Finalità di spaccio: quando il luogo del reato diventa prova determinante
La determinazione della finalità di spaccio rappresenta uno degli aspetti più complessi nei procedimenti penali riguardanti gli stupefacenti. Spesso la difesa punta sull’assenza di strumenti di pesatura per escludere l’intento commerciale, ma la giurisprudenza recente conferma che altri fattori possono essere decisivi per la condanna.
Il caso e il contesto del fermo
Un soggetto è stato condannato in appello per detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l’illogicità della motivazione riguardo alla destinazione della droga. La difesa sosteneva che la mancanza di bilancini o materiale per il confezionamento dovesse far propendere per l’uso personale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come i motivi proposti fossero una mera ripetizione di quanto già discusso e correttamente risolto nei gradi precedenti. La sentenza impugnata aveva infatti fornito una spiegazione logica e completa sulla finalità di spaccio, basandosi non solo sul quantitativo di sostanza, ma soprattutto sul luogo del ritrovamento.
L’importanza della piazza di spaccio
Un elemento chiave della decisione è stato il luogo del fermo. L’imputato era stato sorpreso in una zona nota alle forze dell’ordine come piazza di spaccio. Il fatto che il soggetto fosse stato arrestato nello stesso identico punto solo pochi giorni prima, sempre per cessione di droga della stessa tipologia, ha costituito un indizio insuperabile della sua volontà di vendere la sostanza.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che la finalità di spaccio non deve necessariamente essere provata dal possesso di strumenti tecnici come bilancini o bustine. Se il contesto ambientale e i precedenti specifici del soggetto indicano in modo univoco l’attività di vendita, l’assenza di tali oggetti diventa irrilevante. La motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta corretta poiché ha collegato logicamente il quantitativo di droga alla recidività del comportamento nello stesso luogo fisico, configurando un quadro probatorio solido e privo di contraddizioni.
Le conclusioni
Il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende. Questa sentenza ribadisce che la prova dell’intento di spacciare può essere raggiunta attraverso una valutazione complessiva delle circostanze di tempo e di luogo. La reiterazione del comportamento in zone geografiche specifiche neutralizza le tesi difensive basate sulla mancanza di prove materiali accessorie, consolidando un orientamento rigoroso contro il traffico di stupefacenti anche di lieve entità.
Si può essere condannati per spaccio senza il ritrovamento di un bilancino?
Sì, la finalità di vendita può essere desunta da altri elementi come il quantitativo di droga, il luogo del fermo e i precedenti specifici del soggetto.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone le stesse tesi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile in quanto considerato meramente reiterativo e privo di nuovi elementi critici verso la sentenza impugnata.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7500 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7500 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
106/RG 25594
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe indicat per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata (pagg. 4-5), in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico con riguardo alla finalità di spaccio dello stupefacente base al quantitativo e alla piazza di spaccio in cui l’imputato era stato sorpreso cioè il medesim luogo in cui era stato arrestato pochi giorni prima, in flagranza della cessione di stupefacen della medesima tipologia, così da rendere irrilevante l’assenza di strumenti utili alla pesatura al confezionamento;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/01/2026