Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22853 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22853 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2022 del TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 marzo 2022 ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto con il quale il 17-21 luglio 2020 il G.i.p. del Tribunale d Taranto ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzata da NOME COGNOME, parte interessata nell’ambito di un procedimento di esecuzione, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La ragione essenziale del provvedimento reiettivo sta nella constatazione che la dichiarazione sostitutiva di certificazione, nel caso di specie inglobata nell’originaria istanza di ammissione al patrocinio, depositata in Cancelleria il 28 maggio 2020, non sarebbe firmata dall’interessato.
Ricorre per la cassazione del provvedimento NOME COGNOME, tramite AVV_NOTAIO di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. a causa di motivazione mancante o meramente apparente quanto all’affermazione che nel documento che ha dato origine alla procedura non sarebbe mai stata apposta la firma del richiedente.
2.2. Con il secondo motivo censura ulteriore violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., per avere il decidente fatto riferimento al documento in formato pdf derivante dalla conversione del testo in word, ovviamente non recante la firma del richiedente, ma recante l’attestazione in calce di conformità all’originale, firma che è presente, tuttavia, sia sull’ “originalissimo” della richiesta sia sul fotocopia dello stesso presente in atti.
2.3. Con l’ultimo motivo NOME COGNOME si duole della violazione dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 202, avendo il giudice dell’opposizione violato i principi in tema di impugnazione e, in particolare, quello del “tantum devolutum quantum appellatum” avendo illegittimamente esteso la sua indagine “a sorpresa”, senza mettere le parti in grado di interloquire, ad un punto estraneo al “thema decidendum” che risulta fissato con l’atto di impugnazione proposta dalla parte.
Si chiede, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 23 febbraio 2024, ritenuto fondato il ricorso, emergendo che il provvedimento impugnato non ha esaminato l’atto originale realmente sottoscritto dal ricorrente, ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, tempestivamente (il 31 marzo 2022) e ritualmente proposto (nelle forme penali) è fondato e deve essere accolto.
Infatti, dall’accesso diretto agli atti (consentito, lamentandosi vizi procedurale: ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) emerge che il documento senza firma è il testo in versione pdf dell’originale datato 28 maggio 2020, depositato in Cancelleria in pari data, del pari presente nel fascicolo, e che risulta firmato da NOME COGNOME, la cui sottoscrizione è autenticata dal AVV_NOTAIO.
Discende, di necessità, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Taranto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del
Tribunale di Taranto Così deciso il 21/03/2024.