Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10481 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10481 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NOLA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte d’appello di Napoli; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 1° giugno 2023 nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d. lgs n. 159 del 2011;
che il motivo di ricorso deduce la violazione di legge per omessa indicazione nella parte dispositiva del provvedimento questorile dell’indicazione del comune di residenza dove il ricorrente avrebbe dovuto fare rientro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che la censura Ł manifestamente infondata in quanto riproduce e reitera identica doglianza già prospettata con l’atto di appello e motivatamente respinta in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01);
che, infatti, la sentenza impugnata, con motivazione puntuale ed esaustiva, ha evidenziato come il provvedimento amministrativo non sia affatto manchevole dell’indicazione del luogo di residenza, risultando lo stesso esplicitamente indicato nella parte relativa ai dati anagrafici del ricorrente e richiamato per relationem nella motivazione e nel dispositivo;
che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
– Relatore –
Ord. n. sez. 4221/2026
CC – 12/03/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME