Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11164 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11164 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 590/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LATISANA il 24/06/1969 avverso l’ordinanza del 20/11/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di Venezia
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. COGNOME NOMECOGNOME che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato;
Dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Venezia, in funzione di tribunale del riesame, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia in data 6 novembre 2024, rilevando che l’atto non era stato sottoscritto digitalmente dal difensore.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, con riferimento all’art. 24 d.l. 28 ottobre 2022, n. 137, convertito con modificazioni in legge 118 dicembre 2020, n. 187, perchØ, come risulta dalla successiva attestazione di cancelleria, la richiesta di riesame era stata regolarmente munita di firma digitale del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Appare evidente, sulla base della semplice consultazione degli atti processuali, che la cancelleria del Tribunale di Venezia, ricevuta la richiesta di riesame, ha erroneamente attestato, in prima battuta, che la stessa era priva della sottoscrizione digitale, tanto che il Tribunale ne
dichiarava l’inammissibilità.
Successivamente, la cancelleria, riesaminato l’atto processuale, verificava la regolarità della sottoscrizione digitale e ne rendeva attestazione.
L’atto risulta idoneo a innescare la procedura di riesame e, quindi, non doveva essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio perchØ il tribunale del riesame di Venezia, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, proceda in contraddittorio all’esame della richiesta di riesame formulata nell’interesse di NOME COGNOME
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di venezia – Sezione Riesame.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 05/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME