Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 534 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 534 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Mondovì il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/02/2022 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio, limitatamente alla durata della pena accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi delle person giuridiche, e che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 febbraio 2022, la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino con cui l’imputata era stata condannata alla pena – condizionatamente sospesa – di un anno di reclusione,
oltre pene accessorie e spese processuali, per il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. del 2000.
Avverso la sentenza l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di ricorso si censura l’omessa motivazione in relazione al primo motivo di gravame contenuto nell’atto d’appello, ovvero l’insussistenza oggettiva della violazione contestata rispetto alle fatture n. 1, 2, 3 4, 6, 7, 9, 11, emesse nel primo semestre del 2012 e l’insussistenza soggettiva rispetto alle residue fatture del secondo semestre del 2012.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano: A) il travisamento del fatto in relazione all’attività della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME ed alla sussistenza oggettiva e soggettiva delle prestazioni fatturate; B) il travisamento della prova con riferimento al contenuto delle deposizioni di COGNOME NOME e del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE. Più precisamente la Corte territoriale – con riferimento alle fatture n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 – non avrebbe considerat il fatto che COGNOME ha eseguito effettivamente le prestazioni fatturate e, quindi, che queste siano state eseguite e poi pagate. Ciò sarebbe emerso chiaramente dalla deposizione sia del rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE (che non aveva interesse alcuno a riferire il falso al momento in cui è stato sentito), sia dallo stesso COGNOME. Con riferimento alle restanti fatture, invece, si lamenta che la Corte non valuta il contenuto delle dichiarazioni acquisite come facenti parte dell’avviso di accertamento e della deposizione di COGNOME. I due testi infatti convergono sull’esistenza anche soggettiva delle prestazioni, nel senso che queste sarebbero state svolte da COGNOME per conto dell’imputata e quindi fatturate secondo quanto eseguito.
2.3. Con un terzo motivo di ricorso, si lamenta l’omessa motivazione in relazione al primo motivo di gravame contenuto nell’atto di appello, ovvero in ordine al mancato contenimento nei minimi della sanzione interdittiva dagli uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile
3.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente perché attengono alle prestazioni oggetto delle fatture – devono essere dichiarati inammissibili. Essi risultano generici, in quanto non richiamano puntualmente gli atti di causa rilevanti e non sottopongono a critica la sentenza impugnata, che è invece logicamente motivata e desume l’inesistenza delle
prestazioni da una serie di indici. In primo luogo, le prestazioni di cui alle fattur indicate in rubrica non sono state svolte dalla RAGIONE_SOCIALE, che pertanto deve considerarsi mera interposta tra la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, che effettuò, peraltro solo in parte, l’attività descritta dalle fatture. Al riguar emerso – secondo la conforme valutazione dei giudici di primo e secondo grado che la ditta individuale RAGIONE_SOCIALE non aveva né dipendenti né collaboratori e che pertanto l’attività di progettazione descritta nelle fatture non può ritenersi opera dell’imputata. In secondo luogo, la Corte d’appello evidenzia che, nel corso della verifica fiscale, l’imputata non ha prodotto documentazione dimostrante l’effettivo svolgimento – da parte della relativa ditta individuale – delle prestazion di cui alle fatture. Inoltre, sottolinea ancora la Corte, le fatture emesse nel primo semestre del 2012 risulterebbero pagate con mezzi non tracciabili, mentre per quelle emesse nel semestre successivo gli importi accreditati risultano essere stati immediatamente dopo prelevati in contanti. In terzo luogo, si evidenzia come la sede operativa della ditta del RAGIONE_SOCIALE coincidesse con la sede legale della RAGIONE_SOCIALE Inoltre, COGNOME NOME non risultava intestatario di utenze elettriche e telefoniche relative al luogo di esercizio dell’attività e non ha ma stipulato contratti di conduzione di immobili a uso aziendale.
3.2. Il terzo motivo di ricorso – con cui si lamenta l’omessa motivazione in relazione al primo motivo di gravame contenuto nell’atto di appello, ovvero in ordine al mancato contenimento nei minimi della sanzione interdittiva dagli uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese – è anch’esso inammissibile. Deve infatti essere ribadito l’orientamento per cui, in tema di pene accessorie, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 c.p. solo nel caso in cui la durata di queste sia determinata in misura superiore alla media edittale (ex multis, Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, Rv. 278788). Ne deriva che se la pena accessoria è inferiore al medio edittale non serve una particolare motivazione, ma è sufficiente – come nel caso di specie – il riferimento all’entità dei fatti.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 19/10/2022