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Fondi PAC: non è reato omettere la lite sul terreno

La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per indebita percezione di fondi PAC a carico di un agricoltore. Quest’ultimo aveva omesso di comunicare l’esistenza di una causa civile per il rilascio dei terreni per i quali chiedeva i contributi. Secondo la Corte, la normativa di settore richiede solo la disponibilità materiale dei terreni alla data della domanda, non l’obbligo di dichiarare l’esistenza di un contenzioso sul titolo giuridico. Pertanto, l’omissione non costituisce reato.

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Pubblicato il 20 settembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale

Fondi PAC: Omettere la lite sul terreno non è reato

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito un principio cruciale per gli agricoltori che beneficiano dei fondi PAC. Omettere di dichiarare l’esistenza di una causa legale pendente sulla proprietà o disponibilità dei terreni non costituisce reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, purché si abbia la loro effettiva disponibilità materiale. Analizziamo questa importante decisione.

Il Caso: La Richiesta di Fondi PAC e la Causa Civile Pendente

Un agricoltore, titolare di un’azienda agricola, aveva ottenuto per diversi anni i contributi europei della Politica Agricola Comune (PAC). Per farlo, aveva presentato la cosiddetta “Domanda Unica”, dichiarando di avere la disponibilità di determinati terreni agricoli.

Tuttavia, su questi terreni pendeva una causa civile. Essi erano stati concessi all’azienda agricola da un istituto pubblico con un contratto di vendita con patto di riservato dominio. A causa del mancato pagamento di alcune rate del finanziamento, l’istituto venditore aveva avviato un’azione legale per la risoluzione del contratto e la restituzione dei terreni, notificando l’atto di citazione all’agricoltore prima che questi presentasse le domande di contributo per gli anni 2016 e 2017.

Nonostante fosse a conoscenza della lite e del rischio concreto di dover restituire i terreni, l’agricoltore aveva continuato a presentare le domande per i fondi PAC senza menzionare la pendenza del giudizio. Per questa omissione, era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.).

L’Analisi delle Normative sui Fondi PAC

La difesa dell’imputato si è basata su un punto fondamentale: le normative di settore, sia nazionali che europee, non richiedono di specificare la natura del titolo giuridico (proprietà, affitto, ecc.) né di dichiarare eventuali contenziosi in corso. La normativa di riferimento, in particolare l’art. 5 del d.m. n. 5465 del 2018, si limita a stabilire che gli “ettari ammissibili devono essere a disposizione del richiedente alla data del 15 maggio dell’anno di domanda”.

La Corte di Cassazione ha accolto questa tesi, ribaltando le decisioni dei giudici di merito.

Le Motivazioni della Cassazione

La Suprema Corte ha chiarito che il reato previsto dall’art. 316-ter c.p. si configura solo quando si omettono informazioni “dovute” in base a specifiche previsioni di legge. Nel caso dei fondi PAC, le norme extra-penali che regolano la materia definiscono il contenuto delle informazioni che l’agricoltore è tenuto a fornire.

Dall’esame di tali norme, non è emerso alcun obbligo per il richiedente di specificare la natura del titolo di godimento dei beni agricoli (proprietà, possesso, locazione, ecc.) né, tantomeno, di segnalare l’esistenza di un contenzioso sul titolo stesso.

Il legislatore, sia europeo che nazionale, ha ritenuto sufficiente il dato della “concreta ed effettiva disponibilità” delle superfici agricole. La Corte distingue nettamente questa situazione da quella di un’occupazione abusiva o senza titolo fin dall’origine, che non darebbe diritto ai contributi. Nel caso di specie, l’agricoltore aveva un titolo originariamente valido, anche se divenuto precario a causa dell’inadempimento contrattuale.

Poiché non esisteva un obbligo giuridico di comunicare la pendenza della causa civile, l’omissione di tale informazione non può integrare l’elemento oggettivo del reato. Di conseguenza, il fatto non sussiste e la condanna è stata annullata senza rinvio.

Conclusioni

Questa sentenza chiarisce un aspetto fondamentale per chi opera nel settore agricolo e beneficia dei fondi PAC. La chiave per l’accesso ai contributi è la disponibilità di fatto e materiale dei terreni alla data stabilita, non la stabilità o incontestabilità del titolo giuridico. L’obbligo informativo dell’agricoltore è circoscritto a quanto espressamente richiesto dalla normativa di settore. Un’omissione è penalmente rilevante solo se riguarda un’informazione che una norma specifica imponeva di fornire. Viene così tracciato un confine netto tra le violazioni contrattuali di natura civilistica e le condotte penalmente rilevanti nell’ambito dell’erogazione di fondi pubblici.

È obbligatorio comunicare all’ente erogatore l’esistenza di una causa civile sulla proprietà dei terreni per cui si richiedono i fondi PAC?
No. Secondo questa sentenza, le normative di settore non impongono un obbligo specifico di comunicare l’esistenza di un contenzioso sul titolo di godimento dei terreni, essendo sufficiente la loro concreta e materiale disponibilità alla data della domanda.

Cosa si intende per “disponibilità dei terreni” ai fini dell’ottenimento dei fondi PAC?
Si intende la concreta ed effettiva disponibilità materiale delle superfici agricole alla data del 15 maggio dell’anno di domanda, a prescindere dalla natura del titolo giuridico (proprietà, affitto, ecc.) o da eventuali liti pendenti, a condizione che non si tratti di un’occupazione illegale fin dall’origine.

L’omissione di informazioni sulla pendenza di una lite per il rilascio di un terreno integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, poiché le norme specifiche non prevedono un dovere di comunicare tale informazione, la sua omissione non integra gli estremi del reato previsto dall’art. 316-ter c.p., che si configura solo quando si omettono informazioni “dovute” per legge.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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