fase esecutiva significherebbe alterare la natura stessa della condanna. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso è stata accompagnata, come da prassi, dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi che potessero escludere la sua colpa nel proporre un’impugnazione priva di fondamento giuridico.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un punto fermo nella procedura penale esecutiva. Essa chiarisce che, una volta che la pena per un singolo reato è stata determinata e resa definitiva, non può essere oggetto di ‘manipolazioni’ o scomposizioni in fase esecutiva. Questa pronuncia serve da monito per chi intende percorrere vie procedurali non ammesse dalla legge, confermando che la struttura della pena è intangibile e deve essere eseguita nella sua unitarietà, nel rispetto della decisione del giudice che l’ha emessa. La distinzione con il cumulo di pene per più reati rimane un criterio fondamentale per orientarsi correttamente nella complessa materia dell’esecuzione penale.
È possibile richiedere il frazionamento della pena in fase esecutiva?
No, l’ordinanza stabilisce che il frazionamento della pena nelle sue componenti interne non è un risultato consentito in fase esecutiva, poiché la sanzione è considerata un’entità unica.
Quale principio giuridico impedisce il frazionamento della pena?
Il principio che lo impedisce è quello di unitarietà del reato e della pena, secondo il quale la sanzione inflitta per un singolo reato è un’entità indivisibile e non può essere scomposta.
Cosa succede se si presenta un ricorso palesemente inammissibile?
In assenza di elementi che escludano la colpa del proponente, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3281 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3281 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di RIMINI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
h
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che l’istanza di NOME COGNOME, disattesa dal giudi dell’esecuzione con il provvedimento impugnato, è diretta ad un risultato no consentito, non essendo ammesso, a fini esecutivi, il frazionamento della pen nelle sue componenti interne; tanto, in forza di un canone affermato, sia pu nella diversa materia dell’indulto, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. S n. 6622 del 23/01/2008, Corradini, Rv. 239368 – 01; Sez. 1, n. 20508 de 18/04/2013, Vallelunga, Rv. 255948 – 01), che distingue tale caso – la cu regolamentazione è orientata al rispetto del principio di unitarietà del re della pena- da quello di cumulo di pene concorrenti, relative, dunque, ad una pluralità di reati;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26/10/2023.