Firma Digitale: Senza Prova Certa, l’Appello è Inammissibile
L’evoluzione digitale ha trasformato anche il processo penale, ma le garanzie di autenticità degli atti rimangono un pilastro fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la semplice affermazione di aver apposto una firma digitale a un’impugnazione non è sufficiente. È onere della parte fornire la prova certa e inconfutabile di tale sottoscrizione, pena l’inammissibilità dell’atto.
I Fatti del Caso
Una cittadina, condannata per una serie di reati edilizi e per la violazione di sigilli, decideva di impugnare la sentenza di primo grado. Il suo difensore predisponeva l’atto di appello e lo trasmetteva alla cancelleria della Corte d’Appello competente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Tuttavia, la Corte d’Appello dichiarava l’impugnazione inammissibile, sostenendo che l’atto fosse privo della necessaria sottoscrizione digitale. La ricorrente, non accettando la decisione, si rivolgeva alla Corte di Cassazione. Sosteneva che il difensore avesse regolarmente firmato l’atto originale, per poi trasformarlo in PDF e apporre la firma digitale sull’intero documento informatico prima dell’invio. A supporto della sua tesi, produceva anche memorie integrative con allegata la comunicazione PEC, asserendo che i file allegati in formato pdf.p7m ne dimostravano la sottoscrizione.
La Decisione della Cassazione sulla Firma Digitale
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno stabilito che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. La motivazione di questa decisione si fonda su un punto essenziale: la mancanza di prova certa della sottoscrizione dell’atto mediante firma digitale.
La Corte ha osservato che la ricorrente non era riuscita a fornire alcuna prova decisiva in tal senso. Anche i documenti prodotti successivamente non erano stati ritenuti sufficienti, in quanto non dimostravano in modo inequivocabile la trasformazione dell’atto nel formato che attesta la firma digitale (come il formato .p7m) e, soprattutto, erano privi dell’attestazione di autenticità rilasciata dal gestore della firma stessa. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nell’onere della prova. Non basta dichiarare che un atto è stato firmato digitalmente; bisogna essere in grado di dimostrarlo senza lasciare adito a dubbi. La Corte ha sottolineato che, nonostante le affermazioni della ricorrente, gli elementi portati alla sua attenzione non fornivano la ‘prova certa’ richiesta.
In particolare, mancava un elemento fondamentale: l’attestazione di autenticità rilasciata dal gestore del servizio di firma digitale, un documento terzo e imparziale che certifica la validità e l’apposizione della firma a un determinato documento informatico in una data certa. La semplice produzione di un file con estensione .p7m o di una mail PEC, senza ulteriori riscontri oggettivi, non è stata considerata sufficiente a superare il dubbio sulla paternità e autenticità dell’atto processuale. La Corte, quindi, ha applicato un principio di rigore formale a tutela della certezza del diritto e della regolarità del processo.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per tutti gli operatori del diritto che utilizzano gli strumenti del processo telematico. La digitalizzazione delle procedure richiede una scrupolosa attenzione non solo alla redazione degli atti, ma anche alla corretta gestione delle formalità tecniche che ne garantiscono il valore legale. La validità di una firma digitale non può essere data per scontata. È indispensabile che il professionista conservi e sia in grado di produrre tutta la documentazione necessaria a provare, in modo inconfutabile, l’avvenuta e corretta sottoscrizione digitale dell’atto trasmesso. In assenza di tale prova, il rischio concreto è quello di veder vanificato il proprio lavoro, con la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione e gravi conseguenze per l’assistito.
È sufficiente affermare di aver apposto una firma digitale a un atto di appello inviato via PEC?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte di Cassazione, la parte che presenta l’atto ha l’onere di fornire una prova certa della sottoscrizione digitale, come la produzione del file in un formato che la attesti (es. .p7m) o un’attestazione di autenticità rilasciata dal gestore del servizio di firma.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non ha fornito alcuna prova certa che l’atto di appello originale fosse stato effettivamente sottoscritto digitalmente. Anche le memorie integrative prodotte non sono state ritenute sufficienti a dimostrare l’autenticità della sottoscrizione.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45610 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45610 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGNANO VARANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Considerato che Cicil:NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in indicata con la quale la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ricorrente, in quanto l’impugnazione, trasmessa a mezzo pec, era priva di sottoscrizi La ricorrente, con unico motivo di ricorso, rappresenta che il difensore ha materialmente l’atto di impugnazione, ha trasformato il documento in formato pdf ed h la firma digitale sul documento informatico, sicché non si pone alcun dubbio in paternità ed autenticità dell’atto.
Considerato che la ricorrente, con due memorie integrative, ha ulteriormente ar illustrato il motivo di ricorso, allegando il messaggio di posta elettronica certi evince che gli allegati eNOME firmati digitalmente in quanto in formato file pdf.p7m., l’atto di appello avverso la pronuncia di condanna per reati edilizi, concernenti d.PR n. 380 del 2001, del d.lvo n. 42 del 2004, della legge n 394 del 2001 (capo e per violazione di sigilli di cui all’art 349, comma secondo, cod. pen.
Ritenuto che la ricorrente non ha fornito alcuna prova certa in ordine alla sottoscri di impugnazione mediante firma digitale, posto che anche gli allegati prodotti con integrative non forniscono prova della trasformazione dell’atto di appello nel format la firma digitale, privo della attestazione di autenticità rilasciata dal gestore del
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rile declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cas ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente