Finalità di spaccio e detenzione di droga: i chiarimenti della Cassazione
Determinare la finalità di spaccio rispetto all’uso personale è uno dei nodi centrali del diritto penale in materia di stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato i criteri necessari per distinguere queste due fattispecie, confermando che la valutazione del giudice di merito è insindacabile se supportata da una motivazione logica e coerente.
Il caso: detenzione e finalità di spaccio
La vicenda riguarda un uomo trovato in possesso di circa 7,8 grammi di cocaina durante un controllo notturno. La sostanza non era conservata in un unico blocco, ma suddivisa in diversi involucri di peso differente, distribuiti nelle tasche dei pantaloni. Il ricorrente ha cercato di giustificare il possesso sostenendo di essere un consumatore abituale con una soglia di tolleranza superiore ai limiti tabellari, invocando quindi l’esclusivo uso personale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che i motivi presentati dalla difesa tendevano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di Cassazione. Quando il giudice di merito ricostruisce l’evento in modo preciso e circostanziato, prendendo in esame tutte le deduzioni difensive, la sua decisione non può essere contestata se priva di vizi logici manifesti.
Gli indici della finalità di spaccio
Nel caso di specie, la finalità di spaccio è stata correttamente desunta da elementi fattuali precisi:
1. La suddivisione della cocaina in dosi (un involucro da 7 grammi e quattro da 0,8 grammi).
2. Le modalità di porto della sostanza, occultata in diverse tasche.
3. Il contesto temporale, ovvero il fatto che il soggetto circolasse con tale quantitativo durante le ore notturne.
Questi fattori, combinati tra loro, superano la mera presunzione basata sul dato quantitativo, fornendo una prova logica dell’attività di cessione a terzi.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di insindacabilità degli apprezzamenti di fatto. Se la Corte d’appello ha fornito una spiegazione esauriente dell’iter logico-giuridico, analizzando le risultanze processuali e le tesi della difesa, il controllo di legittimità deve limitarsi alla verifica della tenuta logica di tale ragionamento. La suddivisione in dosi e il possesso in circostanze di tempo sospette costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che giustificano l’esclusione della tesi dell’uso personale, anche a fronte di dichiarazioni del ricorrente circa la propria condizione di tossicodipendenza.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che per evitare la condanna non basta dichiararsi consumatori abituali. La finalità di spaccio viene accertata attraverso un’analisi globale del comportamento e delle modalità di detenzione. Il ricorso è stato dunque rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende, confermando il rigore della giurisprudenza nel valutare gli elementi sintomatici dell’attività di spaccio.
Quali elementi provano la finalità di spaccio?
La finalità di spaccio viene dedotta da elementi come il quantitativo superiore ai limiti, la suddivisione in dosi, le modalità di occultamento e le circostanze di tempo e luogo del controllo.
Si può contestare in Cassazione la quantità di droga per uso personale?
No, la valutazione sulla destinazione della droga è un accertamento di fatto riservato ai giudici di merito e non può essere riconsiderato in Cassazione se la motivazione è logica.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50886 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50886 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME GLYPH ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione dell’art. 73 d.P.R.309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla fin di uso personale, rappresentando l’insufficienza del criterio fondato sul numero di dosi ricav della sostanza e la quantità di principio attivo, essendo egli consumatore ordinari stupefacente, solito a consumare una quantità media di stupefacente superiore ai limiti indic nelle tabelle.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione d riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insind in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalla suddivisione in dos quantità di cocaina rinvenuta a seguito di perquisizione personale, pari a complessivi gram 7,8 lordi custodita nelle tasche sinistra (un involucro di circa 7 grammi) e destra (q involucri di circa 0,8 grammi) dei pantaloni e portata in giro anche di notte. Dalle ca motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti preci circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di man illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.