Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49425 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49425 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 07 marzo 2023 la Corte di appello di Bologna, parzialmente confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 17 gennaio 2022, ha condannato NOME COGNOME per la violazione degli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, accertato in data 11 luglio 2019, per avere egli violato il divieto di fare ritorno nel Comune di Bologna per tre anni, notificatogli in data 09/03/2019.
La Corte di appello ha dichiarato infondati i motivi di impugnazione nel merito, relativi alla carenza di prova e alla mancanza di una fissa dimora dell’appellante, di fatto impedito per tale motivo ad allontanarsi da Bologna. Secondo la Corte, infatti, egli non ha provato la circostanza che nella sua residenza anagrafica, sita nel Comune di Castel San Piero Terme, egli non avesse un’abitazione o un contatto affettivo o amicale. Ha invece ridotto la pena irrogata, calcolando d’ufficio la corretta riduzione prevista dall’art. 442 cod. proc. pen. per le contravvenzioni.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la erronea applicazione della legge penale, e ripete i motivi di merito dell’appello, chiedendo l’assoluzione perché egli è persona senza fissa dimora e priva di una residenza presso la quale fare ritorno. Il provvedimento di rimpatrio con foglio di via presuppone l’esistenza di un luogo di residenza, effettiva e non solo formale, altrimenti deve ritenersi illegittimo o quanto meno inapplicabile.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità.
Il ricorrente si limita a ripetere il contenuto del motivo di appello relativo al mancanza di una effettiva residenza nel luogo verso il quale è stato disposto il suo rimpatrio, affermando che presso la sua residenza formale egli non ha più alcun contatto né la disponibilità di un’abitazione. Il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha esaminato detto motivo e lo ha ritenuto infondato, non essendo stata dimostrata l’asserita mancanza di effettività di tale residenza anagrafica.
La motivazione del provvedimento impugnato è, quindi, congrua e non illogica: è vero che, per la recente giurisprudenza di legittimità, il provvedimento del AVV_NOTAIO è illegittimo se non dispone, oltre all’allontanamento da un certo territorio, anche il rientro nel luogo di residenza, ma nel presente caso, per quanto risulta, il provvedimento conteneva anche l’ordine di rimpatrio in un
Comune dove lo stesso ricorrente ammette di avere la residenza anagrafica. La Corte di appello ha però rilevato che l’imputato, pur asserendo la non effettiva sussistenza di tale residenza, non l’ha dimostrata, e pertanto la sua mera affermazione non è idonea a far escludere la legittimità del provvedimento del AVV_NOTAIO né a farlo dichiarare inapplicabile, apparendo che la violazione dell’ordine di rimpatrio sia frutto solo di una libera scelta del soggetto. A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha offerto alcun elemento ulteriore né ha indicato in quali punti essa sarebbe errata o in contrasto con la legge penale.
Deve pertanto applicarsi il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore