Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34706 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34706 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2024 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il G.i.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE convalidava, in data 15 aprile 2024, il fermo eseguito dalla polizia giudiziaria in data 12 aprile 2024 alle ore 22.45, nei confronti di NOME, in relazione al delitto di omicidio preterintenzionale di NOME COGNOME, avvenuto I’ll aprile 2024 poco dopo le 23.00.
Il G.i.p., all’esito dell’udienza di convalida, emetteva anche ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME.
L’imputazione provvisoria contestava all’indagato che trovandosi – quale addetto allo smontaggio del palco, unitamente ad alcuni suoi colleghi dipendenti della ditta “RAGIONE_SOCIALE” – nei pressi di una scalinata ubicata nella corte interna del Mandela Forum di RAGIONE_SOCIALE, al cui interno stava per concludersi un evento musicale, durante un diverbio intercorso tra il suo datore di lavoro NOME COGNOME e lo spettatore NOME COGNOME, poneva in essere atti diretti a commettere
in danno di quest’ultimo il delitto di cui agli artt. 582, 583 c.p., ponendosi alle sue spalle su di un gradino più alto rispetto a quello occupato dal COGNOME ed aggredendolo, colpendolo con un pugno estremamente violento alla base del cranio, gli cagionava gravissime lesioni a seguito delle quali NOME cadeva dalle scale, il che ne procurava la morte.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME, avverso l’ordinanza di convalida del fermo, consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 384, comma 3, cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente l’illegittimità del decreto di fermo operato della polizia giudiziaria, in quanto il AVV_NOTAIO ministero aveva già assunto la direzione delle indagini, tanto da partecipare all’escussione delle persone informate dei fatti in Questura nel corso della notte seguente il fatto, come anche risultava che la stessa sera della morte della persona offesa la polizia giudiziaria avesse ascoltato e visto NOME, nel mentre riferiva ai colleghi di avere colpito un uomo sulle scalette esterne dell’impianto, mimando il gesto.
Inoltre, NOME, a riprova della circostanza che fosse considerato indiziato, non fu sentito a sommarie informazioni in Questura nell’immediatezza e anche le successive intercettazioni, i cui esiti rifluivano in una annotazione di polizia giudiziaria del 12 aprile 2024, imponevano al solo AVV_NOTAIO ministero di disporre il fermo di polizia giudiziaria, non sussistendo le condizioni previste dall’art. 384, comma 3 cod. proc. pen., alle quali si richiamava il G.i.p. convalidando il fermo.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Il AVV_NOTAIO ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso, in quanto l’indiziato veniva individuato solo
successivamente, all’esito delle disposte intercettazioni, come risulta dal dec urgente del AVV_NOTAIO ministero che le disponeva, nel quale si dava atto che «le prime escussioni dei soggetti presenti al momento del fatto … allo stato attuale non hanno consentito l’individuazione del soggetto responsabile della morte del COGNOME», sicchè «deve ritenersi che l’intercettazione delle conversazioni telefoniche … sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il fermo fu operato dalla polizia giudiziaria alle ore 22.45 del 12 aprile 2024, come risulta dal relativo verbale allegato dal ricorrente.
Premesso che dal momento in cui il pubblico ministero assume la direzione delle indagini il potere di disporre il fermo è esclusivamente dell’organo inquirente, il comma 3 dell’art. 384 cod. proc. pen. prevede però una eccezione rispetto a tale regola, riespandendo l’attribuzione del potere di iniziativa della polizia giudiziaria nel caso in cui «sia successivamente individuato l’indiziato», per quel che qui rileva, purchè «non sia possibile attendere il provvedimento del pubblico ministero».
A tal riguardo, come correttamente evidenziato dalla Procura AVV_NOTAIO, il ricorso si limita a contestare la sussistenza della prima condizione, non anche della seconda.
Cosicchè spetta a questa Corte verificare se effettivamente l’individuazione di NOME, quale indiziato, avvenne dopo le prime attività investigative e giustificò il fermo disposto da parte della polizia giudiziaria, e non del pubblico ministero.
3. La risposta al quesito è positiva.
Effettivamente, come sostiene la difesa del ricorrente, il pubblico ministero aveva assunto la direzione delle indagini, non avendo solo ricevuto la notizia di reato, ma essendosi attivato nell’esercizio concreto dei propri poteri, sia partecipando alle assunzioni di sommarie informazioni, sia anche disponendo le intercettazioni di urgenza (sulla nozione di direzione delle indagini, che richiede l’attivarsi dei poteri del pubblico ministero, cfr.Sez.1, n. 2998 del 24/06/1992, Greco, Rv. 192216 – 01).
Non di meno, però, proprio dal tenore della scansione delle attività investigative svolte, emerge come il AVV_NOTAIO ministero non avesse ancora certezza in ordine alla attribuibilità del fatto a NOME, come risulta dal decreto, richiamato dalla Procura AVV_NOTAIO, con il quale furono disposte le intercettazioni
d’urgenza in ambientale, presso la sala della Questura, nel mentre venivano escusse nel corso della notte le persone informate dei fatti.
Difatti, si legge nel decreto di intercettazioni urgenti, che il dipendente della impresa di servizi presso il Mandela Forum, autore della condotta, «non ancora compiutamente identificato», tanto da doversi acquisire «elementi individualizzanti a carico dell’autore dell’evento omicidiario».
D’altro canto, lo stesso decreto di intercettazione urgente – teso a captare le conversazioni non solo di NOME, ma anche dei suoi colleghi – inerisce ad un procedimento penale nei confronti di soggetti ancora ignoti.
Sono proprio e solo gli elementi – acquisiti successivamente al decreto di intercettazione – ad aggiungere al quadro indiziario elementi individualizzanti NOME come il dipendente che aveva colpito COGNOME.
Si tratta di tre conversazioni: quelle delle 16.58 e delle 10.17, ma soprattutto quella delle 22.26 del 12 aprile 2024, nel corso della quale il titolare della impresa, COGNOME, insiste con il dipendente Corvo affinchè li raggiunga in Questura. Costui rifiuta, descrivendo così la scena: «no lui glie l’ha data … lui gli ha dato la bomba da dietro … mentre scendeva le scale gli ho dato una botta io … così è andata lo sapete tutti che è andata così…»; aggiungendo poi: «a me il mio avvocato mi ha detto di non tornare lì… digli a NOME di dire che sono stato io … abbiate pazienza … digli a NOME di dire che lui gli ha dato uno schiaffo da dietro e io quando è venuto giù per le scale gli ho dato un cazzotto, a me mi va bene ma io non vengo lì. ,»
La difesa evidenzia come un altro elemento individualizzante già preesisteva ed era quello oggetto della annotazione che riferiva nell’immediatezza del fatto che gli agenti di polizia giudiziaria avevano sentito NOME, nel mentre riferiva ai colleghi di aver colpito l’uomo, mimando il gesto.
A ben vedere, deve, però evidenziarsi come tale ultimo elemento in uno al video – che venivano richiamati nella annotazione del 12 aprile 2024 ore 16.50 – conduceva i verbalizzanti ad annotare che il gesto che era stato visto mimare «sembrerebbe compatibile» con quello visionato nelle immagini.
In sostanza il AVV_NOTAIO ministero giudicava che tale ultima espressione non fosse concludente, così da consentire di individuare NOME nelle prime ore dopo il fatto, cosicchè non ricorreva ancora la necessaria gravità indiziaria, che invece si raggiungeva, sulla scorta solo degli esiti delle successive indagini tecniche, non essendo state neanche le sommarie informazioni rese dalle persone informate dei fatti utili a ricostruire l’evento e a individuare l’indiziato.
Va, infatti, ricordato che il potere di fermo di indiziato di delitto, può essere esercitato sulla base di indizi che devono rivestire quella stessa connotazione di gravità richiesta dall’art. 273 cod. proc. peri, per l’applicazione di misure di
coercizione personale. È, quindi, scomparsa ogni distinzione, sul piano della dimensione qualitativa, tra indizi che legittimano il fermo ad opera della polizia giudiziaria o del P.M. nel corso delle indagini preliminari e quelli che autorizzano l’adozione di un provvedimento limitativo della libertà da parte dell’autorità giudiziaria, stabilendosi un parametro di qualificazione uniforme. Il G.I.P., deve, pertanto, attenersi al criterio della gravità degli indizi nella decisione, sia pure sommaria, della rilevanza e consistenza oggettiva degli elementi a sua disposizione, i quali non debbano consistere in fatti che, dotati di decisività, univocità e logica concordante, forniscano lo stesso grado di certezza probatoria richiesto per la formulazione di un giudizio di responsabilità, essendo sufficiente che le deduzioni desumibili dal loro coordinamento conducono ad una ragionevole conclusione di probabilità circa l’esistenza del reato oggetto della contestazione e della sua attribuibilità all’indagato (Sez. 1, n. 1090 del 09/03/1992, COGNOME, rv. 191163 – 01; tale principio è stato ribadito, anche di recente in ordine al fermo di indiziato di delitto previsto dall’art. 77 d.lgs. n. 159 del 2011, che richiede qual presupposti i medesimi di cui al fermo ex art. 384 cod. proc. pen., e cioè i gravi indizi di colpevolezza ed il pericolo di fuga», da Sez. 2, n. 34230 del 2022, n.m., nonchè da Sez. 6, n. 1746 del 23/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254199 – 01; Sez. 2, n. 2487 del 07/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269134 – 01).
Ne consegue che corretto è il provvedimento di convalida, non risultando già consolidatasi, nel grado della gravità indiziaria, l’individuazione dell’autore del reato. Al G.i.p. è infatti richiesto, anche in questo caso, di operare una valutazione ex ante, ponendosi nella posizione della polizia giudiziaria per delibare la sussistenza integrante l’eccezione alla regola della competenza del pubblico ministero ad operare il fermo, dopo l’assunzione della direzione delle indagini.
Trova infatti applicazione, anche in ordine al caso in esame, il AVV_NOTAIO principio per cui il giudice della convalida dell’arresto in flagranza deve operare con giudizio “ex ante”, avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi (Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 266930 – 01; conf. N. 15296 del 2006 Rv. 234211 – 01, N. 17435 del 2006 Rv. 233969 – 01, N. 21172 del 2007 Rv. 236672 – 01, N. 2454 del 2008 Rv. 238533 – 01, N. 21577 del 2009 Rv. 243885 – 01, N. 37861 del 2014 Rv. 260084 – 01).
Pertanto, non risulta in violazione di legge il provvedimento impugnato, non ricorrendo le condizioni per la non convalida del fermo eseguito dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, dopo che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini e, quindi, in contrasto con l’art. 384, comma 2, cod. proc.,
: GLYPH
in quanto i requisiti del comma 3 sono presenti («…sia successivamente individuato l’indiziato») o non contestati.
Difatti, quanto a questi ultimi alcun motivo di doglianza viene mosso in ordine al pericolo di fuga e alla situazione di urgenza, che escludeva la possibilità di attendere il provvedimento del pubblico ministero, profili che, non essendo stati devoluti con il ricorso, devono restare estranei alla presente valutazione.
Va affermato che in tema di ordinanza di convalida del fermo, disposto dalla polizia giudiziaria dopo che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini – in forza della eccezione alla regola fissata dall’art. 384, comma 2, cod. proc. pen. in quanto sia successivamente individuato l’indiziato (comma 3) – il G.i.p. deve procedere a una valutazione ex ante, tesa a verificare se l’individuazione dell’indiziato fosse già stata caratterizzata dal grado della gravità indiziaria di colpevolezza previsto dall’art. 273 cod. proc. pen. prima del provvedimento di fermo.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 11/07/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente