Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39888 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39888 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/05/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Castel San Giorgio il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 11/11/2022 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta, per l’imputato, la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATI -0
1.Con sentenza in data 11 novembre 2022 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza in data 17 febbraio 2022 del Giudice monocratico del Tribunale di Salerno che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per due violazioni dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, anni 2011 e 2012, ha riconosciuto all’imputato il beneficio della pena sospesa.
Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di due motivi.
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Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito alla prova dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate. Evidenzia per le fatture emesse in favore della società RAGIONE_SOCIALE che la società, a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, aveva un punto di vendita alimentare in sede diversa da quella della RAGIONE_SOCIALE e che i lavori erano stati eseguiti in seguito alla locazione della sede. Precisa per la fattura di euro 53.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE che, essendo questa un evasore totale, il fàio era da considerarsi inutile.
Con il secondo approfondisce ulteriormente la questione relativa alla fattura alla RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato perché riproduce le medesime doglianze di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale.
Dall’istruttoria è emerso che l’imputato, amministratore e socio unico della RAGIONE_SOCIALE, aveva emesso tre fatture false in favore della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e una fattura falsa in favore della RAGIONE_SOCIALE. Quanto alle prime, emesse tra il 30 novembre 2011 e il 14 febbraio 2012 per il valore complessivo di euro 68.400, la Corte territoriale ha ritenuto, alla stregua della testimonianza del capitano della Guardia di finanza che aveva effettuato le indagini, che tale società non aveva titoli abilitativi per effettuare i lavori di manutenzione e che gli operai avevano negato di aver lavorato nello stabilimento; quanto alla seconda, emessa il 31 dicembre 2011 per l’importo di euro 53.564,50, ha del pari considerato, sempre in esito all’accertamento della Guardia di finanza, che dai registri RAGIONE_SOCIALE due società non vi era traccia di passaggio della merce fatturata; inoltre, la RAGIONE_SOCIALE era collegata alla RAGIONE_SOCIALE perché aveva sede legale nel medesimo stabile e perché era gestita dal fratello di una persona di fiducia dell’imputato, già sua dipendente nella RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha considerato che, pur essendo la RAGIONE_SOCIALE evasore totale – ma lo stesso sarebbe stato anche se la RAGIONE_SOCIALE (o se solo la RAGIONE_SOCIALE) fosse stata evasore totale -, comunque non era escluso il reato. La falsa fattura poteva tA, giovareoggetti diversi e per fini diversi, per cui era da ritenersi presumibile che, al momento della sua emissione, l’amministratore non avesse ancora deciso se evadere totalmente o parzialmente le imposte. Tanto basta ai fini della conferma della condanna. Infatti, la frode fiscale è un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, COGNOME, Rv. 248869-01). Più in particolare, la giurisprudenza ha precisato che l’evasione d’imposta non è elemento costitutivo del delitto di
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emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma caratterizza il dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell’agente, essendo necessario che l’emittente RAGIONE_SOCIALE fatture si proponga il fine di consentire a terzi l’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo realizzi effettivamente l’illecito (Sez. F, n. 31142 del 11/08/2022, Iacona, Rv. 283708 – 01).
Pertanto, è immune da censure la lettura del compendio probatorio compiuta dai Giudici di appello.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 4 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente