Finalità di spaccio: i criteri della Cassazione per la condanna
La finalità di spaccio rappresenta il confine critico tra l’illecito amministrativo per uso personale e il reato penale di detenzione di sostanze stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con estrema chiarezza quali siano gli indicatori oggettivi che permettono di qualificare la detenzione come finalizzata alla vendita, rendendo vani i ricorsi basati su contestazioni generiche.
Accertamento della finalità di spaccio e prove materiali
Il cuore della vicenda riguarda la distinzione tra chi detiene droga per sé e chi lo fa per immetterla nel mercato. Secondo i giudici di legittimità, la finalità di spaccio non necessita della prova di una cessione avvenuta, ma può essere desunta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Nel caso analizzato, la difesa aveva tentato di impugnare la sentenza di appello senza però offrire argomenti capaci di scardinare la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti.
Il peso della sostanza e il confezionamento
Un elemento cardine è il cosiddetto dato ponderale. Quando la quantità di sostanza supera abbondantemente il fabbisogno quotidiano medio, la presunzione di uso personale decade. Tuttavia, il peso non è l’unico fattore. La presenza di dosi già ripartite indica una chiara predisposizione alla distribuzione immediata. A ciò si aggiunge il sequestro di strumenti tecnici, come bilancini di precisione o materiali per l’imballaggio, che completano il quadro probatorio della finalità di spaccio.
La decisione sulla finalità di spaccio e l’inammissibilità
La Cassazione ha rilevato che il ricorso presentato era manifestamente infondato. Le censure mosse dal ricorrente sono state definite “apodittiche”, ovvero prive di una reale analisi critica della sentenza impugnata. Quando una motivazione di merito è precisa e risponde puntualmente alle obiezioni della difesa, il ricorso che si limita a ripetere le stesse lamentele senza nuovi elementi viene dichiarato inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova. I giudici hanno evidenziato che la Corte di Appello aveva già fornito una risposta esaustiva e logica. La combinazione tra il quantitativo significativo di stupefacente, la suddivisione in dosi e il possesso di attrezzature per il confezionamento costituisce una prova logica insuperabile della destinazione della droga a terzi. La mancanza di una specifica contestazione su questi punti ha reso il ricorso del tutto generico, portando alla conferma della responsabilità penale del soggetto coinvolto.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono non solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio economico per il ricorrente. L’inammissibilità del ricorso comporta infatti la condanna automatica al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma consistente in favore della Cassa delle Ammende. Questo orientamento giurisprudenziale conferma il rigore dei giudici nel valutare la finalità di spaccio, sottolineando che la difesa deve basarsi su elementi concreti e non su semplici negazioni di rito per sperare in un esito favorevole in sede di legittimità.
Come si distingue l’uso personale dallo spaccio?
La distinzione si basa su elementi oggettivi come la quantità di sostanza, la suddivisione in dosi già pronte e il possesso di strumenti per pesare o confezionare la droga.
Cosa rischia chi presenta un ricorso generico in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Il solo peso della droga basta per una condanna?
Il peso è un indizio forte, ma viene solitamente valutato insieme ad altri fattori come le modalità di custodia e il ritrovamento di materiale per il frazionamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49605 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49605 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMEAVVOCATA NOME NOME NOME MAGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità risultano, che manifestamente infondati, anche generici in quanto privi di una effettiva censur apoditticamente affermata nonostante la motivazione precisa della Corte di appello che, con riferimento ai relativi motivi posti in sede di gravame, ha fornito corretta risposta, spe dove ha rilevato che la finalità di spaccio dello stupefacente detenuto emergesse, non solo da dato ponderale certamente significativo, ma anche in ragione della suddivisione in più dosi una parte della sostanza stupefacente rinvenuta e per il contestuale sequestro di strument deputati alla predisposizione in dosi della stessa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2023.