Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45161 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45161 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Adrara San Martino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per aspecificità; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/03/2023, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 14/10/2022 del Gup del Tribunale di Brescia, con la quale COGNOME NOME, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all’art. 2 dlgs 74/2000 ascrittigli capo a) dell’imputazione limitatamente agli anni di imposta 2012 e 2013 e condannato alla pena di giustizia, dichiarava non doversi procedere limitatamente al reato concernente la dichiarazione Iva 2013 per il periodo di imposta 2013 perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per le residue imputazioni in anni tre e mesi sei di reclusione nonché l’importo dei beni da confiscare per equivalente all’imputato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’accertamento della polizia giudiziaria e dell’RAGIONE_SOCIALE in ordine all’effetti pagamento della merce oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture indicate nel capo a) dell’imputazione.
Lamenta che i Giudici di appello, nonostante la prova dell’avvenuto pagamento RAGIONE_SOCIALE merci indicate nelle fatture a mezzo bonifico bancario, avevano erroneamente ritenuto integrato il reato.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla richiesta di concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, di applicazione della pena nella misura minima prevista dalla legge, di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, lamentando che i Giudici di appello non avevano considerato che l’intera vita dell’imputato si era svolta nella grandissima parte senza aver mai commesso reati e che l’imputato, pur ritenendosi innocente, aveva chiesto di definire la controversia tributaria ai sensi dell’art 1, commi 206 e ss. I n. 197/2022.
Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell’art. 578-bis cod.proc.pen., lamentando l’illegittimità della disposta confisca per equivalente sui beni dell’imputato, non trovando applicazione la predetta norma a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, in aderenza alle risultanze processuali, ha evidenziato ed esaminato plurimi elementi fattuali (la società RAGIONE_SOCIALE era società del tutto carente di attività e sostanzialmente abbandonata già a febbraio 2011, priva di qualsiasi struttura – personale, mezzi, magazzino-; la predetta società negli anni 2009, 2010 e 2011 aveva omesso di tenere regolarmente i libri e i registri contabili obbligatori e omesso di presentare le dichiarazioni IRES ed IVA per alcuni di tali anni; nei d.d.t. allegati ad ognuna RAGIONE_SOCIALE fatture in contestazion non era riportato il nominativo del vettore perché trasporto effettuato direttamente dal fornitore RAGIONE_SOCIALE società di fatto inesistente; le modalità de trasporto indicate e quantitativi della merce acquistata negli anni 2012 e 2013 totalmente esorbitanti rispetto alle vendite ed al luogo di deposito; esistenza di documentazione – fatture, d.d.t. e bonifici bancari in favore di società inattiva, non operativa e mancante di qualsiasi struttura societaria e di mezzi di trasporto), i quali, complessivamente valutati, dimostravano la natura di “cartiera” della RAGIONE_SOCIALE e l’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla predetta società negli anni di imposta 2012 e 2013 ed annotate dalla RAGIONE_SOCIALE nelle rispettive dichiarazioni fiscali IVA e IRES, così fondando l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 2 d.lgs 74/2000 (pp da 13 a 16 della sentenza impugnata).
A fronte di tale adeguato percorso argomentativo, il ricorrente, neppure confrontandosi specificamente con le puntuali argomentazioni esposte dai giudizi di appello (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr. Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), propone rilievi in fatto, orientati a sollecitare una diversa lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie.
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione RAGIONE_SOCIALE regole
della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degl appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente indicat dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze in parola; l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, COGNOME ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Ed è stato affermato il principio che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i suesposti principi di diritto, ha correttamente negato la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, evidenziando l’irrilevanza della mera incensuratezza ed anzi rimarcando un elemento di preponderante rilievo ostativo, e decisivo ai fini della valutazione negativa della personalità dell’imputato, e, cioè, le modalità del fatto e la reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte (abitualità nel ricorso a mezzi di evasione di non modesta rilevanza, profilo dell’importo RAGIONE_SOCIALE imposte evase).
La mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è, quindi, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).
Quanto all’entità della pena, la Corte territoriale ha confermato la pena determinata dal primo giudice, ritenendo congrua la pena base di anni due e mesi
sei di reclusione e richiamando la gravità del fatto e la reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato – come nella specieda una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.
Consegue la manifesta infondatezza anche della doglianza avente ad oggetto l’omessa motivazione in ordine alla richiesta concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, attesa l’entità della pena irrogata (anni tre e mesi sei di reclusione), superiore al limit previsto dalla legge per la concessione dei benefici in questione.
Il ricorrente non può dolersi della omessa motivazione da parte della Corte di appello su tale questione. Va, infatti, richiamato il principio consolidato in tema d motivazione della sentenza, in base al quale, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705) ovvero non risultino concedibili per il difetto di ogni presupposto che ne giustifichi la concessione od il riconoscimento (Sez.5, n.30410 del 26/05/2011, Rv.250583; Sez.6,n.20383 del 21/04/2009, Rv.243841; sez. 5, 7212/1989 Rv.184373).
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, nel dichiarare di non doversi procedere limitatamente al reato concernente la dichiarazione Iva 2013 per il periodo di imposta 2013 perché estinto per prescrizione, correttamente riduceva l’importo della confisca per equivalente disposta sui beni dell’imputato limitatamente all’importo del profitto di reato relativo a tale reato.
Va, infatti, osservato che, la disposta confisca per equivalente in relazione a reati dichiarati estinti per prescrizione sarebbe applicabile solo in forza di quanto previsto dall’art. 578-bis cod. proc. pen., atteso che, in precedenza, secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, vigeva il principio in forza del quale il giudice nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non potesse disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca p equivalente RAGIONE_SOCIALE cose che ne costituivano il prezzo o il profitto (il riferimento è Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264435-01.
Secondo la recente decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n.
21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti – come quello in esame – posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284209-01, che ha affermato il seguente principio di diritto: “La disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione”.).
La confisca per equivalente è stata, dunque, correttamente mantenuta dai Giudici di appello solo per i reati per i quali è intervenuta condanna (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264435 – 01, cit).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 20/09/2023