Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9321 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9321 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso, così qualificato il reclamo presentato da NOME COGNOME avverso l’ordinanza di revoca della semilibertà presentata nei suo confronti, è stato presentato personalmente dall’imputato, in violazione combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 89 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della ca di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 04/12/2025.