Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21146 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21146 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 31.5.2022 la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio in data 27 settembre 2018 aveva dichiarato COGNOME NOME, in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE, responsabile del reato di cui all’art. 449 cod.pen. in relazione all’art. 4 cod.pen. per avere con imperizia, imprudenza e negligenza ed inosservanza di norme di legge, cagionato l’incendio di un capannone industriale di circa 2200,00 mq facenti parte del complesso industriale e censiti al mapp. n. 619 fg. n. 7 di proprietà della “RAGIONE_SOCIALE” e, concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione con pena sospesa.
Il fatto oggetto del procedimento, come ricostruito dalle sentenze di merito, é il seguente:
in data 9.1.2015 circa presso lo stabilimento della RAGIONE_SOCIALE, sito in INDIRIZZO MinoreINDIRIZZO, in un capannone adibito in parte a deposito di carta da macero ed in parte alla lavorazione della carta, il dipendente pulperista COGNOME NOMENOME NOME quale stava trasportando balle di carta all’esterno de capannone, nelle prime ore del mattino aveva avvertito un odore di bruciato notando del fumo fuoriuscire dalla parte posteriore del muletto e, viste le prime fiamme uscire dalla parte posteriore del mezzo, anziché portarlo all’esterno, ne spegneva il motore, prendeva un secchio di acqua ed andava ad avvertire il capo macchinista NOME.
Entrambi cercavano con estintori a polvere di spegnere le fiamme che avevano già preso la cabina del mezzo in questo aiutati anche da altri dipendenti.
Al momento dell’intervento dei RAGIONE_SOCIALE, l’incendio aveva già causato gravi danni alle strutture portanti della copertura realizzata interamente con strutture metalliche.
Il giudice di primo grado, ritenuta in primo luogo la sussistenza dell’evento incendio nel senso giuridicamente rilevante, sulla scorta di quanto accertato dagli operanti intervenuti nell’immediatezza, delle dichiarazioni dei dipendenti e sulla base della documentazione in atti, ha ritenuto del pari la penale responsabilità di COGNOME NOME per non aver garantito un’adeguata informazione e formazione al personale dipendente in ordine ai rischi di incendio (in particolare il dipendente COGNOME non aveva acquisito alcuna specifica abilitazione alla guida del mezzo), per aver modificato il carico di incendio del deposito di carta costituito da 80
tonnellate a fronte delle sole 50 previste, senza preventivamente valutare il rischio di incendio e senza avviare nuove procedure per i controlli di prevenzione, e per non aver aggiornato il documento di valutazione di rischi a seguito di modifiche e riorganizzazione del processo produttivo.
Il giudice d’appello nel confermare il giudizio di penale responsabilit dell’imputato, ha fondato la responsabilità del COGNOME principalmente sulla circostanza che il COGNOME non avesse conseguito l’abilitazione per la guida del mezzo e non avesse quindi avuto un’adeguata formazione ed informazione nella gestione degli eventi connessi all’utilizzo del muletto.
Avverso detta pronuncia l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 546 cod.proc.pen. e art. 192 cod.proc.pen. lamentando ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la mancanza o l’apparenza della motivazione a fondamento della ritenuta responsabilità dell’imputato.
Assume che la motivazione della sentenza impugnata é del tutto contraddittoria laddove sembra escludere la prova del nesso causale tra le condotte omissive contestate e l’evento salvo poi fondare la responsabilità su un ulteriore profilo.
Contesta altresì l’affermazione contenuta in entrambe le sentenze di merito secondo cui la presenza del c.d. patentino avrebbe fornito al dipendente COGNOME le conoscenze necessarie ad evitare l’incendio.
Con il secondo motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la violazione degli artt. 546 e 192 cod.proc.pen. e la motivazione apparente, omissiva e assente per non avere la Corte d’appello risposto alle doglianze difensive.
Assume che la sentenza impugnata non ha risposto in merito alla palese incongruenza della sentenza di primo grado che ha ritenuto sussistente e causalmente rilevante la violazione di cui al punto 3 dell’imputazione. Inoltre manca ogni riferimento in ordine alla sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. comma 2 cod.pen.
Con il terzo motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 546 e 192 cod.proc.pen. la motivazione omissiva, apparente ed assente in merito alla non punibilità per forza maggiore.
Con il quarto motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 546 e 192 cod.proc.pen. la motivazione apparente, omissiva ed assente in merito alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod.pen.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é nel complesso inammissibile.
Ed invero, i motivi di ricorso reiterano analoghe doglianze sollevate in sede di merito, senza un confronto effettivo con la motivazione resa dalla Corte territoriale che ha puntualmente e logicamente risposto ai rilievi ed all argomentazioni difensive.
Con particolare riguardo ai profili affrontati dai primi due motivi, la Cor territoriale, nel confermare il giudizio di responsabilità dell’imputato in ordine reato a lui contestato, discostandosi in parte dall’iter logico- motivatorio segui dal giudice di primo grado che aveva ritenuto causalmente rilevanti le violazioni evidenziate ai punti nn. 1, 2 e 4 dell’imputazione, ha ritenuto invece di fondare l’addebito colposo sul difetto di formazione ed informazione del dipendente COGNOME (n. 1 dell’imputazione) e sulla sua conseguente condotta imperita, elemento questo ritenuto causalmente legato all’evento verificatosi giacché l’isolamento del muletto da possibili punti di innesco (aspetto collegato all gestione di eventi collegati all’uso del mezzo) avrebbe escluso il verificars dell’incendio.
Anche con riguardo al profilo di cui al terzo motivo, la Corte territoriale second un percorso motivazionale lineare ed adeguatamente motivato, ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’articolo 45 cod. pen quanto nel caso di specie l’evento è stato determinato da una condotta colposa del dipendente non adeguatamente istruito sul comportamento da tenere in caso di incendio ponendo in rilevo che un’adeguata preparazione del COGNOME avrebbe fatto sì che l’evento non si sarebbe verificato o comunque non si sarebbe verificato con quelle dimensioni.
Con riguardo al profilo di cui al quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha congruamente escluso l’applicabilità dell’art. 131 bis cod.pen. in ragione “della grave colpa attribuibile all’imputato e il grave pericolo deriva all’incolumità dei dipendenti e dei soccorritori accorsi, nonché per il grave danno cagionato..”.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così de o il 4.4.2023