Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41848 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41848 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento. E’ presente ai fin della pratica forense il AVV_NOTAIO, coa di Roma, NUMERO_DOCUMENTO.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed €.12.000 di multa per il reato di cui all’ar 73, comma 1, DPR 309/1990, commesso in concorso con COGNOME NOME.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il COGNOME NOME a mezzo del proprio difensore di fiducia. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. GLYPH e) cod, proc. pen. La sentenza dei giudici di appello era palesemente contraddittoria ed illogica in ordine alla ritenuta prova della finalità di spaccio de stupefacente detenuto.A tal fine, la promuncia impugnata aveva accostato all’unico dato del quantitativo della sostanza stupefacente delle mere congetture, senza rispondere adeguatamente ai motivi di appello. In particolare, aveva ritenuto prova della finalità di spaccio l’utilizzo di una vettura schermata in quanto riferibile ai V del Fuoco, laddove la vettura presentava soltanto adesivi sulla fiancata e non era una vettura di servizio, ma privata; l’utilizzo di un tipo di messaggistica particola che cancella i messaggi, dato di contenuto equivoco perchè riferibile anche ad un assuntore di sostanza; il coinvolgimento di un altro soggetto, fatto sicuramente privo di significato rivelatore della finalità di cessione a terzi della sostanza. mancata esecuzione di una perquisizione domiciliare a carico del COGNOME nonchè del sequestro del telefono cellulare rendevano gli elementi indicati in sentenza del tutto privi di riscontri e ne avvaloravano l’illogicità. Palesemente illogica nonchè congetturale era anche l’affermazione secondo cui le condizioni economiche del COGNOME non gli avrebbero consentito l’acquisto dello stupefacente. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione alla carenza assoluta di motivazione, posto che i giudici di appello avevano ripercorso l’impianto motivazionale del primo giudice senza conkontarsi con le doglianze esposte nell’atto di appello. Con il terzo motivo denuncia la manifesta illogicità del motivazione in relazione alle argomentazioni relative alla esclusione della ipotesi lieve di cui al Tcomma dell’art. 73 DPR 309/1990. La sentenza aveva motivato sul punto richiamando i medesimi elementi che aveva utilizzato per escludere l’uso personale della sostanza. Con l’ultimo motivo, deduce vizio di motivazione sempre relativamente alla esclusione della ipotesi lieve. La Corte aveva affermato, in via ipotetica, che non tutta la sostanza fosse destinata alla cessione, ed era perciò illogica allorquando aveva negato la derubricazione ancorandola al dato ponderale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti alla motivazione inerente alla affermata finalità di spaccio attengono ad una supposta assenza di risposta, da parte della Corte di merito, alle censure formulate in appello. Nondimeno, i temi probatori proposti risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. “doppia conforme”, devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quell di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595)
Tanto premesso, contrariamente a quanto asserito dall’odierno ricorrente, i giudici di merito hanno fatto puntuale e corretta applicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità secondo cui la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4 sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, COGNOME, Rv. 260991). Si è chiarito comunque che il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente
concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione.
Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno, con ragionamento coerente, considerato non solo il significativo dato ponderale della sostanza di tipo cocaina in sequestro (49,80 grammi con grado di purezza del 70% da cui era possibile ricavare 229 dosi medie giornaliere), ma anche tutti gli elementi della fattispecie concludendo, senza alcuna manifesta illogicità, che lo stupefacente fosse destinato ad essere ceduto a terzi. Invero, come rilevato anche nel motivo di ricorso, l’autovettura utilizzata era una autovettura in dotazione ad una RAGIONE_SOCIALE in congedo, e detto dato era evincibile dagli adesivi riportati su fiancata; non è quindi illogico ritenere che il mezzo utilizzato fosse idoneo a sviare eventuali sospetti o controlli da parte delle forze dell’ordine; così come certamente è priva di aporie logiche la considerazione secondo cui il COGNOME, che svolgeva attività di operaio con una dichiarazione reddituale pari a ventimila euro lordi, versasse una consistente somma ( pari secondo le sue stesse ammissioni a 2.400 euro) per l’acquisto della sostanza destinata ad uso personale; in tale quadro, infine, non risulta certamente incoerente con la valutazione di un complessivo quadro deponente per un contesto illecito dell’azione perpetrata il richiamo all’utilizzo di telefono cellulare con sistema di messaggistica criptato nonché l’elemento relativo a coinvolgimento di un altro soggetto ( il coimputato COGNOME, gravato da un precedente specifico) nella attività di acquisizione della cocaina.
Quanto al terzo e quarto motivo, inerenti alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, unitamente alla pronuncia di primo grado con la quale forma, come detto, un unico corpo motivazionale, offre GLYPH congrua ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti al fatto, qual dato ponderale, il principio attivo, il numero di dosi ricavabili, le oggettive modali dell’azione (utilizzo del telefono dotato di messaggistica criptata, utilizzo del vettura munita di adesivi riconducili ad una RAGIONE_SOCIALE insospettabile – Vigili RAGIONE_SOCIALE in congedo, commissione del reato insieme a soggetto gravato da precedente specifico). La motivazione, che ha escluso la minima offensività del fatto in considerazione della ritenuta attività di spaccio e del considerevole numero di dosi di stupefacente da immettere sul mercato, è quindi pienamente rispettosa GLYPH dei canoni GLYPH interpretativi GLYPH elaborati GLYPH dalla GLYPH giurisprudenza di legittimità, che richiedono, GLYPH sia per l’applicazione GLYPH che per l’esclusione GLYPH dell’art. 73, comma GLYPH 5, D P R 3 0 9 / 1 9 9 0, GLYPH di valutare GLYPH tutti GLYPH gli elementi indicati GLYPH dalla GLYPH norma, GLYPH sia GLYPH quelli concernenti GLYPH l’azione GLYPH (mezzi, modalità GLYPH e circostanze GLYPH della GLYPH stessa), GLYPH sia GLYPH quelli GLYPH che attengono all’oggetto GLYPH materiale GLYPH del GLYPH reato GLYPH (quantità GLYPH e GLYPH qualità GLYPH delle sostanze GLYPH stupefacenti): GLYPH cfr., GLYPH ex GLYPH plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; GLYPH Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013
Rv. 255856 – 01-; Sez. U – n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01).). La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nel parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell’evidenziare la divaricazione di ben quattro ann venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell’art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri paramet richiamati dalla disposizione».Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l’ipotesi di reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all’esito, uno solo di essi essere ritenuto tale d escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275Ó44-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246649-01). Nel caso di specie, il considerevole numero delle dosi da immettere sul mercato, unitamente alle circostanze complessive dell’azione compiuta, così come sopra descritte, è stato correttamente considerato come escludente la configurabilità della ipotesi lieve. Va in proposito altresì ricorda che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabil e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 – 01) e che le ipotesi di cd ” piccolo spaccio”si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili ” a decine” ( e non, come nel caso di specie, a centinaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si impone conclusivamente il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6.7.2023