Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42627 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42627 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna, in data 2 maggio 2024, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, dell’8 dicembre 2023, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione oltre la multa, per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. commesso in Bologna il 12 agosto 2019.
1.1. La Corte territoriale ha rilevato che “la nomina del difensore e mandato specifico ad impugnare in atti, in data 1/11/2023 e con firma illegibile, contiene l’elezione di domicilio priva delle formalità di cui all’art. 161, comma 1, cod. proc pen., in quanto non autenticata dal difensore”.
2- Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce l’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione, articolandolo sotto due profili:
2.1. per un verso, la difesa rileva che COGNOME è detenuto per altra causa, in esecuzione pena, condizione mantenuta per tutto il post-dibattimento, ossia dopo la deliberazione della sentenza di primo grado e permane tutt’ora. Richiamando giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, si evidenzia che nel caso di imputato detenuto (anche) per altra causa, pur in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio, si privilegia la consegna della notifica alla persona e che l’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., introdotta dall’art. 33 lett. d), non opererebbe nel caso di imputato detenuto.
2.2. Per altro verso, si osserva che la Corte ha erroneamente ritenuto necessario il requisito della forma autenticata ai fini della validità della elezione domicilio ai sensi dell’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.. L’imputato, tuttavia, non ha nominato il difensore di fiducia e contestualmente eletto domicilio ma ha conferito al difensore un mandato ad impugnare che non era neppure necessario dato che l’imputato era presente nel giudizio di primo grado. Ne consegue che la dichiarazione allegata all’atto di appello sottoscritta, contenente la dichiarazione-elezione di domicilio non era neppure richiesta.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’atto di appello ritenendo che «la nomina del difensore e mandato specifico ad impugnare in atti, datata 1/11/2023 e con firma illeggibile, contiene l’elezione di domicilio priva delle formalità di cui all’art. 161, comma 1, cod. proc. pen. in quanto non autenticata dal difensore»
E’ in atti il mandato ad impugnare conferito in data 1 novembre 2023 dal COGNOME al difensore di fiducia nel quale vi è contestuale elezione di domicilio firmata dal COGNOME, recante la firma digitale del difensore che ha inviato detto atto via pec in data 8 dicembre 2023. E’, parimenti in atti, il rapporto di verifica dell’Il dicemb 2023 che attesta la provenienza dell’atto e l’esito positivo della firma digitale.
Questa Corte di legittimità, Sez. 4 n. 29185 del 5/7/2024, COGNOME, in parte motiva, ha ritenuto ben possibile che l’autenticazione della firma apposta in calce all’elezione di domicilio avvenga con la sottoscrizione dell’atto di impugnazione, rilevando che gli atti contenenti l’elezione di domicilio (e il mandato a impugnare) erano stati depositati unitamente all’impugnazione. Sicché l’autenticazione della sottoscrizione è stata ritenuta dalla Suprema Corte implicita nella sottoscrizione digitale dell’atto di appello che il difensore ha provveduto a depositare a mezzo pec. La pronuncia sopra richiamata ha, altresì, affermato che analogo principio era stato affermato con riguardo alla sottoscrizione di una richiesta di restituzione nel termine, proposta ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., che era stata dichiarata inammissibile perché depositata a mezzo PEC dal difensore della parte richiedente ed era stata sottoscritta dalla parte richiedente senza che la sottoscrizione fosse stata autenticata. Si è ritenuto, invero, che «La firma digitale del difensore apposta sull’istanza di restituzione nel termine sottoscritta dalla parte e depositat telematicamente dallo stesso difensore in conformità al disposto dell’art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, unitamente alla contestuale nomina fiduciaria» potesse valere quale «autenticazione tacita della sottoscrizione del richiedente, pur in mancanza di una formula espressa in tal senso» (Sez. 6, n. 14882 del 13/03/2024, COGNOME, Rv. 286298 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A quando detto deve aggiungersi che, proprio con riferimento alla portata della firma digitale, questa Corte (Sez. 4 n. 22708 dell11/05/2023, NOME, Rv. 284657 – 01) nel pronunciarsi in tema di ammissibilità della impugnazione (riesame cautelare) mediante deposito telematico dell’atto ex art. 24, comma 6- sexies, lett. a, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv., con modif., dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ha chiarito che non è causa di inammissibilità di un atto di gravame generato dalla scansione di un documento cartaceo sottoscritto con firma digitale del difensore. A detta conclusione la Suprema Corte è pervenuta rilevando che il requisito
degli indici di riconoscimento del mittente risulta soddisfatto mediante l’impiego della firma digitale in uno agli altri requisiti sulle modalità di trasmissione e di ricezi dell’atto di impugnazione che non attengono alle modalità di formazione del testo dell’atto da trasmettere. Sicché, l’autenticazione della sottoscrizione è stata ritenuta dalla Suprema Corte implicita nella sottoscrizione digitale dell’atto di appello che il difensore ha provveduto a depositare a mezzo EMAIL.
6. Da quanto sin qui detto discende che la firma digitale del difensore apposta sul mandato ad impugnare recante anche elezione di domicilio, sottoscritta dall’imputato ed inviata a mezzo EMAIL, opera quale autenticazione della sottoscrizione poiché indice sicuro di riconoscimento del difensore l’ha apposta non essendo necessaria la presenza fisica del difensore all’atto della sottoscrizione da parte dell’imputato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità in materia civile, a Sezioni Unite (n. 2075 del 19/1/2024, Rv. 669383 – 01) ha chiarito che «nella giurisprudenza di questa Corte la certificazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”)…che ha soltanto una funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all’atto della autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia negozio unilaterale di procura (tra le altre: Cass., S.U., 21 febbraio 1994, n. 1667; Cass., S.U., 17 maggio 1995, n. 5398; Cass., S.U., 28 novembre 2005, n. 25032; Cass., S.U., 4 maggio 2006, n. 10219; Cass., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14190; Cass., S.U.,7 novembre 2013, n. 25036; Cass., Sez. III, 15 aprile 2019, n. 10451; Cass., Sez. II, 8 aprile 2021, n. 9362; Cass., S.U., n. 15177/2021, citata)».
I principi sopra enunciati si pongono anche in linea con il principio in virtù del quale il diritto di accedere al processo deve essere concreto e effettivo, sicché le autorità interne devono evitare formalismi, nella specie la necessaria sottoscrizione manuale nonostante l’apposizione delle firma digitale, che conducano a un sostanziale diniego di giustizia, derivante dalla conseguente declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio (ex art. 582 cod. proc. pen), in violazione del diritt fondamentale di accesso a un Tribunale assicurato dall’art. 6, § 1 della Convenzione (Corte EDU, sentenze del 9/06/2022, NOME c. Francia, del 28/10/2021, COGNOME c. Italia e del 15/09/2016, COGNOME c. Italia).
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Deciso in data 11 settembre 2024