Firma Digitale Valida al Deposito: La Cassazione Chiarisce i Criteri di Verifica
Con la sentenza n. 21892 del 2024, la Corte di Cassazione ha affermato un principio fondamentale per il processo telematico: la validità di un atto deve essere valutata al momento del suo deposito. Una firma digitale valida al momento dell’invio non può essere contestata se il controllo della cancelleria avviene mesi dopo, quando il certificato è ormai scaduto. Questa decisione rafforza le garanzie difensive nell’era della giustizia digitale.
Il Fatto: Un Ricorso Dichiarato Inammissibile
Il caso nasce da un’ordinanza della Corte di Appello di Firenze, che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione. La ragione? Il file, depositato telematicamente, risultava privo di una firma digitale valida al momento del controllo effettuato dalla cancelleria. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato questa decisione davanti alla Suprema Corte, sostenendo un errore di valutazione da parte del giudice d’appello.
La Questione della Firma Digitale Valida e il Controllo Tardivo
Il cuore della difesa si basava su un punto cruciale: la tempistica della verifica. L’avvocato ha dimostrato che la firma digitale valida era stata apposta correttamente e che il certificato era in corso di validità al momento del deposito dell’atto. Il problema era sorto perché la verifica da parte degli uffici giudiziari era avvenuta circa tre mesi dopo, a un’epoca in cui il certificato di firma era nel frattempo scaduto.
Secondo il ricorrente, questo controllo tardivo aveva prodotto un risultato “distorto”, poiché non rifletteva lo stato dell’atto al momento della sua presentazione. Se la verifica fosse stata eseguita tempestivamente, entro la data di scadenza del certificato, l’esito sarebbe stato positivo e il ricorso sarebbe stato ammesso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente la tesi difensiva, condividendo anche le conclusioni del Procuratore Generale. I Giudici hanno riconosciuto che la documentazione prodotta dal ricorrente provava in modo inequivocabile che, alla data di presentazione del ricorso, la firma digitale era perfettamente valida.
le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio del tempus regit actum, secondo cui la validità di un atto giuridico deve essere giudicata in base alle norme e alle condizioni esistenti nel momento in cui esso viene compiuto. Applicando questo principio al processo telematico, la Corte ha stabilito che la validità della sottoscrizione digitale deve essere accertata con riferimento alla data di deposito dell’atto. Un controllo effettuato a distanza di mesi, che rileva la successiva scadenza del certificato, è irrilevante ai fini della valutazione dell’ammissibilità dell’atto stesso. Di conseguenza, l’ordinanza della Corte d’Appello, basata su questa verifica tardiva, è stata ritenuta viziata da violazione di legge.
le conclusioni
La sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per la procedura penale telematica. Annullando l’ordinanza di inammissibilità, la Cassazione ha riaffermato che le formalità del deposito telematico devono essere valutate con ragionevolezza, tutelando il diritto di difesa. Gli uffici giudiziari sono tenuti a verificare la validità della firma digitale in un tempo prossimo a quello del deposito. Un eventuale ritardo nelle verifiche interne non può ricadere sulla parte processuale che ha correttamente adempiuto ai propri oneri. Il caso è stato quindi rinviato alla Corte di Appello di Firenze per la prosecuzione del giudizio.
Quando deve essere verificata la validità di una firma digitale su un atto processuale depositato telematicamente?
La validità della firma digitale deve essere verificata con riferimento alla data in cui l’atto è stato depositato, non al momento, potenzialmente successivo, in cui la cancelleria effettua il controllo.
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se il certificato di firma digitale scade dopo il deposito ma prima del controllo della cancelleria?
No. Secondo la Corte di Cassazione, se il certificato e la firma erano validi al momento del deposito, la successiva scadenza è irrilevante ai fini dell’ammissibilità dell’atto.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze per la prosecuzione del processo, di fatto riammettendo il ricorso al giudizio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21892 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21892 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 06/10/2023, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ahliwar·eme· proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza della stessa Corte distrettuale del 14/02/2023, rilevando che il file contenente il ricorso depositato telematicamente non presenta una firma digitale valida.
Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. –
violazione di legge e vizi di motivazione. Essendo stata controllata tre mesi dopo dalla data di sottoscrizione dell’atto digitale, la firma dà risultati distorti se certificato scade dopo il controllo effettuato dalla cancelleria, mentre se il controllo fosse stato effettuato entro il 16/07/2023, la firma sarebbe risultata valida.
Il ricorso deve essere accolto. Dalla documentazione allegata dal ricorrente, risulta che il certificato di validità della sottoscrizione era valido fino a dat successiva alla presentazione del ricorso stesso (riportata nell’ordinanza impugnata), sicché, come rilevato dal P.G. presso questa Corte, la difesa ha documentato che alla data di presentazione del ricorso la firma era valida.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Firenze per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l’ulteriore corso.
Così deciso il 09/05/2024.