Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47903 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47903 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 24/10/2022 dalla Corte d’Appello dì Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/10/2022, la Corte d’Appello di Torino ha – per quant qui rileva – parzialmente riformato (dichiarando estinto per interve prescrizione il reato associativo contestato al capo A, ridetermin conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) l sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G. del Tribunale di Torino, in data 09/0/2013, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione – oltre che al predetto reato associativo – agli ulteriori emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi B (per conto
RAGIONE_SOCIALE), C (per conto della RAGIONE_SOCIALE), E (per conto della RAGIONE_SOCIALE); omessa dichiarazione ai fini IVA di cui ai capi B-bis (RAGIONE_SOCIALE), C-bis (RAGIONE_SOCIALE); distruzione o occultamento delle scritture contabili d RAGIONE_SOCIALE (capo D) e della RAGIONE_SOCIALE (capo F).
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla manca declaratoria di estinzione anche degli altri reati per intervenuta prescrizi deduce che, anche per tali ulteriori reati, il termine prescrizionale era inte decorso nel periodo compreso tra la sentenza di primo grado e il decreto citazione in appello.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla manca declaratoria di estinzione dei reati (ad eccezione del capo C), per inter prescrizione, essendo per detti reati interamente decorso il termine massimo dieci anni dalla loro consumazione.
2.3. Violazione dì legge e vizio di motivazione con riferimento alla manca declaratoria di estinzione dei reati di emissione di fatture per operazioni ines (capi B, C, E) posti in essere anteriormente al 17/09/2011, per essere interam decorso per tali reati (cui non si applica l’aumento ex art. 17-bis d.lgs. n 2000) il termine massimo anche a voler considerare l’aumento per la recidi specifica.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al principi correlazione tra accusa e sentenza, violato dalla Corte territoriale con rifer ai reati di emissione di fatture p.o.i. La difesa lamenta, da un lato, la risposta ai rilievi difensivi volti a contestare la presunzione di equivale l’emissione e le operazioni inesistenti, essendo le operazioni fatturate dalle ricondotte al COGNOME effettive e reali, sia quanto al pagamento al fornitore sia quanto alla consegna ai clienti della merce tramite corriere. D’altro censura la sentenza per aver superato tali rilievi con l’introduzione di un el (l’induzione in errore dei fornitori della merce) mai contestato al ricorrente
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla rite configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesiste ribadisce l’effettività delle operazioni investigate e l’assenza di rappo fornitore comunitario e il cliente finale nazionale (soggetti giuridici del tutto e non riconducibili alle medesime persone fisiche), così come le trattati transazioni bancarie a saldo, le consegne del materiale informatico da parte d “presunte cartíere” erano pacificamente avvenute. Si censura altresì la rit sufficienza, a fini di prova, della vendita sottocosto, che ben poteva rispon strategie commerciali senza essere di per sé indicativo di una consapev
partecipazione ad una frode carosello (tra l’altro, uno dei clienti finali sott controllo dalla Guardia di Finanza aveva rifiutato di pagare le fatture relat materiale già consegnato): consapevole partecipazione di cui mancava la prova anche in relazione al cliente finale.
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle imputazio di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Si censura la sentenza per avere l ritenuto configurabile il reato ogniqualvolta si accerti la mancata o irreg tenuta della contabilità, situazioni in realtà sanzionate solo in via amminist ex art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997; si censura altresì il mero richiamo, quale ele fondante la responsabilità, ad un asserito ruolo centrale che il COGNOME avrebbe avuto nella vicenda, senza alcun elemento dimostrativo idoneo a dimostrare un coinvolgimento nelle condotte di distruzione o occultamento contestate.
2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazio di sola equivalenza delle attenuanti generiche alla recidiva contestata. Si la il mancato apprezzamento, ai fini predetti, dell’atteggiamento collaborativo ten dal COGNOME, che aveva anzi reso piena confessione.
Con memoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO sollecita il rigetto del ricorso, evidenziando l’infondatezza delle eccezioni di prescrizi della prospettata violazione del principio di correlazione tra accusa e senten la completezza ed esaustività della motivazione sotto ogni ulteriore pro censurato in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Per ciò che riguarda i primi tre motivi di ricorso, che possono essere tra congiuntamente, deve osservarsi che la prospettazione difensiva non tiene cont degli aumenti del termine prescrizionale correlati all’applicazione dell’ar comma 2-bis, d.lgs n. 74 del 2000, nonchè alle disposizioni concernenti la recid qualificata.
A tale ultimo proposito, va evidenziato che l’aumento deve essere calcolat trattandosi di recidiva specifica, nella misura della metà, ed un ulteriore au (sempre della metà) va computato per l’individuazione del termine massimo (cfr ad es. Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015 secondo cui «la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, inci calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell’art. 157, co secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, co pen.». Tale principio, affermato per un’ipotesi di recidiva reiter
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evidentemente applicabile alla recidiva che qui rileva). Deve anche tene presente il recente insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui «in tema recidiva, il limite all’aumento di pena previsto dall’art. 99, sesto comma, cod non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 1 pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti» (Sez. U, n. 300 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 – 01).
Facendo applicazione di tali principi, deve escludersi l’intervenuto decorso termine prescrizionale per ciascuno dei residui reati ascritti al COGNOME. Occorre solo aggiungere, con specifico riferimento ai reati di emissione di fat per operazioni inesistenti, che anche l’ulteriore prospettazione difensiva – se cui dovrebbe dichiararsi l’estinzione dei reati con riferimento alle fatture prima del 17/09/2011 (ovvero prima dell’entrata in vigore del già citato com 1-bis dell’art. 17) – risulta manifestamente infondata, essendo pacifica l’emi nel 2011 di fatture anche in data successiva all’entrata in vigore della pr disposizione: questa Suprema Corte ha infatti da tempo chiarito che «il delitt emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 del d marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo imposta, nel momento di emissione dell’ultima di esse, non essendo richiesto c il documento pervenga al destinatario, né che quest’ultimo lo utilizzi» (Sez. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865 – 01).
Anche per le censure veicolate con il quarto ed il quinto motivo, possono essere trattate congiuntamente, deve pervenirsi a conclusioni manifesta infondatezza.
La difesa ha riproposto la tesi,già sostenuta con i motivi di appello, sec cui non si sarebbe in presenza di fatture per operazioni inesistenti in qua società riferibili al COGNOME avrebbero realmente operato, acquistando i beni dai fornitori comunitari per poi rivenderli ai clienti finali.
Al riguardo, e al di là delle connotazioni reiterative della censura, non pu condividersi il percorso argomentativo – da valutare congiuntamente, secondo noti principi in tema di “doppia conforme” – ribadito in sintesi dalla Corte d’Ap (pag. 5 seg.), e più diffusamente articolato nella motivazione della senten primo grado (pag. 92 seg.), per sostenere la fondatezza dell’ipotesi accusat quella della mera apparenza delle operazioni sottese alle fatture emesse da soc “cartiere”, operazioni da ritenersi perciò soggettivamente inesistenti, con conseguenza in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 8 d.lvo n.
3.1. In particolare, viene in rilievo quanto evidenziato dal Tribunale in or alla mancanza di sedi operative e alla mancanza di elementi indicativi, nelle dichiarate, di una effettiva presenza societaria; all’accertato conferim
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prestanome della titolarità formale della carica amministrativa; all’acce consegna del bene (materiale informatico) al cliente finale solo dopo quest’ultimo aveva anticipato il danaro necessario a saldare il forn comunitario a prestanome; nonché alle ulteriori conferme, derivate dal intercettazioni telefoniche, del fatto che il ricorrente utilizzava le società simulare cessioni intracomunitarie funzionali alla sistematica evasione dell’ (cfr. pag. 92 della sentenza di primo grado).
In tale univoco contesto, il Tribunale aveva espressamente disatteso prospettazione difensiva (volta a sostenere l’effettività delle operazion eventuale riconducibilità delle condotte in altre meno gravi fattispecie di r dal momento che “l’operazione non è realmente intercorsa tra i soggetti c figurano quale emittente e percettore della fattura ma tra il percettore della e il fornitore originario. Cioè, uno dei soggetti dell’operazione rilevante profilo fiscale – la società “RAGIONE_SOCIALE” – è di fatto estraneo a tale operazi avendo assunto affatto la realtà la qualità di committente della merce” (cfr. 93).
3.2. Tale impianto motivazionale, come già accennato, è stato condiviso da giudice di secondo grado, che ha tra l’altro espressamente richiamato (cfr. p della sentenza impugnata) – le significative ammissioni del COGNOME. Quest’ultimo infatti, nel corso del proprio interrogatorio, aveva riferito accettato (per la necessità di guadagnare) la proposta del coimputato COGNOME di “gestire una ditta che si occupava di commercio di componenti elettronici p mezzo di una organizzazione societaria che fosse in grado di sterilizzare VI nell’ambito di quelle che vengono definite frodi a carosello”.
Dopo aver precisato che la società “destinata a caricarsi dell’IVA” er RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME – senza peraltro riferire alcunchè in ordine all’effettiv svolgimento di attività da parte di tale società – aveva ulteriormente precisat il suo compito di acquistare e vendere il materiale era svolto “facendo passa fatturazione della società RAGIONE_SOCIALE in relazione alla quale il previsto manca versamento dell’IVA consentiva di praticare prezzi ribassati”.
3.3. Ritiene il Collegio che il compendio argomentativo desumibile dall valutazione congiunta e coordinata delle sentenze di merito sia del tutto imm da contraddittorietà o illogicità manifeste qui deducibili, essendo concordemente quanto esaurientemente illustrata l’assenza di effettività d sistematiche intermediazioni tra fornitore comunitario e cliente finale, pos essere dalle società riconducibili al RAGIONE_SOCIALE (cfr. tra le tante Sez. 3, n. 243 del 19/01/2017, Cortella, Rv. 269986 – 01, secondo cui «in tema di reati finanz e tributari, il delitto di emissione di fatture od altri documenti per op inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente f quando cioè l’operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivame eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore in nella fattura od altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridic
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abbia erogato la prestazione, in quanto anche in tal caso è possibile consegui fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l’eva delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto»).
Deve solo aggiungersi, per un verso, che il carattere palesemente confessor delle dichiarazioni del COGNOME (non prive di un esplicito riferimento al meccanismo delle c.d. frosi carosello) rende palesemente inconsistenti le doglia sollevate in punto di elemento soggettivo. Per altro verso, le conclusion raggiunte non possono all’evidenza essere messe in discussione dalla citazio giurisprudenziale contenuta nella sentenza d’appello, in cui si fa riferimen attività decettiva in danno del fornitore: si tratta di un passaggio motivaz del tutto irrilevante nel complessivo contesto argomentativo, che risulta l’altro – totalmente inidoneo a supportate l’assunto difensivo secondo c sarebbe stata una violazione del principio di correlazione tra accusa e senten
Meramente reiterative, e comunque manifestamente infondate, appaiono anche le censure concernenti l’affermazione di responsabilità per l’art. 10 d.l 74 del 2000.
Anche in questo caso, la Corte d’Appello ha pienamente condiviso (pag. 5 seg.) il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale, imperniato sul r centrale svolto dal COGNOME – che addirittura si presentava sotto la fals identità di NOME COGNOME – nonché sulle dichiarazioni ammissive del prestanome COGNOMECOGNOME COGNOME cui emerge indiscutibilmente l’esistenza di documentazione societaria (in primo luogo, le fatture emesse qual amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE) mai consegnata agli inquirenti. Del rest la prospettazione difensiva secondo cui si sarebbe in presenza di un’ipote omessa tenuta delle scritture, cui conferire rilievo solo amministrativo, a pacificamente esclusa dal fatto che gli originali delle fatture erano stati con agli acquirenti della merce (cfr. pag. 94 della sentenza di primo grado e Sez. 41683 del 02/03/2018 Vitali, Rv. 274862 – 01, secondo cui «in tema di rea tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplar rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto può far des che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia consegue della sua distruzione o del suo occultamento»).
Anche la residua censura è manifestamente infondata.
La Corte territoriale ha fornito una sintetica ma incensurabile motivazio anche in ordine alla propria condivisione del giudizio di equivalenza d attenuanti generiche alla recidiva contestata e ritenuta, già espresso dal giudice, valorizzando la gravità dei fatti, la personalità del COGNOME ed il ruo in concreto svolto (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
La difesa ha censurato tale valutazione richiamando l’atteggiament collaborativo e l’ammissione dei fatti (che peraltro era stato l’unico dato fo l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.: cfr. pag. 95 della sentenza d grado), senza peraltro evidenziare ulteriori elementi fattuali ingiustam
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pretermessi, e tuttavia idonei a far ritenere contraddittoria o manifestame illogica la valutazione concordemente espressa dai giudici di merito.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria d inammissibilità del ricorso, e la condanna del COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigli GLYPH stensore
Il Presidente