Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36152 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36152 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, nel senso dell’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, ex artt. 591 e 581 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME, condanNOME L in primo grado con sentenza pronunciata il 10 novembre 2023, per mancato deposito con l’atto d’impugnazione di una valida elezione di domicilio per assenza di autenticazione della sottoscrizione dell’imputato (pagina n. 2, capoversi secondo e terzo, del provvedimento impugNOME).
L’appello, depositato a mezzo EMAIL, è stato dichiarato inammissibile in quanto la dichiarazione o elezione di domicilio, allegata all’atto d’appello, reca la firma dell’imputato e la dicitura: «Per autentica, AVV_NOTAIO» in corrispondenza della quale, però, non vi è la sottoscrizione autografa del difensore ma la sua firma digitale, ritenuta dal giudice d’appello non idonea allo scopo. Secondo il giudice di merito, poiché l’atto in oggetto è documento cartaceo riprodotto con scansione per immagine, la firma digitale del difensore, presente nel file che contiene l’atto d’appello depositato a mezzo EMAIL, nella specie, come detto apposta in corrispondenza della dicitura: «Per autentica, AVV_NOTAIO», non può valere anche quale autentica della firma dell’imputato, «trattandosi di firma volta unicamente a certificare la corrispondenza al documento originario della sua scansione per immagini».
Avverso la decisione del giudice d’appello, nell’interesse dell’imputato, è stato proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducente violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione.
In forza degli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 82 del 2005 («Codice dell’amministrazione digitale»), per il ricorrente, la firma digitale validamente apposta sull’atto d’impugnazione sarebbe idonea ad attestare anche l’autenticità della sottoscrizione apposta dall’imputato in calce al mandato con elezione di domicilio. A conclusioni non dissimili dovrebbe peraltro pervenirsi, anche in ragione del principio di conservazione degli atti processuali, in forza dell’art. 87bis d.lgs. 150 del 2022, in quanto, avendo il deposito a oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico deve essere sottoscritto digitalmente (secondo le modalità indicate con il provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE informatici RAGIONE_SOCIALE) e deve contenere la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale. )
La Procura RAGIONE_SOCIALE ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’atto di appello dichiarato inammissibile è stato depositato a mezzo EMAIL e tale modalità di deposito, disciplinata dall’art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è tutt’ora consentita ai sensi dell’art. 3, comma 8, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 «per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche».
Non è controverso che la verifica effettuata dalla cancelleria sulla provenienza dell’atto di impugnazione e sulla firma digitale ivi apposta abbia dato esito positivo: la provenienza dell’atto di appello dal difensore di fiducia dell’imputato e la sottoscrizione digitale da parte dello stesso non sono difatti messe in discussione del giudice di merito.
Secondo la Corte d’appello, tale sottoscrizione digitale non sarebbe sufficiente non consentendo di ritenere autentica la firma apposta dall’imputato in calce all’atto di elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto citazione a giudizio. Il provvedimento impugNOME, in particolare, osserva che l’atto, presente nel file che contiene l’atto d’appello depositato a mezzo EMAIL, è stato redatto su supporto cartaceo sottoscritto a penna dall’interessato e sostiene che, per renderlo valido, il difensore avrebbe dovuto a sua volta sottoscriverlo a penna per autentica e non, come invece avvenuto, con la sua firma digitale, nella specie apposta in corrispondenza della dicitura: «Per autentica, AVV_NOTAIO», «trattandosi di firma volta unicamente a certificare la corrispondenza al documento originario della sua scansione per immagini» e non ad autenticare la sottoscrizione. In definitiva, mancherebbe la sottoscrizione all’atto di dichiarazione di domicilio per l’assenza di autenticazione della sottoscrizione effettuata dal difensore nomiNOME invece richiesta dall’art. 162 cod. proc. pen.
Orbene, in fattispecie sostanzialmente quasi sovrapponibile alla presente, Sez. 4, n. 29185 del 05/07/2024, COGNOME, in motivazione, ha stigmatizzato la declaratoria d’inammissibilità resa dalla Corte d’appello di Bologna con iter-logico giuridico sostanzialmente coincidente con quello sotteso al provvedimento oggetto di attuale impugnazione.
3.1. La Suprema Corte ha richiamato il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, per il cui comma 3, quando
il deposito ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto «in forma di documento informatico» deve essere «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del RAGIONE_SOCIALE» e deve contenere «la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalrnente dal difensore per conformità all’originale». Premesso ciò, è stato evidenziato che, per il giudice di merito, al pari di quanto ritenuto con il provvedimento oggetto di attuale impugnazione, la circostanza che il documento con sottoscrizione degli imputati non autenticata con firma a mano dall’avvocato (ma munito di firma digitale) fosse allegato a un atto sottoscritto digitalrnente dal difensore (l’at d’appello depositato a mezzo EMAIL) è stata ritenuta irrilevante in quanto la firma digitale apposta dal difensore sull’atto sottoscritto dagli imputati attesterebbe la sola conformità all’originale degli allegati, ex art. 87-bis, d.lgs. n. 150 del 2022, ma non autenticherebbe le firme ivi apposte. La Corte d’appello
3.2. La citata sentenza di legittimità ha ritenuto che la Corte territoriale, argomentando nei termini di cui innanzi, non ha considerato che, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., l’elezione di domicilio ai fini della notificazione decreto di citazione a giudizio in grado di appello deve essere depositata unitamente all’atto di impugnazione e tale adempimento, previsto a pena di inammissibilità, rende l’elezione di domicilio parte integrante dell’atto di impugnazione.
3.3. In questa prospettiva, la citata Sez. 4, n. 29185 del 05/07/2024, COGNOME, ha ritenuto ben possibile che l’autenticazione della firma apposta in calce all’elezione di domicilio avvenga con la sottoscrizione dell’atto di impugnazione.
La circostanza che, in quel caso (come nel presente), le elezioni di domicilio non siano state inserite nell’atto di impugnazione è stata ritenuta conseguenza del fatto che l’appello non è stato proposto personalmente dagli imputati, bensì dal loro difensore. Gli atti contenenti l’elezione di domicilio (e la procura speciale ad impugnare), tuttavia, sono stati depositati unitamente all’impugnazione.
Sicché, l’autenticazione della sottoscrizione è stata ritenuta dalla Suprema Corte implicita nella sottoscrizione digitale dell’atto di appello che il difensore ha provveduto a depositare a mezzo EMAIL.
La citata Sez. 4, n. 29185 del 05/07/2024, COGNOME, ha infine evidenziato che un principio analogo è stato affermato di recente con riferimento alla sottoscrizione di una richiesta di restituzione nel termine, proposta ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., che era stata dichiarata inammissibile perché depositata a mezzo PEC dal difensore della parte richiedente ed era stata sottoscritta dalla parte richiedente senza che la sottoscrizione fosse stata
autenticata. Si è ritenuto, infatti, che «La firma digitale del difensore apposta sull’istanza di restituzione nel termine sottoscritta dalla parte e depositata telematicamente dallo stesso difensore in conformità al disposto dell’art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, unitamente alla contestuale nomina fiduciaria» potesse valere quale «autenticazione tacita della sottoscrizione del richiedente, pur in mancanza di una formula espressa in tal senso» (Sez. 6, n. 14882 del 13/03/2024, COGNOME, Rv. 286298 – 01). Nello stesso senso la giurisprudenza si è espressa esaminando casi in cui l’atto di querela depositato dal difensore della persona offesa non recava l’autenticazione della firma. Si è ritenuto, infatti, che il documento col quale l’offeso manifesta la volontà di chiedere la punizione e conferisce al difensore l’incarico di provvedere al deposito dell’atto presso l’Autorità giudiziaria, può considerarsi implicitamente sottoscritto dal difensore anche per autentica atteso che, provvedendo al deposito, il difensore si è fatto carico della provenienza della sottoscrizione (Sez. 5, n. 39049 del 09/10/2007, COGNOME, Rv. 238192 – 01; Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015, Recce, Rv. 262966 – 01).
A quanto argomentato dalla citata Sez. 4, n. 29185 del 05/07/2024, COGNOME, già tale da fondare l’accoglimento del ricorso, devono aggiungersi, in questa sede, ulteriori e determinanti considerazioni, traendo spunto da quanto evidenziato, circa la portata della firma digitale, da Sez. 4, n. 22708 dell’11/05/2023, NOME, Rv. 284657 – 01, ancorché pronunciatasi in diversa fattispecie in quanto inerente a questione di ammissibilità dell’impugnazione (il riesame cautelare) mediante deposito telematico dell’atto, ex art. 24, comma 6sexies, lett. a, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv., con modif., dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19.
4.1. La Citata sentenza ha chiarito che, nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6-sexies, lett. a, innanzi citato, il deposito telematico dell’atto di gravame in formato non originario digitale, ma generato mediante scansione della immagine del documento cartaceo creato con programma di videoscrittura, ove effettivamente sottoscritto con firma digitale del difensore.
Ciò che rileva ai presenti fini è quanto la Suprema Corte evidenzia (a pag. 67), anche sul punto condivisa in dottrina, in termini di prospettiva della entrata in vigore della riforma Cartabia con l’introduzione della regola RAGIONE_SOCIALE della impugnazione telematica. Il nuovo testo dell’art. 582, comma 1 cod. proc. pen. (in relazione al quale l’art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 ha differito l’entrata
vigore fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento che dovrà essere adottato con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023 per disciplinare le regole tecniche del processo penale telematico), evidenzia la sentenza di cui innanzi, fa espresso rinvio all’art. 111-bis cod. proc. pen. il quale, nel disciplinare il deposito telematico delle impugnazioni a sua volta richiama la disciplina regolamentare da attuare «concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici». In tale prospettiva, che la citata sentenza considera in termini interpretativi del sistema congegNOME dalla disciplina emergenziale sul deposito telematico degli atti di impugnazione, gli aspetti salienti della impugnazione telematica attengono agli indici di riconoscimento del mittente, risultando tale requisito soddisfatto attraverso l’impiego della firma digitale (nonché degli altri requisiti sulle modalit di trasmissione e di ricezione dell’atto di impugnazione, che non attengono in alcun modo alle modalità di formazione del testo dell’atto da trasmettere).
4.2. Orbene, nella stessa prospettiva di cui innanzi, la firma digitale del difensore apposta sulla dichiarazione/elezione di domicilio sottoscritta dall’imputato e allegata, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 581 cod. proc. pen., all’atto d’appello firmato digitalmente dal difensore e depositato a mezzo EMAIL opera quale autenticazione della sottoscrizione, in quanto sicuro indice di riconoscimento del difensore che l’appone, non essendo necessaria la presenza fisica del difensore all’atto della sottoscrizione da parte dell’imputato.
Sotto tale ultimo profilo, mutatis mutandis, difatti, tanto più che si tratta di atto allegato a impugnazione digitalmente sottoscritta dal difensore e depositata a mezzo EMAIL, rileva quanto già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in materia civile per cui, in tema di procura alle liti, la certificazione del difenso dell’autografia della sottoscrizione, come «autentica minore», ha soltanto la funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, con la conseguenza che non é necessario né che il difensore attesti che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza né che il difensore assuma su di sé, all’atto dell’autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura.
Quanto innanzi è stato recentemente ribadito da Sez. 3, civ., n. 18381 del 05/07/2024 (che, sul punto, richiama Sez. 2, civ., n. 144 del 19/01/1985) la quale ha chiarito che in tal senso è anche una recente pronuncia delle Sezioni Unite Civili. Il riferimento esplicito è a Sez. U, civ, n. 2075 del 19/01/2024, Rv. 669383 – 01, per cui «nella giurisprudenza di questa Corte la certificazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa
non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uop autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”). In questo senso, già in tempi risalenti (Cass., Sez. II, 19 gennaio 1985, 144) si era affermato che, al fine della prova dell’autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell’art. 83 c.p.c., è sufficiente che il difensore certifichi l’autografia della sottoscrizione della part non essendo necessaria l’attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall’art. 2703 per l’autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale. Successivamente, si è precisato che quella certificazione – intesa, come detto, quale “autentica minore” – ha soltanto una funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all’atto della autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura (tra le altre: Cass., S.U., 21 febbraio 1994, n. 1667; Cass., S.U., 17 maggio 1995, n. 5398; Cass., S.U., 28 novembre 2005, n. 25032; Cass., S.U., 4 maggio 2006, n. 10219; Cass., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14190; Cass., S.U.,7 novembre 2013, n. 25036; Cass., Sez. III, 15 aprile 2019, n. 10451; Cass., Sez. II, 8 aprile 2021, n. 9362; Cass., S.U., n. 15177/2021, citata)». In ogni caso, proseguono le citate Sezioni Unite Civili con argomentazioni che nella fattispecie oggetto di attuale esame non operano in quanto riferite al processo civile e non all’ipotesi di atto allegato a impugnazione penale con firma digitale e depositata a mezzo EMAIL, «come anche rilevato in dottrina, il riferimento alla disciplina di cui all’art. 2703 c.c. imporrebbe, semmai una contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione della procura e certificazione dell’avvocato (ciò che trova una qualche rispondenza nella previsione di legge speciale, sopra richiamata, di cui all’art. 35-bis,comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, la quale – come evidenziato da Cass., S.U., n. 15177/2021 – individua, nella certificazione della data di rilascio della procura, “un autonomo presupposto di ammissibilità del ricorso, introdotto specificamente dal legislatore, che attribuisce al difensore due distinti poteri e che, ordinariamente, richiederà la presenza fisica del ricorrente all’atto del rilascio della procura speciale”) e non già tra la procura e la redazione del ricorso cui la stessa si viene a collocare topograficamente». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La lettura di cui innanzi, infine, è in linea con il principio per il quale il di di accedere al processo deve essere concreto e effettivo, sicché le autorità interne devono evitare formalismi, nella specie la necessaria sottoscrizione manuale nonostante l’apposizione delle firma digitale, che conducano a un sostanziale diniego di giustizia, derivante dalla conseguente declaratori
d’inammissibilità dell’impugnazione per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio (ex art. 582 cod. proc. pen), in violazione del diritt fondamentale di accesso a un Tribunale assicurato dall’art. 6, § 1 della Convenzione (Corte EDU, sentenze del 9/06/2022, COGNOME c. Francia, del 28/10/2021, COGNOME c. Italia e del 15/09/2016, COGNOME c. Italia). Così applicandosi il principio di conservazione degli atti processuali che indirizza verso un criterio interpretativo che salvaguardi, quando possibile, l’effetto dell’atto processuale e, quindi, l’efficienza del sistema, che è garantita dalla proporzione fra i mezzi e i fini processuali (in merito alla concretezza ed effettività del dirit di accedere al processo e ai suoi rapporti con il sotteso principio di conservazione degli atti processuali, sin veda, in tema di rescissione del giudicato, la recente Sez. 6, n. 33038 del 25/05/2023, Essoussi, non massimata).
In conclusione, il provvedimento impugNOME deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 9 luglio 2024
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