Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51159 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51159 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 16 dicembre 2022, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione resa il 19 giugno 2018 dal Tribunale di Catania nei confronti di NOME, imputato del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1, 3, lett. a) e d), 3-bis e 3-ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per avere, in concorso con altra persona non identificata, condotto, ponendosi al controllo della relativa bussola per seguire la rotta, un’imbarcazione sprovvista di bandiera di nazionalità, così compiendo atti idonei a procurare l’ingresso illegale di 132 cittadini stranieri di varie nazionalità, fra cui donne e bambini, in violazione delle norme surrichiamate, al fine di trarne profitto, avendo i migranti corrisposto somme di denaro per pagare il prezzo del viaggio, trasportandoli prima da una spiaggia ubicata sulla costa libica in mare aperto a bordo di gommoni e poi trasbordandoli sulla suddetta imbarcazione, diretta verso la costa italiana, fino all’intervento di soccorso della nave RAGIONE_SOCIALE, che aveva poi condotto i migranti nel porto di Pozzallo; con le aggravanti di aver commesso il fatto procurando l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di un numero di immigrati superiore a cinque, di avere commesso ricorrendo a due o più delle ipotesi di cui alle lett. a), b), c), d)’ e) del comma 3 dell’art. 12 cit., e a fine di profitto; fino al territorio di Pozzallo, il 14 novembre 2016.
Il primo giudice, ritenuta la penale responsabilità dell’imputato e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 2.400.000,00 di multa, con l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
La conforme valutazione dei giudici del merito ha ritenuti) acquisita la prova piena della responsabilità dell’imputato in ordiné alla condotta di favoreggiamento dell’immigrazione illegale a lui contestata, sulla scorta, non soltanto delle sue affermazioni, ma anche di quelle dei testimoni che lo avevano visto partecipare alla conduzione del viaggio dell’imbarcazione che aveva portato lui e gli altri migranti verso la costa italiana, tenendo e usando la bussola necessaria per l’individuazione e il mantenimento della rotta, senza alcuna possibilità di ritenere maturata nello sviluppo del fatto l’invocata esimente dello stato di necessità.
Anche la configurazione circostanziale oggetto di imputazione è stata ritenuta pienamente accertata dai giudici del merito, pure per quanto concerne il fine di profitto, affermato come sussistente sia in via diretta e sia in via indiretta.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore di NOME chiedendone l’annullamento e affidando l’impugnazione a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla questione posta con il secondo motivo di appello.
La difesa rileva che, con la doglianza richiamata, si era prospettata l’evenienza della causa di giustificazione dello stato di necessità, essendo risultato che la cooperazione fornita dall’imputato all’effettuazione del viaggio, quando al largo delle coste libiche l’imbarcazione era stata abbandonata al proprio destino, era da ascriversi alla necessità di evitare a sé e agli altri migranti di andare incontro al naufragio e alla morte, sicché il contributo costituito dall’uso della bussola era stato dato per tale dirimente ragione, rispetto a cui risultava solo incidentale l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 12 ci
La Corte di appello, secondo il ricorrente, limitandosi a ribadire che lo stato di necessità non poteva ricollegarsi al timore dell’imputato di essere rimandato indietro e, così, escluso dal viaggio se non avesse accettato di manovrare la bussola, non si è confrontata con gli argomenti sviluppati dalla difesa con l’atto di appello, in cui era stato evidenziato che in altri casi simili l’esimente era stata ritenuta e che non era conferente l’obiezione secondo cui lo stato di necessità non poteva valere a legittimare la condotta dell’autore del reato che si era posto volontariamente nella condizione di doverla infrangere: nel caso in esame, la sua condotta era stata indotta dalla necessità dl salvare la vita anche agli oltre 130 migranti che erano a bordo dell’imbarcazione, sicché la carenza giustificativa ha determinato l’apparenza e, quindi, la mancanza della motivazione.
2.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, 118 e 59 cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine all’accertamento della circostanza aggravante del fine di profitto, anche indiretto.
Ribadendo le considerazioni svolte con il terzo motivo di appello, la difesa in primo luogo deduce che, essendo stata questa aggravante ascritta all’imputato in concorso con i soggetti libici che avevano organizzato il viaggio per profitto economico, all’estensione nei confronti di NOME ostava il disposto dell’art. 118 cod. pen. poiché si trattava di un’aggravante concernente l’elemento intenzionale del reato: l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’aggravante non rientra fra quelle indicate dall’art. 118 cod. pen. è da ritenersi, quindi, erronea.
In secondo luogo – evidenzia il ricorrente – si era specificato che nessun profitto indiretto poteva riconnettersi all’accettazione da parte dell’imputato, individuato in quanto conoscitore della lingua inglese, della proposta di usare la bussola necessaria per il viaggio, per il timore che, altrimenti, sarebbe stato rimandato indietro ed escluso dal viaggio dai libici, giacc:hé si era trattato soltanto dell’esternazione di una possibilità, ben potendo darsi che egli avesse compiuto il viaggio anche in caso di rifiuto di tenere la bussola; in ogni caso, egli aveva ritenuto per errore che l’esclusione dal viaggio potesse verificarsi; ciò, con
l’effetto che avrebbe dovuto applicarsi il principio dell’irrilevariza delle aggravanti putative, ex art. 59, terzo comma, cod. pen.
In tal senso si fa carico alla Corte di appello di avere utilizzato quella che era la prospettazione, fatta in via di ipotesi da NOME nel corso dell’interrogatorio di garanzia, di una mera possibilità alla stregua di una situazione accertata ponendogli a carico il fatto come confermatiivo dell’aggravante dell’avere agito a fini di profitto indiretto, così incorrendo – rispetto alla portata effettiva de dichiarazione utilizzata, come riportata dal Tribunale – nella contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in violazione del disposto di cui all’art. 59 cit. per l’omessa rilevazione del carattere putativo della circostanza.
Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che la motivazione fornita dalla Corte di appello in tema di insussistenza delle condizioni costitutive dello stato di necessità si profila adeguata e non illogica, così come appare emerso il conseguimento da parte dell’imputato del profitto indiretto dell’ingresso illegale dei migranti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso si rivela fondato in relazione alla sola questione oggetto del secondo motivo di impugnazione, mentre non lo è in ordine a quella dedotta con il primo motivo.
Per quanto concerne il primo motivo, la critica mossa dal ricorrente al mancato riconoscimento da parte della Corte territoriale dell’esimente dello stato di necessità non merita di essere condivisa.
Anzitutto, il rilievo svolto nelle decisioni di merito – secondo cui la condizione in cui si era venuto a trovare NOME era stata determinata dal suo volontario comportamento – non appare in alcun modo superato dal ricorrente.
Deve, in via dirimente, osservarsi, sulla scorta della non contestata ricostruzione fattuale esposta nelle sentenze di merito, che il contributo dell’imputato alla navigazione mediante l’impiego diretto da parte sua della bussola era stato da lui deciso e attuato prima della partenza, quando non sussisteva alcun comprovato pericolo per la vita propria e altrui.
Non si rileva l’emersione di alcuna minaccia che fosse stata perpetrata nei suoi confronti dagli organizzatori dell’illecito viaggio prima e all’esordio della navigazione.
Né egli ha dedotto alcunché di specifico in senso contrario a tale rilievo. Già i giudici di primo grado, dando credito alle dichiarazioni del testimone
Culibay, avevano osservato che il contatto fra l’imputato e uno degli organizzatori libici del viaggio, pur armato cli fucile kalashnikov, e il conseguente colloquio erano avvenuti senza che emergesse minaccia di sorta ai danni di NOME.
Lo stesso racconto fatto dall’imputato – nel senso che, dopo il suo accesso al gommone, uno dei libici lo aveva prelevato chiedendogli se parlasse inglese e se sapesse leggere la bussola, ricevendo la risposta positiva e l’accettazione dell’imputato di svolgere il relativo compito – non aveva evidenziato alcuna condotta altrui idonea alla corrispondente sussunzione della condizione di NOME in quella prevista e disciplinata dall’art. 54 cod. pen.
Sul tema, i giudici di appello hanno concluso che l’imputato aveva accettato di collaborare alla conduzione del viaggio usando la bussola sulla scorta di un accordo rientrante nelle condizioni di viaggio, accettato per il solo timore di essere rimandato indietro, ma senza alcuna costrizione.
A questo punto la volontaria partecipazione dell’imputato alla condotta illecita è stata ritenuta provata in modo del tutto congruo dai giudici del merito.
La situazione determinatasi soltanto successivamente, durante il viaggio, addotta dalla difesa come determinativa dello stato di necessità – con riferimento alla prospettata insorgenza della necessità per l’imputato di salvare (non soltanto sé, ma anche) i migranti trasportati sull’imbarcazione dal pericolo, da loro non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, di un danno grave alle loro persone – è in ogni caso successiva al momento in cui la scelta di NOME di assumere la titolarità dell’uso della bussola, così da concorrere all’effettuazione del trasporto illegale, si era manifestata.
Posto ciò, si ribadisce che per la configurabilità della causa di giustificazione dello stato di necessità, regolato dall’art. 54 cod. pen. il pericolo che ne costituisce il presupposto non deve essere cagionato dal soggetto che compie l’intervento necessitato e, di conseguenza, esso deve essere indipendente dalla volontà dell’agente; pertanto, l’agente non deve aver volontariamente o colposamente determinato la situazione pericolosa ed esige il riscontro dell’evenienza di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile (Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, COGNOME, Rv. 263533 – 01; Sez. 5, n. 16012 del 23/03/2005, COGNOME, Rv. 232143 – 01).
Pertanto, una volta appurato che non sussiste la dimostrazione che l’imputato, nel momento in cui uno degli organizzatori libici del trasporto gli aveva proposto di usare la bussola durante il viaggio, fosse stato costretto dall’esigenza pressante di evitare il pericolo’ avente il connotato dell’attualità, di un danno grave alla sua o all’altrui persona a prestare il suo consenso a tale sollecitazione, è conseguente concludere che l’esclusione – sancita dal primo
giudice e tenuta ferma dalla Corte territoriale – della sussistenza della scriminante dello stato di necessità è il ri:sultato di un’opzione valutativa non incongrua, né incoerente: come tale, essa non è suscettibile di un’analisi rivalutativa in questa sede, analisi, nella sostanza, sollecitata dal ricorrente con la doglianza in esame.
Alla stregua delle considerazioni svolte, deve quindi ritenersi che il primo motivo sia privo di fondamento.
Trascorrendo allo scrutinio del secondo motivo, occorre premettere che la Corte di appello ha stimato sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, inerente alla commissione del fatto al fine di trarne profitto, anche indiretto.
In primo luogo, è stato valorizzato dal Tribunale, con argomento fatto proprio dalla Corte territoriale, il rilievo che NOME aveva contribuito, quale concorrente, ad agevolare la condotta degli organizzatori libici, i quali avevano chiaramente agito per trarre profitto economico dal reato, come era emerso dalle dichiarazioni dei migranti sentiti, i quali avevano riferito di avere pagato ai suddetti organizzatori somme di denaro per poter effettuare la traversata.
All’obiezione svolta dalla difesa in sede di appello, secondo cui tale circostanza aggravante rientra fra quelle di cui all’art. 118 cod. pen., per essere correlata alla persona del colpevole, la Corte territoriale ha opposto la contraria asserzione tesa ad affermare che la suddetta aggravante non rientra nel novero di quelle disciplinate dall’art. 118 cod. pen.
In secondo luogo, i giudici di appello hanno recepito l’assunto – anch’esso esposto dal Tribunale – che l’imputato aveva agito allo scopo di trarre profitto indiretto dalla commissione del reato, profitto consistente nella stessa effettuazione del viaggio verso l’Italia, viaggio che non avrebbe potuto fare se non si fosse dichiarato disponibile a reggere la bussola: fatto da reputarsi non soltanto immaginato da NOME, ma confermato dalla richiesta formulata dagli organizzatori libici a bordo del gommone.
La Corte ritiene che tale motivazione non sia, sotto il primo profilo, conforme alla norma interpretata e risulti, sotto il secondo profilo, contraddittoria e, comunque, inadeguata fino a risultare carente.
3.1. Quanto al rilievo che il mero concorso dell’imputato nel reato ha determinato la conseguenza giuridica dell’estensione alla sua posizione della circostanza aggravante del fine di profitto – diretto – perseguito dai concorrenti, individuati nei libici organizzatori del viaggio (profitto di cui si rinviene tracc nell’imputazione), esso collide con l’affermazione – già espressa dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui, nel favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina, la circostanza aggravante del fine di profitto prevista dall’art. 12, comma 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta fatta propria dell’agente, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone nel reato, essa, nel solco del disposto dell’art. 118 cod. pen., non è applicabile ai concorrenti che, pur consapevoli del profitto altrui, non abbiano eigito in base a tale finalità (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276613 – 02).
Non avendo i giudici di appello sostenuto che NOME avesse agito per contribuire al perseguimento della finalità lucrativa costituente l’obiettivo dei concorrenti, deve concludersi che – allo stato dell’iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata – la circostanza aggravante del fine di profitto diretto nutrito dagli organizzatori libici non avrebbe potuto considerarsi comunicabile all’imputato.
3.2. Per ciò che concerne il fine di profitto indiretto, che la norma interpretata pure classifica come elemento idoneo all’innesco della circostanza aggravante, esso è stato, dal primo e dal secondo giudice di merito, individuato nella finalità dell’imputato di assicurarsi la partecipazione al viaggio.
Per come esposta in particolar modo nella motivazione della sentenza di primo grado, a cui si è riportata quella qui impugnata, la corrispondente asserzione appare basata su di un inquadramento fattuale inadeguato e, comunque, restato incerto.
Il Tribunale, richiamando quanto era stato affermato da NOME nell’interrogatorio di garanzia, aveva così riassunto il fatto: “… ammetteva che si era occupato di mantenere la rotta consultando la bussola; precisava che dopo essere salito sul gommone, nella costa libica, insieme agli altri migranti, i libici organizzatori del viaggio gli avevano chiesto se sapesse parlare l’inglese e se potesse leggere la bussola; NOME raccontava, sempre alla udienza di convalida, di avere accettato tale proposta in quanto aveva paura che in caso di suo rifiuto i libici lo avrebbero rimandato indietro e quindi non avrebbe potuto fare il viaggio; NOME aggiungeva che per tale viaggio aveva pagato una somma di denaro agli organizzatori e che il conducente del gommone era un altro immigrato senegalese”.
Posto ciò, i giudici del merito paiono aver tratto il convincimento della sussistenza dell’obiettivo del profitto indiretto nell’orizzonte finalistico alla bas della condotta dell’imputato dallo svolgimento del fatto come da lui ammesso: e, però, se hanno recepito questa dichiarazione ammissiva nella sua interezza, senza argomentare in ordine all’eventuale necessità valutativa di recepirne soltanto una parte, in modo frazionato, avrebbero dovuto necessariamente dare
specifico conto di quale fosse stato il profitto indiretto a cui aveva mirato l’imputato, se aveva già corrisposto, egli stesso, il prezzo richiesto dai trafficanti per essere ammesso al viaggio.
In sostanza, né il Tribunale, né poi al Corte territoriale hanno affrontato il tema – posto dalle stesse dichiarazioni di NOME valorizzate dai giudici del merito – dell’avvenuto pagamento da parte dell’imputato del corrispettivo richiesto dagli organizzatori dell’illecito trasporto, di cui poi è divenu concorrente: non risulta chiarito se l’addotta somma di denaro fosse stata corrisposta o meno, se, in ipótesi, proprio in virtù dell’accettazione da parte dell’imputato della partecipazione al governo del viaggio mediante l’impiego della bussola, egli fosse stato tenuto esente dal pagamento del prezzo per l’illecito trasporto oppure fosse stato, quanto meno, assoggettato al pagamento di un prezzo ridotto, così mirando a conseguire sotto tali profili, comunque, un tangibile vantaggio dall’essersi accordato con i trafficanti nel senso suindicato.
Allo stato della ricognizione della fattispecie e delle argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale, non è restata esclusa la variabile fattuale affermata dall’imputato nelle dichiarazioni riportate dai giudici del merito – che NOME avesse pagato il prezzo del viaggio prima dell’affidamento a lui del compito di tenere la bussola e avesse poi accettato in modo esclusivamente aggiuntivo tale compito, condotta che ne ha determinato il concorso nel reato, rispetto a tale variante apparendo inadeguata l’individuazione del profitto indiretto, e della corrispondente proiezione finalistica, nell’affermato timore dell’imputato di essere escluso dal viaggio verso l’Italia, titolo da lui però già autonomamente in thesi conseguito per aver corrisposto ai trafficanti il prezzo dell’illecito trasporto.
Si ribadisce, sull’argomento, in accordo con la condivisa elaborazione del concetto maturata in questa sede di legittimità, che per profitto indiretto, come espresso nella norma in esame, si intende quella concreta aspettativa di arricchimento, non necessariamente di stretta natura economica, ma comunque identificabile in un vantaggio apprezzabile, ordinariamente da descriversi puntualmente nell’imputazione e da essere poi provato all’esito dell’istruttoria, vantaggio mediatamente connesso all’ingresso contra ius dello straniero favorito, ovvero anche quello di cui sia beneficiaria una terza persona, se l’azione del reo sia intenzionalmente diretta a procurarlo (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276613 – 01; Sez. 1, n. 35848 del 16/05/2019, NOME COGNOME, Rv. 276715 – 01; Sez. 1, n. 15939 del 19/03/2013, COGNOME, Rv. 255637 – 01).
Raffrontato il discorso giustificativo analizzato con il richiamato principio di diritto, si deve, come si è preannunciato, ritenere conclusivamente che la Corte di appello – essendosi limitata a collegare l’accertamento della finalità di profitto
indiretto alla mera prospettiva di non perdere l’opportunità del trasporto, s fornire i necessari elementi di fatto connotanti la fattispecie e rilevanti ne che precedono – abbia offerto una motivazione contraddittoria rispetto ai dati fatto pure esposti e, in ogni caso, carente.
In considerazione dell’accertato vizio, la sentenza irnpugnata va quin annullata limitatamente all’accertamento della suindicata circostanz aggravante, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto, da svolgersi da parte altra Sezione della Corte di appello di Catania, con libertà valutativa, ma rispetto dei principi dianzi affermati.
Nel resto l’impugnazione deve essere rigettata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3-ter lett. b) d.lgs. n. 286 del 1998, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
Rigetta nel resto il ricorso.
Il Presidehte, Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consi liere estensore 1, 1
NOME COGNOME
cenió Slani